TRIB
Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/12/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1756/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. AS NT Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1756/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il Parte_1 patrocinio dell'avv.SEREMBE MANUELA
PARTE RICORRENTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
BO MA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 1.10.2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 22.9.2013, che dalla unione erano nati i figli e e rappresentavano di voler separarsi Persona_1 Persona_2
alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“ a) Affidamento congiunto della prole, con collocazione stabile presso la madre.
b) Il padre avrà il diritto di tenerli con sé due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola e sino alle 19.00 nonché due fine settimana alternati al mese dalle 14.00 del sabato alle 19.00
della domenica. I bambini trascorreranno le festività con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza annuale, per le festività natalizie i minori trascorreranno con un genitore dal
24 al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 1 gennaio. Essi trascorreranno, altresì,
con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedi dell'Angelo. Durante il periodo estivo i minori trascorreranno con il padre almeno due settimane anche non consecutive da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Per tutte le altre festività (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 25 aprile, primo maggio,
due giugno, primo novembre ecc. nonché il compleanno dei minori) si seguirà fin da subito il sopra richiamato criterio dell'alternanza annuale, compreso il giorno del compleanno dei bambini qualora i genitori non concordino nel festeggiarlo insieme. Gli stessi, infine,
trascorreranno sempre con ciascun genitore il giorno del compleanno di quest'ultimo; I genitori si impegnano a non ostacolare il rapporto delle minori con le rispettive famiglie di origine, anche mediante la partecipazione delle figlie alle ricorrenze familiari (es.
compleanno dei cuginetti, dei nonni ecc.);
Ulteriori e/o differenti periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali delle figlie, nonché nel rispetto delle volontà delle stesse;
c) Il padre corrisponderà a titolo di mantenimento delle figlie un assegno mensile complessivamente pari ad € 250,00 (€ 125,00 per ciascun figlio) che verrà versato anticipatamente entro il 10 di ogni mese;
d) Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% secondo le linee guida stabilite dal CNF con il protocollo del 29/11/2017.
Le parti dichiarano
➢ Non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse.
➢ È volontà delle parti rinunciare reciprocamente alla richiesta di mantenimento personale.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...]_1
L'IO (CS) il 11/01/1980 e nato a [...] il Controparte_1
08/03/1977 alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Castrovillari , 19 dicembre 2025
Il Presidente- estensore
AS NT
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. AS NT Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1756/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il Parte_1 patrocinio dell'avv.SEREMBE MANUELA
PARTE RICORRENTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
BO MA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 1.10.2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 22.9.2013, che dalla unione erano nati i figli e e rappresentavano di voler separarsi Persona_1 Persona_2
alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“ a) Affidamento congiunto della prole, con collocazione stabile presso la madre.
b) Il padre avrà il diritto di tenerli con sé due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola e sino alle 19.00 nonché due fine settimana alternati al mese dalle 14.00 del sabato alle 19.00
della domenica. I bambini trascorreranno le festività con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza annuale, per le festività natalizie i minori trascorreranno con un genitore dal
24 al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 1 gennaio. Essi trascorreranno, altresì,
con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedi dell'Angelo. Durante il periodo estivo i minori trascorreranno con il padre almeno due settimane anche non consecutive da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Per tutte le altre festività (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 25 aprile, primo maggio,
due giugno, primo novembre ecc. nonché il compleanno dei minori) si seguirà fin da subito il sopra richiamato criterio dell'alternanza annuale, compreso il giorno del compleanno dei bambini qualora i genitori non concordino nel festeggiarlo insieme. Gli stessi, infine,
trascorreranno sempre con ciascun genitore il giorno del compleanno di quest'ultimo; I genitori si impegnano a non ostacolare il rapporto delle minori con le rispettive famiglie di origine, anche mediante la partecipazione delle figlie alle ricorrenze familiari (es.
compleanno dei cuginetti, dei nonni ecc.);
Ulteriori e/o differenti periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali delle figlie, nonché nel rispetto delle volontà delle stesse;
c) Il padre corrisponderà a titolo di mantenimento delle figlie un assegno mensile complessivamente pari ad € 250,00 (€ 125,00 per ciascun figlio) che verrà versato anticipatamente entro il 10 di ogni mese;
d) Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% secondo le linee guida stabilite dal CNF con il protocollo del 29/11/2017.
Le parti dichiarano
➢ Non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse.
➢ È volontà delle parti rinunciare reciprocamente alla richiesta di mantenimento personale.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...]_1
L'IO (CS) il 11/01/1980 e nato a [...] il Controparte_1
08/03/1977 alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Castrovillari , 19 dicembre 2025
Il Presidente- estensore
AS NT