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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/05/2024, n. 20485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20485 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PO IO nato il [...] a [...] procedimento a carico di: IN ST nato il [...] in [...] avverso la sentenza in data 04/07/2023 della CORTE DI APPELLO DI NA- POLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale LUIGI CUOMO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la nota dell'Avvocato MAURO SALVATORE MATTEIS che, nell'interesse di PO IO, ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
letta la nota dell'Avvocato ALFONSO PETITO che, nell'interesse di IN ST, ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO LE MA, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 04/07/2023 della Corte di appello di Napol che, in riforma della sentenza in data 13/02/2017 del Tribunale di Avellino, ha assolto IN NT dal reato di truffa. Il Tribunale lo aveva, invece, condannato. Deduce: 1. Violazione dell'art. 76 cod. proc. pen. e dell'art. 2043 cod. civ.. Secondo il ricorrente la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi in 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 20485 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 03/04/2024 relazione al fatto illecito civile, non potendosi limitare a escludere il reato, ma dovendo altresì verificare che non vi fossero state conseguenze sul piano civilistico. 2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla formula assolutoria. Secondo il ricorrente la Corte di appello ha fatto erronea applicazione dell'art. 530 cod. proc. pen., in quanto non è stata acquisita la prova dell'assenza degli elementi obiettivi e subiettivi, atteso che è stato posto a fondamento dell'assoluzione un elemento probatorio di natura assertiva, costituito dal disagio economico dell'imputato, mai provato. 3. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 3.1. La manifesta infondatezza attiene al primo motivo di ricorso, con cui si sostiene che la Corte di appello, pur assolvendo, avrebbe dovuto verificare la sussistenza del fatto illecito civile. Tale assunto va in senso contrario all'insegnamento di questa Corte, a mente del quale la sentenza d'appello che, in riforma integrale della sentenza impugnata, assolva l'imputato per insussistenza del fatto comporta la caducazione automatica delle statuizioni civili della sentenza di primo grado, anche in mancanza di espressa statuizione sul punto (Sez. 3, Sentenza n. 23425 del 29/04/2022, Rv. 283393). 4, Risulta, poi, improponibile in sede di legittimità la censura relativa alla formula assolutoria (per insussistenza del fatto) adottata dai giudici di merito, che- secondo il ricorrente- avrebbero omesso di verificare "l'effettività della condizione di indigenza dell'imputato, ponendola addirittura a fondamento della propria decisione". Attraverso tale censura, la parte civile ricorrente sottopone all'attenzione del giudice di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio, la cui valutazione è rimessa all'esclusiva competenza del giudice del merito: invero la valutazione dei dati probatori, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni piuttosto che di altri, così come l'individuazione delle risultanze probatorie più idonee a sorreggere la decisione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione e della soluzione adottata una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406, in motivazione;
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). A fronte di un quadro argomentativo compiutamente illustrato e logicamente articolato nelle premesse, come nelle relative conclusioni, volto ad escludere la 2 sussistenza del fatto in senso penalistico, i profili di doglianza dedotti dalla parte ricorrente risultano aspecificamente orientati a riprodurre una serie di obiezioni già coerentemente vagliate e disattese dalla Corte territoriale, sollecitando una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, attraverso l'esercizio di uno scrutinio improponibile nel giudizio di legittimità, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. E' indiscutibile che il compito del giudice di legittimità sia quello di verificare la conformità della sentenza impugnata alla legge sostanziale e alla processuale, cui si aggiunge il controllo sulla motivazione che, però, è restrittivamente limitato alle ipotesi tassative della carenza, della manifesta illogicità e della contraddittorietà. Con l'ulteriore precisazione che la carenza va identificata con la mancanza della motivazione per difetto grafico o per la sua apparenza;
che l'illogicità deve essere manifesta -ossia individuabile con immediatezza- e sostanzialmente identificabile nella violazione delle massime di esperienza o delle leggi scientifiche, ossia quando sono disancorate da criteri oggettivi di valutazione, e trascendono in valutazioni soggettive e congetturali, insuscettibili di verifica empirica;
che la contraddittorietà si configura quando la motivazione si mostri in contrasto -in termini di inconciliabilità assoluta- con atti processuali specificamente indicati dalla parte e che rispetto alla struttura argomentativa abbiano natura portante, tale che dallo loro eliminazione derivi l'implosione della struttura argomentativa impugnata. Nulla di tutto ciò si rinviene nella sentenza impugnata, né le argomentazioni sviluppate nel ricorso fanno emergere tali connotati. 3. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale LUIGI CUOMO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la nota dell'Avvocato MAURO SALVATORE MATTEIS che, nell'interesse di PO IO, ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
letta la nota dell'Avvocato ALFONSO PETITO che, nell'interesse di IN ST, ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO LE MA, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 04/07/2023 della Corte di appello di Napol che, in riforma della sentenza in data 13/02/2017 del Tribunale di Avellino, ha assolto IN NT dal reato di truffa. Il Tribunale lo aveva, invece, condannato. Deduce: 1. Violazione dell'art. 76 cod. proc. pen. e dell'art. 2043 cod. civ.. Secondo il ricorrente la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi in 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 20485 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 03/04/2024 relazione al fatto illecito civile, non potendosi limitare a escludere il reato, ma dovendo altresì verificare che non vi fossero state conseguenze sul piano civilistico. 2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla formula assolutoria. Secondo il ricorrente la Corte di appello ha fatto erronea applicazione dell'art. 530 cod. proc. pen., in quanto non è stata acquisita la prova dell'assenza degli elementi obiettivi e subiettivi, atteso che è stato posto a fondamento dell'assoluzione un elemento probatorio di natura assertiva, costituito dal disagio economico dell'imputato, mai provato. 3. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 3.1. La manifesta infondatezza attiene al primo motivo di ricorso, con cui si sostiene che la Corte di appello, pur assolvendo, avrebbe dovuto verificare la sussistenza del fatto illecito civile. Tale assunto va in senso contrario all'insegnamento di questa Corte, a mente del quale la sentenza d'appello che, in riforma integrale della sentenza impugnata, assolva l'imputato per insussistenza del fatto comporta la caducazione automatica delle statuizioni civili della sentenza di primo grado, anche in mancanza di espressa statuizione sul punto (Sez. 3, Sentenza n. 23425 del 29/04/2022, Rv. 283393). 4, Risulta, poi, improponibile in sede di legittimità la censura relativa alla formula assolutoria (per insussistenza del fatto) adottata dai giudici di merito, che- secondo il ricorrente- avrebbero omesso di verificare "l'effettività della condizione di indigenza dell'imputato, ponendola addirittura a fondamento della propria decisione". Attraverso tale censura, la parte civile ricorrente sottopone all'attenzione del giudice di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio, la cui valutazione è rimessa all'esclusiva competenza del giudice del merito: invero la valutazione dei dati probatori, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni piuttosto che di altri, così come l'individuazione delle risultanze probatorie più idonee a sorreggere la decisione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione e della soluzione adottata una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406, in motivazione;
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). A fronte di un quadro argomentativo compiutamente illustrato e logicamente articolato nelle premesse, come nelle relative conclusioni, volto ad escludere la 2 sussistenza del fatto in senso penalistico, i profili di doglianza dedotti dalla parte ricorrente risultano aspecificamente orientati a riprodurre una serie di obiezioni già coerentemente vagliate e disattese dalla Corte territoriale, sollecitando una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, attraverso l'esercizio di uno scrutinio improponibile nel giudizio di legittimità, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. E' indiscutibile che il compito del giudice di legittimità sia quello di verificare la conformità della sentenza impugnata alla legge sostanziale e alla processuale, cui si aggiunge il controllo sulla motivazione che, però, è restrittivamente limitato alle ipotesi tassative della carenza, della manifesta illogicità e della contraddittorietà. Con l'ulteriore precisazione che la carenza va identificata con la mancanza della motivazione per difetto grafico o per la sua apparenza;
che l'illogicità deve essere manifesta -ossia individuabile con immediatezza- e sostanzialmente identificabile nella violazione delle massime di esperienza o delle leggi scientifiche, ossia quando sono disancorate da criteri oggettivi di valutazione, e trascendono in valutazioni soggettive e congetturali, insuscettibili di verifica empirica;
che la contraddittorietà si configura quando la motivazione si mostri in contrasto -in termini di inconciliabilità assoluta- con atti processuali specificamente indicati dalla parte e che rispetto alla struttura argomentativa abbiano natura portante, tale che dallo loro eliminazione derivi l'implosione della struttura argomentativa impugnata. Nulla di tutto ciò si rinviene nella sentenza impugnata, né le argomentazioni sviluppate nel ricorso fanno emergere tali connotati. 3. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente