Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00120/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00635/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 635 del 2025, proposto da
IN CO, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessio Ariotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliato in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Nuoro n. 50;
Per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari- Sezione lavoro n. 1565 del 5 dicembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. TI AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che con sentenza n. 1565 del 5 dicembre 2024 del Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro –, in accoglimento della domanda proposta dall’odierna ricorrente, ha disposto come segue:
“ 1.) Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 865,33, a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione del credito al saldo;
1.2.) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 514,02, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione del credito al saldo;
1.3.) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere in favore del ricorrente la somma di euro 1.500,00, maturata in relazione agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, e 2023/2024, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato; sulla predetta somma è inoltre dovuto il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione “;
- che la sentenza è stata notificata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, d.l. n. 669/96 al Ministero dell'Istruzione e del Merito presso l’USR Sardegna in data 18 dicembre 2024 nonché presso la Direzione del Personale del Ministero, questa anche in ossequio alla richiesta formulata dall’amministrazione sul proprio sito istituzionale;
- che come attestato dalla cancelleria del predetto Tribunale la citata sentenza è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione;
- che con il ricorso in esame la ricorrente ha chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito della sopra citata sentenza e l’eventuale nomina di un Commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti richiesti;
- che l’Amministrazione, nel corso del giudizio, ha provveduto alla liquidazione delle spese legali in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario, così parzialmente ottemperando alla sentenza che, per contro, è rimasta ineseguita quanto al giudicato formatosi sul riconoscimento del capitale;
- che all’odierna camera di consiglio la difesa dell’Amministrazione ha dichiarato di aver sollecitato l’Amministrazione all’esecuzione integrale del pagamento oggetto del giudicato, senza tuttavia fornire utili indicazioni per una tempestiva soluzione bonaria della controversia;
- che pertanto l’istanza di nomina del commissario ad acta per l’esecuzione dell’adempimento in via sostitutiva deve essere accolta;
- che ai fini dell’esecuzione dell’incarico può essere nominato quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega al altro Dirigente dell’Ufficio, al quale appare congruo assegnare il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione per l’esecuzione del predetto giudicato;
- che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta;
- che le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell’amministrazione soccombente nella misura liquidata in dispositivo che tiene conto della serialità della causa, con distrazione delle stesse in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), accoglie il ricorso in epigrafe descritto e, per l’effetto, nomina quale commissario ad acta per l’ottemperanza in via sostitutiva della parte non eseguita della Sentenza del Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro – n. 1565/2024, il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega al altro Dirigente dell’Ufficio, assegnando per l’adempimento il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Nessun compenso sarà dovuto per l’attività commissariale.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento//00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione delle stesse in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TI AR, Presidente, Estensore
Antonio Plaisant, Consigliere
Andrea Gana, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TI AR |
IL SEGRETARIO