TRIB
Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/01/2024, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2556/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2556/22 R.G. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari alla Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Enrico Costa n. 50 presso e nello Studio dell'avv. Fernando Pes che pure lo rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione,
ATTORE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), entrambe elettivamente domiciliate in Sassari Via Roma n.107, presso e nello C.F._3 studio dell'avv. Giuseppe Cudoni (C.F. ) che le rappresenta e difende giuste C.F._4
procure speciali alle liti in calce al presente alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTI
E
nato a [...] il [...], c.f. , residente Controparte_3 CodiceFiscale_5 in Alghero alla Via Angioi n. 7,
CONVENUTO CONTUMACE
E
, residente in [...] Controparte_4
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
OGGETTO: successione ereditaria/risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: come in atti da intendersi qui integralmente trascritte.
pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att.cpc prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello della comparsa di risposta, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e .
[...] Controparte_3 Controparte_2
Premesso che in data 4.8.2017 era deceduto in Sassari il padre lasciando quali eredi la CP_3
coniuge ed i figli per legittima successione e che con una serie di atti pubblici di compravendita (da qualificarsi come donazioni indirette) il padre insieme alla madre CP_3 Controparte_2
, avevano apparentemente alienato alla figlia (sorella dell'attore), l'intero
[...] Controparte_1
patrimonio immobiliare di loro proprietà, analiticamente descritto in citazione, ha concluso chiedendo
“
1. accertare e dichiarare nato a [...] il [...] erede legittimo di Parte_1 CP_3
nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 4.8.2017 e per l'effetto renderlo partecipe della
[...] successione;
2. accertare e dichiarare la simulazione dell'atto pubblico di compravendita del 5.8.2008
a rogito del Dott. notaio in Sassari, rep. 251533, fasc. 21694; 3. accertare e Persona_1 dichiarare la simulazione dell'atto pubblico di compravendita del 22.10.2008 a rogito del Dott.
notaio in Sassari, rep. 251882, fasc. 21902; 4. accertare e dichiarare la simulazione Persona_1 dell'atto pubblico di compravendita del 18.3.2009 a rogito del Dott. notaio in Persona_2
Sassari, rep. 139323, racc. 48106; 5. per l'effetto, accertare e dichiarare che gli atti pubblici di cui alle superiori domande, costituiscono donazioni indirette;
6. previa collazione dei beni immobili, attribuendo il valore alla data di apertura della successione, e del denaro, previo rendiconto da parte dei cointestatari dei conti correnti, ricostruito l'asse ereditario del predetto CP_3
pagina 2 di 5 determinare la quota di spettanza di;
7. per l'effetto condannarsi Parte_1 CP_1
, e al pagamento, in favore dell'attore, della
[...] Controparte_3 Controparte_2 somma che risulterà determinata in corso di causa ed all'esito dell'istruttoria, quale quota ereditaria di sua spettanza in morte del padre oltre interessi ex art. 1284, comma 1 n. 4 c.c.; in CP_3
ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa”.
Ha anche allegato che nella chat denominata , creata in data 21.1.2015 al fine Organizzazione_1
di tenere, con maggior facilità, i rapporti tra amici di vecchia data (da circa quarant'anni), sorti in periodi di vacanza trascorsi presso l'omonimo in Comune di Santu Lussurgiu, Organizzazione_2
in cui lui non era stato inserito ma comunque vi partecipava in via mediata attraverso la coniuge
, tramite il suo numero di telefonia mobile, alle ore 19:50 del 9 Controparte_4 Controparte_3
marzo 2021, in seguito all'invio di una serie di messaggi di auguri per il compleanno dell'attore, aveva allegato una fotografia del padre in un tale ed evidente stato di sofferenza (ed evidente CP_3
incoscienza) da far ritenere che lo scatto fosse stato preso in epoca prossima alla fine, avvenuta in data
4.8.2017, e ha dedotto che tale condotta aveva violato i diritti all'immagine ed alla riservatezza della persona del de cuius, esposta, impossibilitata ad ogni reazione impeditiva, alla vista di terzi estranei.
Ha quindi anche rappresentato che sul profilo Facebook del fratello seguito da Controparte_3
335 follower e presenti, alla data del 28.2.2021, ben 4999 amici di cui 63 in comune, il convenuto predetto aveva usato nel riferirsi a lui frasi ed epiteti denigratori e diffamatori.
Ha quindi chiesto: “condannarsi al risarcimento del danno non patrimoniale Controparte_3 derivante dalla violazione dei diritti inerenti all'identità personale del de cuius , da CP_3
liquidarsi in via equitativa nella somma che il Tribunale riterrà di giustizia;
condannarsi
[...]
al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla violazione dei diritti CP_3 inerenti all'identità personale dell'attore , da liquidarsi in via equitativa nella Parte_1 somma che il Tribunale riterrà di giustizia”.
Benché ritualmente citato non si è costituito nel presente giudizio e ne è stata Controparte_3
dichiarata la contumacia.
Si sono costituite le convenute e chiedendo in via Controparte_1 Controparte_2
preliminare e pregiudiziale autorizzarsi la chiamata in causa del terzo . Controparte_4
Hanno concluso chiedendo “- accertare e dichiarare l'improcedibilità delle pretese di parte attrice per mancato previo esperimento della mediazione obbligatoria;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di per le ragioni svolte al capo II della presente comparsa Parte_1
e/o l'improponibilità dell'istituto della collazione e, comunque, l'inammissibilità e/o improponibilità delle contestazioni dal medesimo sollevate a tal riguardo;
- accertare e dichiarare la carenza di
pagina 3 di 5 legittimazione passiva di per le ragioni svolte al capo III della presente Controparte_2
comparsa; - accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità, e comunque respingere, le domande attoree di scioglimento della comunione ereditaria, o di riduzione per lesione di legittima e di conseguente condanna di pagamento, per le ragioni svolte al capo IV della presente comparsa, ovvero per mancato assolvimento dell'onere probatorio attoreo, da cui pure deriva la carenza di interesse all'esame della domanda di simulazione, essendo la stessa strumentale in via esclusiva alla consequenziale azione di riduzione;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE - accertare e dichiarare
l'infondatezza delle domande tutte di parte attrice e, per l'effetto, rigettarle”.
Autorizzata la chiamata del terzo quest'ultima non si è costituita in giudizio e ne è stata Controparte_4
dichiarata la contumacia.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 16 novembre 2023 ex art. 127 ter c.p.c. le parti costituite hanno dato atto che , , Parte_1 Controparte_4 Controparte_1
e avevano transato la causa a spese compensate, anche in relazione alla Controparte_2
posizione di relativamente alla controversia inerente alla successione in morte Controparte_3
di ed hanno chiesto, per dette domande, dichiararsi cessata la materia del contendere. CP_3
L'attore ha quindi domandato la prosecuzione del giudizio per le domande risarcitorie avanzate nei confronti del convenuto UM (conclusioni nn. 8 e 9), chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c
Con ordinanza in data 16.11.23 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
*******
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra parti costituite in ordine alle domande relative alla successione in morte di avendo le stesse richiesto concordemente tale CP_3
declaratoria, così dando atto della totale eliminazione delle ragioni di contrasto e del venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire, con compensazione delle spese di lite.
Deve altresì dichiararsi l'estinzione del processo tra l'attore ed il convenuto UM CP_3
in ordine alle domande relative alla successione in morte di e tra le convenute ed
[...] CP_3
il terzo chiamato UM , con compensazione delle spese di lite. Controparte_4
Le conclusioni delle parti costituite devono infatti essere qualificate come rinuncia della domanda di parte attrice nei confronti del convenuto UM e rinuncia della domanda riconvenzionale delle convenute nei confronti della terza chiamata, non potendo essere dichiarata cessata la materia del contendere che presuppone conclusioni conformi delle parti e quindi l'avvenuta costituzione in giudizio delle stesse.
Deve altresì dichiararsi la compensazione delle spese di lite come richiesto dalle parti rinuncianti.
pagina 4 di 5 La causa deve essere rimessa in istruttoria relativamente alle sole domande risarcitorie spiegate dall'attore nei confronti del convenuto UM Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere tra parti costituite in ordine alle domande relative alla successione in morte di a spese compensate;
CP_3
2) dichiara l'estinzione del giudizio tra l'attore ed il convenuto UM Parte_1
in ordine alle domande relative alla successione in morte di Controparte_3 CP_3
con compensazione delle spese di lite;
[...]
3) dichiara l'estinzione del giudizio tra le convenute e e Controparte_1 Controparte_2
la terza chiamata UM con compensazione delle spese di lite;
Controparte_4
4) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio tra l'attore ed il convenuto UM in ordine alle domande risarcitorie. Controparte_3
Sassari, 12 gennaio 2024. il Giudice dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2556/22 R.G. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari alla Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Enrico Costa n. 50 presso e nello Studio dell'avv. Fernando Pes che pure lo rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione,
ATTORE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), entrambe elettivamente domiciliate in Sassari Via Roma n.107, presso e nello C.F._3 studio dell'avv. Giuseppe Cudoni (C.F. ) che le rappresenta e difende giuste C.F._4
procure speciali alle liti in calce al presente alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTI
E
nato a [...] il [...], c.f. , residente Controparte_3 CodiceFiscale_5 in Alghero alla Via Angioi n. 7,
CONVENUTO CONTUMACE
E
, residente in [...] Controparte_4
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
OGGETTO: successione ereditaria/risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: come in atti da intendersi qui integralmente trascritte.
pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att.cpc prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello della comparsa di risposta, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e .
[...] Controparte_3 Controparte_2
Premesso che in data 4.8.2017 era deceduto in Sassari il padre lasciando quali eredi la CP_3
coniuge ed i figli per legittima successione e che con una serie di atti pubblici di compravendita (da qualificarsi come donazioni indirette) il padre insieme alla madre CP_3 Controparte_2
, avevano apparentemente alienato alla figlia (sorella dell'attore), l'intero
[...] Controparte_1
patrimonio immobiliare di loro proprietà, analiticamente descritto in citazione, ha concluso chiedendo
“
1. accertare e dichiarare nato a [...] il [...] erede legittimo di Parte_1 CP_3
nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 4.8.2017 e per l'effetto renderlo partecipe della
[...] successione;
2. accertare e dichiarare la simulazione dell'atto pubblico di compravendita del 5.8.2008
a rogito del Dott. notaio in Sassari, rep. 251533, fasc. 21694; 3. accertare e Persona_1 dichiarare la simulazione dell'atto pubblico di compravendita del 22.10.2008 a rogito del Dott.
notaio in Sassari, rep. 251882, fasc. 21902; 4. accertare e dichiarare la simulazione Persona_1 dell'atto pubblico di compravendita del 18.3.2009 a rogito del Dott. notaio in Persona_2
Sassari, rep. 139323, racc. 48106; 5. per l'effetto, accertare e dichiarare che gli atti pubblici di cui alle superiori domande, costituiscono donazioni indirette;
6. previa collazione dei beni immobili, attribuendo il valore alla data di apertura della successione, e del denaro, previo rendiconto da parte dei cointestatari dei conti correnti, ricostruito l'asse ereditario del predetto CP_3
pagina 2 di 5 determinare la quota di spettanza di;
7. per l'effetto condannarsi Parte_1 CP_1
, e al pagamento, in favore dell'attore, della
[...] Controparte_3 Controparte_2 somma che risulterà determinata in corso di causa ed all'esito dell'istruttoria, quale quota ereditaria di sua spettanza in morte del padre oltre interessi ex art. 1284, comma 1 n. 4 c.c.; in CP_3
ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa”.
Ha anche allegato che nella chat denominata , creata in data 21.1.2015 al fine Organizzazione_1
di tenere, con maggior facilità, i rapporti tra amici di vecchia data (da circa quarant'anni), sorti in periodi di vacanza trascorsi presso l'omonimo in Comune di Santu Lussurgiu, Organizzazione_2
in cui lui non era stato inserito ma comunque vi partecipava in via mediata attraverso la coniuge
, tramite il suo numero di telefonia mobile, alle ore 19:50 del 9 Controparte_4 Controparte_3
marzo 2021, in seguito all'invio di una serie di messaggi di auguri per il compleanno dell'attore, aveva allegato una fotografia del padre in un tale ed evidente stato di sofferenza (ed evidente CP_3
incoscienza) da far ritenere che lo scatto fosse stato preso in epoca prossima alla fine, avvenuta in data
4.8.2017, e ha dedotto che tale condotta aveva violato i diritti all'immagine ed alla riservatezza della persona del de cuius, esposta, impossibilitata ad ogni reazione impeditiva, alla vista di terzi estranei.
Ha quindi anche rappresentato che sul profilo Facebook del fratello seguito da Controparte_3
335 follower e presenti, alla data del 28.2.2021, ben 4999 amici di cui 63 in comune, il convenuto predetto aveva usato nel riferirsi a lui frasi ed epiteti denigratori e diffamatori.
Ha quindi chiesto: “condannarsi al risarcimento del danno non patrimoniale Controparte_3 derivante dalla violazione dei diritti inerenti all'identità personale del de cuius , da CP_3
liquidarsi in via equitativa nella somma che il Tribunale riterrà di giustizia;
condannarsi
[...]
al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla violazione dei diritti CP_3 inerenti all'identità personale dell'attore , da liquidarsi in via equitativa nella Parte_1 somma che il Tribunale riterrà di giustizia”.
Benché ritualmente citato non si è costituito nel presente giudizio e ne è stata Controparte_3
dichiarata la contumacia.
Si sono costituite le convenute e chiedendo in via Controparte_1 Controparte_2
preliminare e pregiudiziale autorizzarsi la chiamata in causa del terzo . Controparte_4
Hanno concluso chiedendo “- accertare e dichiarare l'improcedibilità delle pretese di parte attrice per mancato previo esperimento della mediazione obbligatoria;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di per le ragioni svolte al capo II della presente comparsa Parte_1
e/o l'improponibilità dell'istituto della collazione e, comunque, l'inammissibilità e/o improponibilità delle contestazioni dal medesimo sollevate a tal riguardo;
- accertare e dichiarare la carenza di
pagina 3 di 5 legittimazione passiva di per le ragioni svolte al capo III della presente Controparte_2
comparsa; - accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità, e comunque respingere, le domande attoree di scioglimento della comunione ereditaria, o di riduzione per lesione di legittima e di conseguente condanna di pagamento, per le ragioni svolte al capo IV della presente comparsa, ovvero per mancato assolvimento dell'onere probatorio attoreo, da cui pure deriva la carenza di interesse all'esame della domanda di simulazione, essendo la stessa strumentale in via esclusiva alla consequenziale azione di riduzione;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE - accertare e dichiarare
l'infondatezza delle domande tutte di parte attrice e, per l'effetto, rigettarle”.
Autorizzata la chiamata del terzo quest'ultima non si è costituita in giudizio e ne è stata Controparte_4
dichiarata la contumacia.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 16 novembre 2023 ex art. 127 ter c.p.c. le parti costituite hanno dato atto che , , Parte_1 Controparte_4 Controparte_1
e avevano transato la causa a spese compensate, anche in relazione alla Controparte_2
posizione di relativamente alla controversia inerente alla successione in morte Controparte_3
di ed hanno chiesto, per dette domande, dichiararsi cessata la materia del contendere. CP_3
L'attore ha quindi domandato la prosecuzione del giudizio per le domande risarcitorie avanzate nei confronti del convenuto UM (conclusioni nn. 8 e 9), chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c
Con ordinanza in data 16.11.23 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
*******
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra parti costituite in ordine alle domande relative alla successione in morte di avendo le stesse richiesto concordemente tale CP_3
declaratoria, così dando atto della totale eliminazione delle ragioni di contrasto e del venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire, con compensazione delle spese di lite.
Deve altresì dichiararsi l'estinzione del processo tra l'attore ed il convenuto UM CP_3
in ordine alle domande relative alla successione in morte di e tra le convenute ed
[...] CP_3
il terzo chiamato UM , con compensazione delle spese di lite. Controparte_4
Le conclusioni delle parti costituite devono infatti essere qualificate come rinuncia della domanda di parte attrice nei confronti del convenuto UM e rinuncia della domanda riconvenzionale delle convenute nei confronti della terza chiamata, non potendo essere dichiarata cessata la materia del contendere che presuppone conclusioni conformi delle parti e quindi l'avvenuta costituzione in giudizio delle stesse.
Deve altresì dichiararsi la compensazione delle spese di lite come richiesto dalle parti rinuncianti.
pagina 4 di 5 La causa deve essere rimessa in istruttoria relativamente alle sole domande risarcitorie spiegate dall'attore nei confronti del convenuto UM Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere tra parti costituite in ordine alle domande relative alla successione in morte di a spese compensate;
CP_3
2) dichiara l'estinzione del giudizio tra l'attore ed il convenuto UM Parte_1
in ordine alle domande relative alla successione in morte di Controparte_3 CP_3
con compensazione delle spese di lite;
[...]
3) dichiara l'estinzione del giudizio tra le convenute e e Controparte_1 Controparte_2
la terza chiamata UM con compensazione delle spese di lite;
Controparte_4
4) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio tra l'attore ed il convenuto UM in ordine alle domande risarcitorie. Controparte_3
Sassari, 12 gennaio 2024. il Giudice dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 5 di 5