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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/11/2025, n. 4659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4659 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. BI MO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 17837/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Laura Fazio;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ); CP_1 P.IVA_1
- resistente contumace nel procedimento di opposizione -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 3 novembre 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 6 dicembre 2024 Parte_1 ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 5419/2024
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità L. 222/ 1984. A sostegno dell'opposizione il ricorrente, riportandosi alle valutazioni rese dal proprio
1 consulente di parte, ha contestato le conclusioni medico legali del c.t.u. (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, cosicché ne va dichiarata CP_1 la contumacia.
Disposta la rinnovazione della c.t.u. con un medico specializzato in medicina del lavoro
(cfr. ordinanza del 7 marzo 2025), in questa sede l'opposizione va respinta perché, dopo il medico legale nominato nella prima fase del giudizio (cfr. relazione dott.ssa Per_1
medico specializzato in neurologia: “Per il caso in esame, a nostro parere e come si evince dalla documentazione sanitaria e dall'obiettività odierna, per la mansione svolta dal ricorrente (operaio e/o gestione contabilità come riferito dal ricorrente), si ritiene che le patologie presenti non comportino una riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 in occupazione confacenti alle attitudini del soggetto (art. 1 della Legge 12.06.84 n. 222), quindi NON sono presenti i requisiti di legge per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. (…) alla visita odierna si obiettivano buone condizioni cliniche generali, il ricorrente si presenta lucido, vigile e collaborante, non sono presenti turbe della memoria, dell'attenzione, del comportamento, non turbe dell'umore né del sensorio;
A carico del Sistema Nervoso Centrale e Periferico Non si rilevano deficit di forza ai 4 arti (MRC 5/5 su tutti i distretti muscolari esaminati); tono e trofismo nei limiti di norma ai 4 arti;
ipopallestesia distale agli arti inferiori;
ROT diffusamente fiacchi;
Deambulazione autonoma, possibile anche su punte e talloni;
A carico del sistema scheletrico si suscita moderata dolorabilità alla digitopressione delle apofisi spinose delle vertebre lombari;
non si suscita dolorabilità alla digitopressione delle apofisi spinose delle vertebre cervicali, dorsali, e sacrali. Sufficientemente liberi i movimenti attivi e passivi di rotazione e flessoestensione del tronco sul bacino;
sufficientemente liberi i movimenti attivi e passivi di flessoestensione e di abduzione degli arti superiori ed inferiori.
Lasegue negativo bilateralmente;
A carico dell'apparato cardiovascolare non si osservano nè sono certificati scompensi pressori e/o scompensi di organo degni di nota. Il paziente risulta eupnoico in aria ambiente;
non edemi declivi;
A carico di altri organi e apparati non sono obiettivate, né sono certificate, patologie e limitazioni funzionali. Dalla documentazione sanitaria allegata, dal racconto anamnestico e dalla visita odierna si desume la presenza di una Neuropatia sensitiva assonale associata a ipervitaminosi B6 in paziente sottoposto a pregresso intervento di chirurgia bariatrica mediante sleeve gastrectomy (2021) per obesità; Ipertensione arteriosa in terapia farmacologica in buon compenso emodinamico;
Coxartrosi bilaterale;
Ipoacusia Neurosensoriale bilaterale”) anche il
2 secondo c.t.u., nominato per scrupolo istruttorio, ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio richiesto all'esito di un'indagine particolarmente approfondita (cfr. relazione depositata il 2 giugno 2025: Nel corso di questa visita medica, in accordo con quanto evidenziato dalla documentazione sanitaria allegata al fascicolo, è emerso un quadro clinico compatibile con la patologia riferita dal ricorrente che determina, comunque, una modesta limitazione funzionale. Infatti, all'esame obiettivo praticato non si suscitava dolenzia alla digitopressione delle apofisi spinose ella colonna, non era presente ipertono della muscolatura paravertebrale, i movimenti di antiflessione e di torsione della colonna erano possibili e riferiti dolorosi soltanto ai gradi estremi, possibile l'accovacciamento mentre la deambulazione su piano appariva regolare. Non sono stati rilevati deficit di forza ai quattro arti.
L'attività del Sig. consiste nella preparazione di merci presso un magazzino e viene effettuata Pt_1 prevalentemente attraverso utilizzo di transpallet elettrico con movimentazione di pedane e/o bancali, o mediante movimentazione manuale di colli. L'utilizzo del transpallet elettrico rende più agevole la movimentazione di carichi e, anche se alcuni di questi vengono movimentati manualmente, così come dal ricorrente riferito, non si ritiene, considerato quanto emerso dall'esame obiettivo praticato in questa sede, che le patologie di cui è affetto il Sig. siano tali da ridurre a Pt_1 meno di un terzo la capacità lavorativa del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini), che, come tale, merita di essere pienamente condivisa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1
dell'assegno ordinario di invalidità L. 222/1984.
Nonostante l'esito della lite il ricorrente, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., va comunque esonerato dal pagamento delle spese di lite sostenute dall' nella prima CP_1 fase del procedimento (mentre nella fase dell'opposizione l'ente previdenziale è rimasto contumace).
Per la stessa disposizione processuale (art. 152 disp. att. c.p.c.) anche le spese liquidate in favore del c.t.u. nominato nella fase dell'opposizione vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
Le spese liquidate in favore del primo c.t.u., invece, meritano di essere poste a carico del ricorrente nonostante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. perché la nomina di un medico specialista in neurologia avveniva in base all'errata diagnosi dichiarata dal
3 ricorrente col suo atto introduttivo (a sua volta conseguente all'errata valutazione del suo c.t.p.: cfr. ordinanza del 7 marzo 2025), integrante senz'altro un'ipotesi di colpa grave.
P.Q.M.
nella contumacia dell' CP_1
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_1
sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità L. 222/1984; dichiara le spese giudiziali dell' per la prima fase del giudizio irripetibili nei CP_1 confronti del ricorrente;
pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di c.t.u. liquidate Parte_1
in favore della c.t.u. dott.ssa con decreto del 7-10 marzo 2025; Per_1 pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate in favore del c.t.u. CP_1
dott. con decreto del 2 ottobre 2025. Per_2
Così deciso il 04/11/2025
Il Giudice del Lavoro
BI MO
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. BI MO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 17837/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Laura Fazio;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ); CP_1 P.IVA_1
- resistente contumace nel procedimento di opposizione -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 3 novembre 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 6 dicembre 2024 Parte_1 ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 5419/2024
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità L. 222/ 1984. A sostegno dell'opposizione il ricorrente, riportandosi alle valutazioni rese dal proprio
1 consulente di parte, ha contestato le conclusioni medico legali del c.t.u. (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, cosicché ne va dichiarata CP_1 la contumacia.
Disposta la rinnovazione della c.t.u. con un medico specializzato in medicina del lavoro
(cfr. ordinanza del 7 marzo 2025), in questa sede l'opposizione va respinta perché, dopo il medico legale nominato nella prima fase del giudizio (cfr. relazione dott.ssa Per_1
medico specializzato in neurologia: “Per il caso in esame, a nostro parere e come si evince dalla documentazione sanitaria e dall'obiettività odierna, per la mansione svolta dal ricorrente (operaio e/o gestione contabilità come riferito dal ricorrente), si ritiene che le patologie presenti non comportino una riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 in occupazione confacenti alle attitudini del soggetto (art. 1 della Legge 12.06.84 n. 222), quindi NON sono presenti i requisiti di legge per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. (…) alla visita odierna si obiettivano buone condizioni cliniche generali, il ricorrente si presenta lucido, vigile e collaborante, non sono presenti turbe della memoria, dell'attenzione, del comportamento, non turbe dell'umore né del sensorio;
A carico del Sistema Nervoso Centrale e Periferico Non si rilevano deficit di forza ai 4 arti (MRC 5/5 su tutti i distretti muscolari esaminati); tono e trofismo nei limiti di norma ai 4 arti;
ipopallestesia distale agli arti inferiori;
ROT diffusamente fiacchi;
Deambulazione autonoma, possibile anche su punte e talloni;
A carico del sistema scheletrico si suscita moderata dolorabilità alla digitopressione delle apofisi spinose delle vertebre lombari;
non si suscita dolorabilità alla digitopressione delle apofisi spinose delle vertebre cervicali, dorsali, e sacrali. Sufficientemente liberi i movimenti attivi e passivi di rotazione e flessoestensione del tronco sul bacino;
sufficientemente liberi i movimenti attivi e passivi di flessoestensione e di abduzione degli arti superiori ed inferiori.
Lasegue negativo bilateralmente;
A carico dell'apparato cardiovascolare non si osservano nè sono certificati scompensi pressori e/o scompensi di organo degni di nota. Il paziente risulta eupnoico in aria ambiente;
non edemi declivi;
A carico di altri organi e apparati non sono obiettivate, né sono certificate, patologie e limitazioni funzionali. Dalla documentazione sanitaria allegata, dal racconto anamnestico e dalla visita odierna si desume la presenza di una Neuropatia sensitiva assonale associata a ipervitaminosi B6 in paziente sottoposto a pregresso intervento di chirurgia bariatrica mediante sleeve gastrectomy (2021) per obesità; Ipertensione arteriosa in terapia farmacologica in buon compenso emodinamico;
Coxartrosi bilaterale;
Ipoacusia Neurosensoriale bilaterale”) anche il
2 secondo c.t.u., nominato per scrupolo istruttorio, ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio richiesto all'esito di un'indagine particolarmente approfondita (cfr. relazione depositata il 2 giugno 2025: Nel corso di questa visita medica, in accordo con quanto evidenziato dalla documentazione sanitaria allegata al fascicolo, è emerso un quadro clinico compatibile con la patologia riferita dal ricorrente che determina, comunque, una modesta limitazione funzionale. Infatti, all'esame obiettivo praticato non si suscitava dolenzia alla digitopressione delle apofisi spinose ella colonna, non era presente ipertono della muscolatura paravertebrale, i movimenti di antiflessione e di torsione della colonna erano possibili e riferiti dolorosi soltanto ai gradi estremi, possibile l'accovacciamento mentre la deambulazione su piano appariva regolare. Non sono stati rilevati deficit di forza ai quattro arti.
L'attività del Sig. consiste nella preparazione di merci presso un magazzino e viene effettuata Pt_1 prevalentemente attraverso utilizzo di transpallet elettrico con movimentazione di pedane e/o bancali, o mediante movimentazione manuale di colli. L'utilizzo del transpallet elettrico rende più agevole la movimentazione di carichi e, anche se alcuni di questi vengono movimentati manualmente, così come dal ricorrente riferito, non si ritiene, considerato quanto emerso dall'esame obiettivo praticato in questa sede, che le patologie di cui è affetto il Sig. siano tali da ridurre a Pt_1 meno di un terzo la capacità lavorativa del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini), che, come tale, merita di essere pienamente condivisa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1
dell'assegno ordinario di invalidità L. 222/1984.
Nonostante l'esito della lite il ricorrente, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., va comunque esonerato dal pagamento delle spese di lite sostenute dall' nella prima CP_1 fase del procedimento (mentre nella fase dell'opposizione l'ente previdenziale è rimasto contumace).
Per la stessa disposizione processuale (art. 152 disp. att. c.p.c.) anche le spese liquidate in favore del c.t.u. nominato nella fase dell'opposizione vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
Le spese liquidate in favore del primo c.t.u., invece, meritano di essere poste a carico del ricorrente nonostante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. perché la nomina di un medico specialista in neurologia avveniva in base all'errata diagnosi dichiarata dal
3 ricorrente col suo atto introduttivo (a sua volta conseguente all'errata valutazione del suo c.t.p.: cfr. ordinanza del 7 marzo 2025), integrante senz'altro un'ipotesi di colpa grave.
P.Q.M.
nella contumacia dell' CP_1
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_1
sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità L. 222/1984; dichiara le spese giudiziali dell' per la prima fase del giudizio irripetibili nei CP_1 confronti del ricorrente;
pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di c.t.u. liquidate Parte_1
in favore della c.t.u. dott.ssa con decreto del 7-10 marzo 2025; Per_1 pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate in favore del c.t.u. CP_1
dott. con decreto del 2 ottobre 2025. Per_2
Così deciso il 04/11/2025
Il Giudice del Lavoro
BI MO
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