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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/01/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9845/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9845/2024 promossa da:
, , , CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, , tutti con il patrocinio CP_5 CP_6 Controparte_7 dell'avv. Elisabetta Steffenino presso il cui studio hanno eletto domicilio.
-ricorrente-
contro
CP_8
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
Per parte attrice
che l'Ill.mo Tribunale di Torino, svolti gli opportuni accertamenti, anche di carattere medico legale,
Voglia ai sensi dell'art.712 c.p.c., pronunciare l'interdizione della SInora , c.f. CP_8
, nata il [...] a [...] essendo ciò necessario per assicurare la sua C.F._1 adeguata protezione.
Chiedono altresì che la SInora (c.f. ) venga nominata con Controparte_2 C.F._2 urgenza quale tutrice provvisoria della madre, ed all'esito del giudizio che venga confermato alla stessa (c.f. ) definitivamente l'incarico di tutrice della Controparte_2 C.F._2 SInora . CP_8
Per il PM
pagina 1 di 3 Visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03/06/2024 la parte attrice chiedeva a questo Tribunale l'interdizione per infermità abituale di mente della SI.ra . CP_8
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Venivano depositate in atti le dichiarazioni di non opposizione al procedimento di interdizione dei SI.ri e , fratelli dell'interdicenda. Parte_1 Persona_1
Il G.I., per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda, non costituitasi, che non si opponeva alla domanda. All'esito, nominava tutrice provvisoria in suo favore la ricorrente, SI.ra . Controparte_2
Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
All'udienza del 05/12/2024 il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe indicate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta è affetta da disturbo CP_8 neurocognitivo maggiore di grado severo in malattia di Alzheimer, non è collaborante e non è autonoma, è completamente afasica e le è stata riconosciuta l'invalida civile al 100% come attestato dalla documentazione medica prodotta.
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio con il G.O.P. nel corso dell'esame di fronte a quest'ultimo.
La parte convenuta, infatti, non ha risposto alle domande poste dal Giudice, appariva in stato confusionale ed era disorientata nel tempo e nello spazio. La SI.ra , collegata da remoto dal CP_8 domicilio, giaceva su di una sedia a rotelle, guardava avanti a sé, era afasica e immobilizzata, alla domanda del GOP muoveva la bocca, ma non emetteva alcun suono.
Risulta dunque provato che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal
Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad pagina 2 di 3 adeguarsi alle eSIenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese, in assenza di opposizione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nata a [...], il CP_8
01/03/1939, residente in [...]N. 2, SANTENA (TO).
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso in Torino, il 22.1.2025
Il Presidente
dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
dott.ssa Isabella Messina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9845/2024 promossa da:
, , , CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, , tutti con il patrocinio CP_5 CP_6 Controparte_7 dell'avv. Elisabetta Steffenino presso il cui studio hanno eletto domicilio.
-ricorrente-
contro
CP_8
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
Per parte attrice
che l'Ill.mo Tribunale di Torino, svolti gli opportuni accertamenti, anche di carattere medico legale,
Voglia ai sensi dell'art.712 c.p.c., pronunciare l'interdizione della SInora , c.f. CP_8
, nata il [...] a [...] essendo ciò necessario per assicurare la sua C.F._1 adeguata protezione.
Chiedono altresì che la SInora (c.f. ) venga nominata con Controparte_2 C.F._2 urgenza quale tutrice provvisoria della madre, ed all'esito del giudizio che venga confermato alla stessa (c.f. ) definitivamente l'incarico di tutrice della Controparte_2 C.F._2 SInora . CP_8
Per il PM
pagina 1 di 3 Visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03/06/2024 la parte attrice chiedeva a questo Tribunale l'interdizione per infermità abituale di mente della SI.ra . CP_8
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Venivano depositate in atti le dichiarazioni di non opposizione al procedimento di interdizione dei SI.ri e , fratelli dell'interdicenda. Parte_1 Persona_1
Il G.I., per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda, non costituitasi, che non si opponeva alla domanda. All'esito, nominava tutrice provvisoria in suo favore la ricorrente, SI.ra . Controparte_2
Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
All'udienza del 05/12/2024 il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe indicate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta è affetta da disturbo CP_8 neurocognitivo maggiore di grado severo in malattia di Alzheimer, non è collaborante e non è autonoma, è completamente afasica e le è stata riconosciuta l'invalida civile al 100% come attestato dalla documentazione medica prodotta.
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio con il G.O.P. nel corso dell'esame di fronte a quest'ultimo.
La parte convenuta, infatti, non ha risposto alle domande poste dal Giudice, appariva in stato confusionale ed era disorientata nel tempo e nello spazio. La SI.ra , collegata da remoto dal CP_8 domicilio, giaceva su di una sedia a rotelle, guardava avanti a sé, era afasica e immobilizzata, alla domanda del GOP muoveva la bocca, ma non emetteva alcun suono.
Risulta dunque provato che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal
Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad pagina 2 di 3 adeguarsi alle eSIenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese, in assenza di opposizione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nata a [...], il CP_8
01/03/1939, residente in [...]N. 2, SANTENA (TO).
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso in Torino, il 22.1.2025
Il Presidente
dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
dott.ssa Isabella Messina
pagina 3 di 3