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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/12/2025, n. 3837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3837 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) dott.ssa IN MONDATORE - Presidente
2) dott. CA FIORELLA - Giudice rel.
3) dott.ssa Agnese Di Battista - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 4821/2023 R.G.
Oggetto: impugnazione del riconoscimento di figlio per difetto di veridicità
VERTENTE
TRA
), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Fiorino Ruggio e Anya Colizzi per mandato in atti;
- ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall' avv. CP_1 C.F._2
FA OM CO per mandato in atti;
- CONVENUTA
All'udienza del 24/09/2025, le parti hanno precisato le loro conclusioni riportandosi ai propri scritti e il Giudice ha riservato di riferire al Collegio.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 05/07/2023, ha rappresentato: Parte_1
- di aver intrapreso, nell'anno 2019, una relazione sentimentale con CP_1
;
[...]
- che la stessa, nei primi mesi del 2022, gli ha comunicato di essere incinta;
- che, quindi, i due hanno iniziato una convivenza more uxorio;
- di aver contribuito al pagamento dei canoni di locazione relativi alla casa familiare;
- che, al momento della nascita del piccolo , il 23/08/2022, lo Per_1 ha riconosciuto come suo figlio;
- di aver modificato le sue abitudini di vita al fine di dedicarsi compiutamente al bambino;
- che a maggio del 2023, in ragione di dissapori e incomprensioni, la convivenza con la resistente è cessata;
- di aver cominciato a nutrire dubbi circa la paternità in quanto riteneva che il gruppo sanguigno di fosse incompatibile con quello dei Per_1 genitori;
- che pertanto si è rivolto a uno specialista, che ha escluso la paternità.
Il ricorrente, quindi, ha chiesto:
“I. Dichiararsi che la paternità del piccolo , nato a [...], Persona_2 il 23.08.2022 non spetta all'attore , con doveroso Parte_1 disconoscimento di paternità, e conseguentemente mandarsi all'Ufficiale dello
Stato Civlle di Lecce, di eseguire l'opportuna annotazione a margine del relativo atto di nascita;
II. Accertare e dichiarare, per quanto in questo atto dedotto ed argomentato, che la Sig.ra ha consapevolmente omesso di informare I'attore CP_1 delle contingenze a lei note, con ciò pregiudicando il diritto all'autodeterminazione ed alla libertà di scelta del medesimo, nonché ancora il diritto inalienabile ad un'esistenza serena, come costituzionalmente garantiti e protetti e, per l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità delle stessa, condannarla al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, come in questo atto descritti, e, dunque, al pagamento della complessiva somma di €
21.225,00, oltre interessi legali da dì della domanda al soddisfo.”
2 Con atto del 6/10/2023 si è costituita , che ha dedotto: CP_1
- di aver intrapreso una relazione sentimentale con il ricorrente nel 2019;
- di essere “estremamente certa di avere concepito il piccolo con Per_1 il ”. Parte_1
Pertanto, la resistente ha chiesto:
“1) Dichiarare che la paternità del piccolo nato a [...] Persona_2 in data 23-8-2022 spetta all'attore sig. nato a [...] in Parte_1 data 19-10-1995 e residente in [...];
2) In subordine nella denegata ipotesi di accoglimento della prima richiesta attorea e, segnatamente, della non paternità del del Parte_1 piccolo , ridurre le richieste economiche di danno Persona_2 pretese da parte attrice in quanto eccessivamente esagerate e sproporzionate rispetto al pregiudizio di fatto realmente riportato dall'attore.”
Con ordinanza del 22/12/2023, il Tribunale ha disposto C.T.U. al fine di accertare la sussistenza del rapporto di filiazione tra il ricorrente e il piccolo
. Per_1
In data 18/5/2024 il CTU depositava la sua relazione, che concludeva affermando di doversi escludere il predetto rapporto di filiazione.
Con ordinanza del 17/7/2025 il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di rimessione in decisione della stessa, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
All'udienza del 24/9/2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti.
La domanda è parzialmente fondata e meritevole di accoglimento.
Occorre preliminarmente rilevare che, ancorché il ricorrente abbia formalmente posto in essere un'azione di disconoscimento della paternità, trattasi, in realtà di un'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, di cui all'art. 263 c.c.
Infatti, l'azione di disconoscimento di paternità, prevista dall'art. 243 c.c., attiene alla presunzione di paternità del figlio del marito della madre e attiene, dunque, al figlio nato in [...] matrimonio.
3 Diversamente, quanto al figlio nato fuori dal matrimonio, poiché il riconoscimento avviene attraverso una dichiarazione del genitore, la relativa azione è un'impugnativa di tale atto ed è prevista dall'art. 263 c.c.
La questione è riferita al solo nomen dell'azione, restando, invece, identica la domanda (petitum e causa petendi restano immutati); da qui il potere del giudice di qualificare diversamente la domanda (cfr. Cass. civ., Sez. III, n.
10402/2024).
Tanto premesso e venendo al merito, la dichiarazione di esclusione della paternità è resa necessaria dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU, che non sono state superate da parte resistente e che questo Tribunale condivide.
Pertanto, sotto questo profilo, non si nutrono dubbi circa la fondatezza della domanda del ricorrente, sicché si deve dichiarare che Persona_2 non è figlio di . Parte_1
Quanto al chiesto risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, non si ritiene di poter accogliere la proposta domanda. Si consideri, infatti, come, per un verso, risulti carente una prova certa dell'esclusione della sussistenza di rapporti sessuali tra le parti al tempo del concepimento – circostanza contestata dalla convenuta – e, per altro verso, risulti labile la prova di una condotta quanto meno colposa della convenuta, e cioè che la stessa fosse stata sin da subito consapevole che il non era il padre Parte_1 di suo figlio. Gli elementi documentali e le prove orali richieste sul punto non possono considerarsi decisivi o utili a confortare la prospettazione di parte attrice e a confutare quella della convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza – da ascriversi alla convenuta, avendo la stessa chiesto la conferma della paternità del - e sono liquidate, Parte_1 muovendo dal valore della causa, secondo i criteri di cui al DM 55/2014, per come modificato dal DM 147/2022. In ragione della semplicità della questione, nonché della sostanziale mancanza di istruttoria, i parametri usati sono prossimi a quelli minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
4 1. dichiara che non è figlio di;
Persona_2 Parte_1
2. rigetta la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice;
3. condanna a pagare le spese di lite in favore di CP_1 [...]
, che si liquidano in euro 4.000,00, oltre i.v.a. e accessori di Parte_1 legge.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12/12/2025.
Il Relatore La Presidente
CA LL IN RE
La presente sentenza è stata redatta, con la supervisione del magistrato affidatario, dalla dott.ssa Martina Manfreda, magistrato ordinario in tirocinio.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) dott.ssa IN MONDATORE - Presidente
2) dott. CA FIORELLA - Giudice rel.
3) dott.ssa Agnese Di Battista - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 4821/2023 R.G.
Oggetto: impugnazione del riconoscimento di figlio per difetto di veridicità
VERTENTE
TRA
), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Fiorino Ruggio e Anya Colizzi per mandato in atti;
- ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall' avv. CP_1 C.F._2
FA OM CO per mandato in atti;
- CONVENUTA
All'udienza del 24/09/2025, le parti hanno precisato le loro conclusioni riportandosi ai propri scritti e il Giudice ha riservato di riferire al Collegio.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 05/07/2023, ha rappresentato: Parte_1
- di aver intrapreso, nell'anno 2019, una relazione sentimentale con CP_1
;
[...]
- che la stessa, nei primi mesi del 2022, gli ha comunicato di essere incinta;
- che, quindi, i due hanno iniziato una convivenza more uxorio;
- di aver contribuito al pagamento dei canoni di locazione relativi alla casa familiare;
- che, al momento della nascita del piccolo , il 23/08/2022, lo Per_1 ha riconosciuto come suo figlio;
- di aver modificato le sue abitudini di vita al fine di dedicarsi compiutamente al bambino;
- che a maggio del 2023, in ragione di dissapori e incomprensioni, la convivenza con la resistente è cessata;
- di aver cominciato a nutrire dubbi circa la paternità in quanto riteneva che il gruppo sanguigno di fosse incompatibile con quello dei Per_1 genitori;
- che pertanto si è rivolto a uno specialista, che ha escluso la paternità.
Il ricorrente, quindi, ha chiesto:
“I. Dichiararsi che la paternità del piccolo , nato a [...], Persona_2 il 23.08.2022 non spetta all'attore , con doveroso Parte_1 disconoscimento di paternità, e conseguentemente mandarsi all'Ufficiale dello
Stato Civlle di Lecce, di eseguire l'opportuna annotazione a margine del relativo atto di nascita;
II. Accertare e dichiarare, per quanto in questo atto dedotto ed argomentato, che la Sig.ra ha consapevolmente omesso di informare I'attore CP_1 delle contingenze a lei note, con ciò pregiudicando il diritto all'autodeterminazione ed alla libertà di scelta del medesimo, nonché ancora il diritto inalienabile ad un'esistenza serena, come costituzionalmente garantiti e protetti e, per l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità delle stessa, condannarla al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, come in questo atto descritti, e, dunque, al pagamento della complessiva somma di €
21.225,00, oltre interessi legali da dì della domanda al soddisfo.”
2 Con atto del 6/10/2023 si è costituita , che ha dedotto: CP_1
- di aver intrapreso una relazione sentimentale con il ricorrente nel 2019;
- di essere “estremamente certa di avere concepito il piccolo con Per_1 il ”. Parte_1
Pertanto, la resistente ha chiesto:
“1) Dichiarare che la paternità del piccolo nato a [...] Persona_2 in data 23-8-2022 spetta all'attore sig. nato a [...] in Parte_1 data 19-10-1995 e residente in [...];
2) In subordine nella denegata ipotesi di accoglimento della prima richiesta attorea e, segnatamente, della non paternità del del Parte_1 piccolo , ridurre le richieste economiche di danno Persona_2 pretese da parte attrice in quanto eccessivamente esagerate e sproporzionate rispetto al pregiudizio di fatto realmente riportato dall'attore.”
Con ordinanza del 22/12/2023, il Tribunale ha disposto C.T.U. al fine di accertare la sussistenza del rapporto di filiazione tra il ricorrente e il piccolo
. Per_1
In data 18/5/2024 il CTU depositava la sua relazione, che concludeva affermando di doversi escludere il predetto rapporto di filiazione.
Con ordinanza del 17/7/2025 il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di rimessione in decisione della stessa, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
All'udienza del 24/9/2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti.
La domanda è parzialmente fondata e meritevole di accoglimento.
Occorre preliminarmente rilevare che, ancorché il ricorrente abbia formalmente posto in essere un'azione di disconoscimento della paternità, trattasi, in realtà di un'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, di cui all'art. 263 c.c.
Infatti, l'azione di disconoscimento di paternità, prevista dall'art. 243 c.c., attiene alla presunzione di paternità del figlio del marito della madre e attiene, dunque, al figlio nato in [...] matrimonio.
3 Diversamente, quanto al figlio nato fuori dal matrimonio, poiché il riconoscimento avviene attraverso una dichiarazione del genitore, la relativa azione è un'impugnativa di tale atto ed è prevista dall'art. 263 c.c.
La questione è riferita al solo nomen dell'azione, restando, invece, identica la domanda (petitum e causa petendi restano immutati); da qui il potere del giudice di qualificare diversamente la domanda (cfr. Cass. civ., Sez. III, n.
10402/2024).
Tanto premesso e venendo al merito, la dichiarazione di esclusione della paternità è resa necessaria dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU, che non sono state superate da parte resistente e che questo Tribunale condivide.
Pertanto, sotto questo profilo, non si nutrono dubbi circa la fondatezza della domanda del ricorrente, sicché si deve dichiarare che Persona_2 non è figlio di . Parte_1
Quanto al chiesto risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, non si ritiene di poter accogliere la proposta domanda. Si consideri, infatti, come, per un verso, risulti carente una prova certa dell'esclusione della sussistenza di rapporti sessuali tra le parti al tempo del concepimento – circostanza contestata dalla convenuta – e, per altro verso, risulti labile la prova di una condotta quanto meno colposa della convenuta, e cioè che la stessa fosse stata sin da subito consapevole che il non era il padre Parte_1 di suo figlio. Gli elementi documentali e le prove orali richieste sul punto non possono considerarsi decisivi o utili a confortare la prospettazione di parte attrice e a confutare quella della convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza – da ascriversi alla convenuta, avendo la stessa chiesto la conferma della paternità del - e sono liquidate, Parte_1 muovendo dal valore della causa, secondo i criteri di cui al DM 55/2014, per come modificato dal DM 147/2022. In ragione della semplicità della questione, nonché della sostanziale mancanza di istruttoria, i parametri usati sono prossimi a quelli minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
4 1. dichiara che non è figlio di;
Persona_2 Parte_1
2. rigetta la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice;
3. condanna a pagare le spese di lite in favore di CP_1 [...]
, che si liquidano in euro 4.000,00, oltre i.v.a. e accessori di Parte_1 legge.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12/12/2025.
Il Relatore La Presidente
CA LL IN RE
La presente sentenza è stata redatta, con la supervisione del magistrato affidatario, dalla dott.ssa Martina Manfreda, magistrato ordinario in tirocinio.
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