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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/12/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Lorella Triglione Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 16/07/2025 al n. 1907/2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
lo studio dell'Avv. GALDIERI LUCA, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
e da nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_2
presso lo studio dell'Avv. CARBONE PAOLA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrenti-
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.07.2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli il 24.09.2010, dalla cui unione nascevano due figli, nata il [...] in [...], e , nato il Per_1 Per_2
17.09.2014 in Acerra (NA), evidenziavano che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola aveva autorizzato l'accordo di separazione consensuale tra i coniugi, sottoscritto a seguito di negoziazione assistita, con provvedimento del
16.10.2018 reso nel procedimento n.117/2018 Affari Civili.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'Ufficio del Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Indi, lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Appare conforme agli interessi dei figli minori, e , come sopra Per_1 Per_2
generalizzati, rispettoso delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del
10.11.2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Signori e Parte_1 in Napoli in data 24.09.2010 (atto n.ro 143, Parte II, Seria A, Sez. P, anno Parte_2
2010) mandando all'Ufficiale di Stato Civile del prefato Comune il compimento delle dovute annotazioni;
2) Confermare l'affido condiviso dei minori e con residenza privilegiata degli stessi Per_1 Per_2 in Acerra (NA) alla Piazza Angelo Soriano n.ro 12 presso la madre, Signora Parte_2
3) Confermare l'assegnazione in uso della casa coniugale di proprietà del Signor in uno Parte_1 agli arredi ed alle pertinenze dello stesso (posto autovettura nel seminterrato comune), alla Signora che continuerà ad occuparla in uno ai figli e Parte_2 Per_1 Per_2
4) Prevedere che il Signor possa incontrare i figli e con le seguenti Parte_1 Per_1 Per_2 modalità: il Martedì ed il Giovedì, dalle ore 18,00 alle ore 22,00 nella settimana in cui essi non saranno con il padre nel fine settimana e, nella sola giornata del Mercoledì, sempre dalle ore 18,00 alle ore 22,00 per la settimana in cui trascorreranno invece il week con il papà; - A fine settimana alterni, dal venerdì alle ore 18,00 alla Domenica sera alle ore 21,00; 5) Per le festività natalizie, ad anni alterni con ciascun genitore, nella giornata del 24 dicembre o del 25 dicembre e del 31 dicembre o il 1 gennaio;
ad anni alterni con ciascun genitore, dal 26 dicembre dalle ore 10,00 al 30 dicembre alle ore
10,00 o dal 2 gennaio alle ore 10,00 al 6 gennaio alle ore 18,00; Per le festività Pasquali, ad anni alterni con ciascun genitore, dal venerdì antecedente la Domenica di Pasqua al Lunedì in Albis alle ore 20,00;
6) Nel periodo estivo di vacanza dagli impegni scolastici, e saranno rispettivamente Per_1 Per_2 in due periodi di dieci giorni consecutivi con ciascun genitore ed, in tale periodo, sarà sospeso il regime ordinario di frequentazione;
7) Nelle festività infrannuali con alternanza delle ricorrenze con ciascun genitore;
8) I minori e saranno con il padre nella ricorrenza della festa del papà o del Per_1 Per_2 compleanno dello stesso e con la mamma nella ricorrenza della festa della mamma e del compleanno della stessa con deroga al calendario ordinario;
I compleanni di e saranno festeggiati Per_1 Per_2 con la presenza di entrambi i genitori.
9) I Signori e si impegnano a salvaguardare le frequentazioni e le Parte_1 Parte_2 relazioni dei figli e con i propri ascendenti e con i rispettivi familiari;
Per_1 Per_2
10) I Signori e concordano che il regime di frequentazione innanzi Parte_1 Parte_2 individuato potrà essere variato e/o integrato previo accordo in ragione delle esigenze proprie e di quelle dei figli;
11) Prevedere che il Signor versi alla Signora quale assegno di Parte_1 Parte_2 mantenimento mensile (cibo, vestiario, contributo spese casa, spese mediche ordinarie) di e Per_1 la somma di euro 700,00, (settecento/00) somma da adeguarsi annualmente in base alla Per_2 variazione degli indici ISTAT. La somma di cui innanzi sarà corrisposta dal Signor Parte_1 con bonifico bancario alla Signora entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_2
6) Prevedere che i Signori e partecipino nella misura del 50% alle Parte_1 Parte_2 spese straordinarie occorrenti per e come previste e disciplinate dal protocollo vigente Per_1 Per_2 presso il Tribunale di Nola cui espressamente si rimanda e di cui le parti si dichiarano edotte;
7) Stabilire che l'importo dell'assegno unico previsto per i figli e sia percepito in Per_1 Per_2 egual misura dai Signori e così come le detrazioni saranno godute dai Parte_1 Parte_2 genitori in pari misura;
8) Prevedere, altresì, l'obbligo a carico del Signor di versare alla Signora Parte_1 [...]
entro il giorno 20 dicembre di ogni anno, un contributo integrativo di euro 500,00 Pt_2
(cinquecento/00) quale gratifica natalizia per i minori e Per_1 Per_2
9) Nulla stabilire a titolo di assegno divorzile poiché i Signori e sono Parte_1 Parte_2 economicamente autosufficienti;
10) I Signori e con la sottoscrizione dei presenti accordi dichiarano di Parte_1 Parte_2 non avere null'altro a pretendere reciprocamente avendo definito ogni rapporto economico tra loro pendente;
11) Compensare tra le parti le spese di lite con esclusione del vincolo di solidarietà.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nato a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
nata a [...] il [...], il giorno 24.09.2010 in NAPOLI, trascritto
[...]
presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n.143, Serie A, Parte II,
Sez. P, Anno 2010);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 10.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Lorella Triglione Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 16/07/2025 al n. 1907/2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
lo studio dell'Avv. GALDIERI LUCA, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
e da nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_2
presso lo studio dell'Avv. CARBONE PAOLA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrenti-
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.07.2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli il 24.09.2010, dalla cui unione nascevano due figli, nata il [...] in [...], e , nato il Per_1 Per_2
17.09.2014 in Acerra (NA), evidenziavano che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola aveva autorizzato l'accordo di separazione consensuale tra i coniugi, sottoscritto a seguito di negoziazione assistita, con provvedimento del
16.10.2018 reso nel procedimento n.117/2018 Affari Civili.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'Ufficio del Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Indi, lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Appare conforme agli interessi dei figli minori, e , come sopra Per_1 Per_2
generalizzati, rispettoso delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del
10.11.2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Signori e Parte_1 in Napoli in data 24.09.2010 (atto n.ro 143, Parte II, Seria A, Sez. P, anno Parte_2
2010) mandando all'Ufficiale di Stato Civile del prefato Comune il compimento delle dovute annotazioni;
2) Confermare l'affido condiviso dei minori e con residenza privilegiata degli stessi Per_1 Per_2 in Acerra (NA) alla Piazza Angelo Soriano n.ro 12 presso la madre, Signora Parte_2
3) Confermare l'assegnazione in uso della casa coniugale di proprietà del Signor in uno Parte_1 agli arredi ed alle pertinenze dello stesso (posto autovettura nel seminterrato comune), alla Signora che continuerà ad occuparla in uno ai figli e Parte_2 Per_1 Per_2
4) Prevedere che il Signor possa incontrare i figli e con le seguenti Parte_1 Per_1 Per_2 modalità: il Martedì ed il Giovedì, dalle ore 18,00 alle ore 22,00 nella settimana in cui essi non saranno con il padre nel fine settimana e, nella sola giornata del Mercoledì, sempre dalle ore 18,00 alle ore 22,00 per la settimana in cui trascorreranno invece il week con il papà; - A fine settimana alterni, dal venerdì alle ore 18,00 alla Domenica sera alle ore 21,00; 5) Per le festività natalizie, ad anni alterni con ciascun genitore, nella giornata del 24 dicembre o del 25 dicembre e del 31 dicembre o il 1 gennaio;
ad anni alterni con ciascun genitore, dal 26 dicembre dalle ore 10,00 al 30 dicembre alle ore
10,00 o dal 2 gennaio alle ore 10,00 al 6 gennaio alle ore 18,00; Per le festività Pasquali, ad anni alterni con ciascun genitore, dal venerdì antecedente la Domenica di Pasqua al Lunedì in Albis alle ore 20,00;
6) Nel periodo estivo di vacanza dagli impegni scolastici, e saranno rispettivamente Per_1 Per_2 in due periodi di dieci giorni consecutivi con ciascun genitore ed, in tale periodo, sarà sospeso il regime ordinario di frequentazione;
7) Nelle festività infrannuali con alternanza delle ricorrenze con ciascun genitore;
8) I minori e saranno con il padre nella ricorrenza della festa del papà o del Per_1 Per_2 compleanno dello stesso e con la mamma nella ricorrenza della festa della mamma e del compleanno della stessa con deroga al calendario ordinario;
I compleanni di e saranno festeggiati Per_1 Per_2 con la presenza di entrambi i genitori.
9) I Signori e si impegnano a salvaguardare le frequentazioni e le Parte_1 Parte_2 relazioni dei figli e con i propri ascendenti e con i rispettivi familiari;
Per_1 Per_2
10) I Signori e concordano che il regime di frequentazione innanzi Parte_1 Parte_2 individuato potrà essere variato e/o integrato previo accordo in ragione delle esigenze proprie e di quelle dei figli;
11) Prevedere che il Signor versi alla Signora quale assegno di Parte_1 Parte_2 mantenimento mensile (cibo, vestiario, contributo spese casa, spese mediche ordinarie) di e Per_1 la somma di euro 700,00, (settecento/00) somma da adeguarsi annualmente in base alla Per_2 variazione degli indici ISTAT. La somma di cui innanzi sarà corrisposta dal Signor Parte_1 con bonifico bancario alla Signora entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_2
6) Prevedere che i Signori e partecipino nella misura del 50% alle Parte_1 Parte_2 spese straordinarie occorrenti per e come previste e disciplinate dal protocollo vigente Per_1 Per_2 presso il Tribunale di Nola cui espressamente si rimanda e di cui le parti si dichiarano edotte;
7) Stabilire che l'importo dell'assegno unico previsto per i figli e sia percepito in Per_1 Per_2 egual misura dai Signori e così come le detrazioni saranno godute dai Parte_1 Parte_2 genitori in pari misura;
8) Prevedere, altresì, l'obbligo a carico del Signor di versare alla Signora Parte_1 [...]
entro il giorno 20 dicembre di ogni anno, un contributo integrativo di euro 500,00 Pt_2
(cinquecento/00) quale gratifica natalizia per i minori e Per_1 Per_2
9) Nulla stabilire a titolo di assegno divorzile poiché i Signori e sono Parte_1 Parte_2 economicamente autosufficienti;
10) I Signori e con la sottoscrizione dei presenti accordi dichiarano di Parte_1 Parte_2 non avere null'altro a pretendere reciprocamente avendo definito ogni rapporto economico tra loro pendente;
11) Compensare tra le parti le spese di lite con esclusione del vincolo di solidarietà.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nato a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
nata a [...] il [...], il giorno 24.09.2010 in NAPOLI, trascritto
[...]
presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n.143, Serie A, Parte II,
Sez. P, Anno 2010);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 10.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca