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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 17/10/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Vecchietti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 665/2025 promossa da:
RAPPRESENTATA DA (C.F. ) Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. ER PIERLUIGI C.F. CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in VIA BARBERINI 86 00187 ROMA presso il difensore avv.
ER PIERLUIGI
ricorrente contro
(C.F. ) (CF CP_1 C.F._2 CP_2
), CF ) C.F._3 CP_3 C.F._4
Resistenti contumaci
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
parte ricorrente SPV: Parte_1
Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa - in via principale, accertare e dichiarare che i Sig.ri (C.F. , nato il CP_1 C.F._2
01.05.1957 in San Mauro Pascoli (FC), (C.F. , nata il CP_3 C.F._5 16.10.1988 in NA (FC) e (C.F. ), nata il [...] in CP_2 C.F._3
NA (FC), ha tacitamente accettato l'eredità della Sig.ra (C.F. Persona_1
) nata a [...] al Rubicone il 29.07.1960, deceduta il 31.07.2017 in C.F._6
Comune di Longiano (FC); - sempre in via principale e nel merito, ordinare al Conservatore dei
RR.II. di Forlì di trascrivere l'emananda ordinanza;
- ulteriormente, in via principale e nel merito,
emettere gli ulteriori provvedimenti inerenti e consequenziali. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.
Convenuti contumaci
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda formulata da per Parte_1
l'accertamento della avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte di , CP_1 CP_2
, relativamente alla eredità relitta dalla de cuius comprensiva
[...] CP_3 Persona_1
dell'immobile sito in Longiano, via Mistadella 27 meglio descritto in atti.
Pende su tale immobile esecuzione immobiliare, nella quale interveniva la creditrice, cedente del credito ora detenuto dalla ricorrente e, in tale contesto, si apprendeva che non era stata trascritta formale accettazione dell'eredità della de cuius, non risultando così garantita la continuità delle trascrizioni. Tuttavia, sussisterebbe accettazione tacita, in ragione della stipulazione, successivamente al decesso della Sig.ra (deceduta il 31.7.2017), di contratti di locazione (atti Persona_1
dispositivi) nonché della percezione dei relativi canoni mensili.
Non si costituivano i resistenti, dichiarati contumaci alla udienza del 15.10.2025.
Nella giurisprudenza di legittimità si evidenzia che la locazione di un bene ereditario costituisce atto dispositivo e non meramente conservativo, potendo integrare accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c. (cfr., Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 2743 del 06/02/2014). Come è noto, infatti, l'accettazione tacita presuppone il compimento da parte del chiamato di un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.).
Nel caso di specie, è documentata la delazione dell'eredità in questione a favore dei resistenti, eredità
comprensiva dell'immobile di via Mistadella 27 (doc. 3, dichiarazione di successione); nel contempo,
è documentato che i resistenti ebbero a locare, con contratti di locazione sottoscritti successivamente alla apertura della successione (2021), l'immobile in questione a terzi (doc. 8, doc. 9), così compiendo atti dispositivi che non avrebbero avuto il diritto di fare se non nella qualità di eredi, e così accettando tacitamente l'eredità.
La domanda attorea, dunque, è fondata e deve essere accolta.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex dm
55 del 2014, parametri minimi per le sole fasi di studio e introduttiva, scaglione indeterminato di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara che i Sig.ri (C.F. , nato il [...] CP_1 C.F._2
in San Mauro Pascoli (FC), (C.F. , nata il [...] CP_3 C.F._5
in NA (FC) e (C.F. ), nata il [...] in [...] CP_2 C.F._3
(FC), hanno tacitamente accettato l'eredità della Sig.ra (C.F. Persona_1
) nata a [...] al Rubicone il 29.07.1960, deceduta il 31.07.2017 in C.F._6
Comune di Longiano (FC); eredità comprensiva del seguente immobile: “porzione del fabbricato condominiale sito in Comune di Longiano, Via Mistadella n.27 costituita da due appartamenti, l'uno al piano terra e l'altro al primo piano, con annessi due vani ad uso garage al piano interrato, il tutto distinto al catasto fabbricati del Comune di Logiano al Foglio 13 con le particelle: -773 sub.4, piano T, cat.A/3, classe 3, vani 3, RC Euro 247,90; -773 sub.10,
piano 1, cat.A/3, classe 3, vani 4, RC Euro 330,53; -773 sub.22, piano S1, cat.C/6, classe 1,
mq.14, RC Euro 26,75; -773 sub.27, piano S1, cat.C/6, classe 1, mq24, RC Euro 45,86;” in piena proprietà della de cuius Sig.ra (C.F. ) nata a Persona_1 C.F._6
Sogliano al Rubicone il 29.07.1960;
2) dispone che il competente Funzionario della Agenzia delle Entrate, Territorio, servizio di pubblicità immobiliare, provveda alla trascrizione della presente sentenza con esonero di responsabilità;
3) Condanna altresì , in solido a rimborsare alla CP_1 CP_2 CP_3
parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
1453,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali ed euro
545,00 per anticipazioni.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Forlì, 15 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Valentina Vecchietti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Vecchietti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 665/2025 promossa da:
RAPPRESENTATA DA (C.F. ) Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. ER PIERLUIGI C.F. CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in VIA BARBERINI 86 00187 ROMA presso il difensore avv.
ER PIERLUIGI
ricorrente contro
(C.F. ) (CF CP_1 C.F._2 CP_2
), CF ) C.F._3 CP_3 C.F._4
Resistenti contumaci
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
parte ricorrente SPV: Parte_1
Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa - in via principale, accertare e dichiarare che i Sig.ri (C.F. , nato il CP_1 C.F._2
01.05.1957 in San Mauro Pascoli (FC), (C.F. , nata il CP_3 C.F._5 16.10.1988 in NA (FC) e (C.F. ), nata il [...] in CP_2 C.F._3
NA (FC), ha tacitamente accettato l'eredità della Sig.ra (C.F. Persona_1
) nata a [...] al Rubicone il 29.07.1960, deceduta il 31.07.2017 in C.F._6
Comune di Longiano (FC); - sempre in via principale e nel merito, ordinare al Conservatore dei
RR.II. di Forlì di trascrivere l'emananda ordinanza;
- ulteriormente, in via principale e nel merito,
emettere gli ulteriori provvedimenti inerenti e consequenziali. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.
Convenuti contumaci
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda formulata da per Parte_1
l'accertamento della avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte di , CP_1 CP_2
, relativamente alla eredità relitta dalla de cuius comprensiva
[...] CP_3 Persona_1
dell'immobile sito in Longiano, via Mistadella 27 meglio descritto in atti.
Pende su tale immobile esecuzione immobiliare, nella quale interveniva la creditrice, cedente del credito ora detenuto dalla ricorrente e, in tale contesto, si apprendeva che non era stata trascritta formale accettazione dell'eredità della de cuius, non risultando così garantita la continuità delle trascrizioni. Tuttavia, sussisterebbe accettazione tacita, in ragione della stipulazione, successivamente al decesso della Sig.ra (deceduta il 31.7.2017), di contratti di locazione (atti Persona_1
dispositivi) nonché della percezione dei relativi canoni mensili.
Non si costituivano i resistenti, dichiarati contumaci alla udienza del 15.10.2025.
Nella giurisprudenza di legittimità si evidenzia che la locazione di un bene ereditario costituisce atto dispositivo e non meramente conservativo, potendo integrare accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c. (cfr., Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 2743 del 06/02/2014). Come è noto, infatti, l'accettazione tacita presuppone il compimento da parte del chiamato di un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.).
Nel caso di specie, è documentata la delazione dell'eredità in questione a favore dei resistenti, eredità
comprensiva dell'immobile di via Mistadella 27 (doc. 3, dichiarazione di successione); nel contempo,
è documentato che i resistenti ebbero a locare, con contratti di locazione sottoscritti successivamente alla apertura della successione (2021), l'immobile in questione a terzi (doc. 8, doc. 9), così compiendo atti dispositivi che non avrebbero avuto il diritto di fare se non nella qualità di eredi, e così accettando tacitamente l'eredità.
La domanda attorea, dunque, è fondata e deve essere accolta.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex dm
55 del 2014, parametri minimi per le sole fasi di studio e introduttiva, scaglione indeterminato di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara che i Sig.ri (C.F. , nato il [...] CP_1 C.F._2
in San Mauro Pascoli (FC), (C.F. , nata il [...] CP_3 C.F._5
in NA (FC) e (C.F. ), nata il [...] in [...] CP_2 C.F._3
(FC), hanno tacitamente accettato l'eredità della Sig.ra (C.F. Persona_1
) nata a [...] al Rubicone il 29.07.1960, deceduta il 31.07.2017 in C.F._6
Comune di Longiano (FC); eredità comprensiva del seguente immobile: “porzione del fabbricato condominiale sito in Comune di Longiano, Via Mistadella n.27 costituita da due appartamenti, l'uno al piano terra e l'altro al primo piano, con annessi due vani ad uso garage al piano interrato, il tutto distinto al catasto fabbricati del Comune di Logiano al Foglio 13 con le particelle: -773 sub.4, piano T, cat.A/3, classe 3, vani 3, RC Euro 247,90; -773 sub.10,
piano 1, cat.A/3, classe 3, vani 4, RC Euro 330,53; -773 sub.22, piano S1, cat.C/6, classe 1,
mq.14, RC Euro 26,75; -773 sub.27, piano S1, cat.C/6, classe 1, mq24, RC Euro 45,86;” in piena proprietà della de cuius Sig.ra (C.F. ) nata a Persona_1 C.F._6
Sogliano al Rubicone il 29.07.1960;
2) dispone che il competente Funzionario della Agenzia delle Entrate, Territorio, servizio di pubblicità immobiliare, provveda alla trascrizione della presente sentenza con esonero di responsabilità;
3) Condanna altresì , in solido a rimborsare alla CP_1 CP_2 CP_3
parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
1453,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali ed euro
545,00 per anticipazioni.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Forlì, 15 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Valentina Vecchietti