Articolo 1 della Legge 2 dicembre 1951, n. 1332
Articolo 2
Versione
30 dicembre 1951
Art. 1.
Sono a carico dello Stato le spese per i trasporti ferroviari effettuati dal 1 gennaio 1950 al 31 dicembre 1950, per conto della Commissione pontificia di assistenza relativamente alle sottoindicate merci provenienti dall'estero e destinate ad enti assistenziali o alle popolazioni bisognose:
a) viveri per le cucine economiche, i refettori e mense popolari (esclusi i ristoranti popolari gia' ammessi a provvidenze speciali statali) che funzioneranno in tutti i centri piu' importanti;
b) i generi alimentari ceduti gratuitamente alla popolazione bisognosa italiana;
c) viveri e materiali per le colonie diurne, continue, festive, case del fanciullo ed altre istituzioni analoghe;
d) viveri e materiali per le colonie estive 1950.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1951