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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SOVIERO FRANCESCO, Presidente
IN RI, EL
GALASSO LUIGI, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 667/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Viale Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 01720259002104271000 IRPEF-ALTRO 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. 01720259002104271000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 889/2025 depositato il 06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è comparso da parte ricorrente.
Resistente/Appellato:
La dr.ssa Nominativo_1 accetta la rinuncia al ricorso e si rimette alla Corte per le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la intimazione di pagamento n. 01720259002104271/000, notificata in data 18 giugno 2025 eccependo la mancata notifica degli atti presupposti, la decadenza dal potere di riscossione e la intervenuta prescrizione del credito.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Benevento che ha resistito alla domanda.
In data 21 ottobre 2025, parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso con richiesta di integrale compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna il rappresentante dell'Ufficio Finanziario costituito ha accettato la rinuncia al ricorso.
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che a seguito della rinuncia al ricorso, va dichiarata la estinzione del processo ex art.44 del Decreto Legislativo n. 546 del 1982. Si compensano tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere, spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SOVIERO FRANCESCO, Presidente
IN RI, EL
GALASSO LUIGI, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 667/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Viale Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 01720259002104271000 IRPEF-ALTRO 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. 01720259002104271000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 889/2025 depositato il 06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è comparso da parte ricorrente.
Resistente/Appellato:
La dr.ssa Nominativo_1 accetta la rinuncia al ricorso e si rimette alla Corte per le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la intimazione di pagamento n. 01720259002104271/000, notificata in data 18 giugno 2025 eccependo la mancata notifica degli atti presupposti, la decadenza dal potere di riscossione e la intervenuta prescrizione del credito.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Benevento che ha resistito alla domanda.
In data 21 ottobre 2025, parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso con richiesta di integrale compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna il rappresentante dell'Ufficio Finanziario costituito ha accettato la rinuncia al ricorso.
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che a seguito della rinuncia al ricorso, va dichiarata la estinzione del processo ex art.44 del Decreto Legislativo n. 546 del 1982. Si compensano tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere, spese compensate.