Art. 1.
Gli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sistemati nell'attuale posizione, in seguito a pubblico concorso, con decorrenza antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667 , i quali prima di detta sistemazione facevano parte del personale contrattista della stessa Amministrazione con una qualifica superiore a quella acquisita in base al concorso, possono rinunziare a quest'ultima per riacquistare la posizione precedente e prendere parte ai concorsi interni previsti dal citato decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667 .
Gli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sistemati nell'attuale posizione, in seguito a pubblico concorso, con decorrenza antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667 , i quali prima di detta sistemazione facevano parte del personale contrattista della stessa Amministrazione con una qualifica superiore a quella acquisita in base al concorso, possono rinunziare a quest'ultima per riacquistare la posizione precedente e prendere parte ai concorsi interni previsti dal citato decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667 .