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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 08/01/2026, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 218/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
PIRONE OLGA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3931/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401490286 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401490286 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401490286 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401490286 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401490286 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12752/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna ricorrente impugnava avviso di accertamento esecutivo n° 112401490286 notificato il 6/11/2024 riferito alle annualità 2018-2022 per l'omissione della Tassa Rifiuti e del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione e Igiene dell'Ambiente (TEFA), relativa all'immobile di proprietà della ricorrente in Rma,
Indirizzo_1.
Con un articolato motivo di ricorso la ricorrente lamentava che l'immobile era stato oggetto di contratto di locazione della durata di quattro anni rinnovabili sottoscritto il 1 settembre 2015, prorogato nel mese di settembre 2019 e infine risolto il 30 aprile 2022; che tuttavia la ricorrente aveva ritualmente adempiuto all'obbligo dichiarativo e che la tassa era stata regolarmente versata dall'inquilina dell'immobile.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto gravato.
Instauratosi il contraddittorio nessuno si costituiva per Roma Capitale.
All'udienza del 10 dicembre 2025, dopo la discussione, la Corte, in composizione monocratica decideva come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La Tassa sui Rifiuti (TARI) in quanto un tributo locale destinato a coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti individua quale soggetto passivo colui che occupa o detiene a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti. La sua disciplina è contenuta nella Legge 147/2013 (Legge di
Stabilità 2014) e nei regolamenti comunali.
Nel caso di immobili locati, la responsabilità del pagamento della TARI ricade sul conduttore che è l'effettivo utilizzatore dell'immobile ma tale regola generale subisce un'eccezione per i contratti di locazione di durata superiore a sei mesi. Gli altri casi di esenzione previsti dalla legge esulano dalla presente fattispecie. Per i contratti di durata inferiore a sei mesi, l'obbligo di pagamento della TARI rimane in capo al proprietario dell'immobile.
Orbene nel caso di specie la ricorrente ha dimostrato non solo che l'immobile era locato per un periodo superiore a sei mesi ma che la conduttrice dell'appartamento ha regolarmente provveduto a versare la tassa.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese in favore del contribuente seguono la soccombenza e vanno liquidate in applicazione delle tariffe ricorrenti ex DM 147/2022.
P.Q.M.
La Corte Accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Roma Capitale alla refusione delle spese liquidate in euro 850,00 Deciso in Roma, il 10 dicembre 2025 Il giudice est. Olga Pirone
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
PIRONE OLGA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3931/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401490286 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401490286 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401490286 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401490286 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401490286 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12752/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna ricorrente impugnava avviso di accertamento esecutivo n° 112401490286 notificato il 6/11/2024 riferito alle annualità 2018-2022 per l'omissione della Tassa Rifiuti e del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione e Igiene dell'Ambiente (TEFA), relativa all'immobile di proprietà della ricorrente in Rma,
Indirizzo_1.
Con un articolato motivo di ricorso la ricorrente lamentava che l'immobile era stato oggetto di contratto di locazione della durata di quattro anni rinnovabili sottoscritto il 1 settembre 2015, prorogato nel mese di settembre 2019 e infine risolto il 30 aprile 2022; che tuttavia la ricorrente aveva ritualmente adempiuto all'obbligo dichiarativo e che la tassa era stata regolarmente versata dall'inquilina dell'immobile.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto gravato.
Instauratosi il contraddittorio nessuno si costituiva per Roma Capitale.
All'udienza del 10 dicembre 2025, dopo la discussione, la Corte, in composizione monocratica decideva come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La Tassa sui Rifiuti (TARI) in quanto un tributo locale destinato a coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti individua quale soggetto passivo colui che occupa o detiene a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti. La sua disciplina è contenuta nella Legge 147/2013 (Legge di
Stabilità 2014) e nei regolamenti comunali.
Nel caso di immobili locati, la responsabilità del pagamento della TARI ricade sul conduttore che è l'effettivo utilizzatore dell'immobile ma tale regola generale subisce un'eccezione per i contratti di locazione di durata superiore a sei mesi. Gli altri casi di esenzione previsti dalla legge esulano dalla presente fattispecie. Per i contratti di durata inferiore a sei mesi, l'obbligo di pagamento della TARI rimane in capo al proprietario dell'immobile.
Orbene nel caso di specie la ricorrente ha dimostrato non solo che l'immobile era locato per un periodo superiore a sei mesi ma che la conduttrice dell'appartamento ha regolarmente provveduto a versare la tassa.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese in favore del contribuente seguono la soccombenza e vanno liquidate in applicazione delle tariffe ricorrenti ex DM 147/2022.
P.Q.M.
La Corte Accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Roma Capitale alla refusione delle spese liquidate in euro 850,00 Deciso in Roma, il 10 dicembre 2025 Il giudice est. Olga Pirone