Articolo 6 della Legge 4 febbraio 1963, n. 129
Articolo 5
Versione
17 marzo 1963
Art. 6.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 si fara' fronte in quanto a lire 295 milioni mediante riduzione di pari somma dal capitolo 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo ed in quanto a lire 155 milioni mediante riduzione del capitolo 106, articolo 1, dello stesso stato di previsione.
E' ridotta, corrispondentemente, di lire 295 milioni l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge di approvazione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1962-63.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 17 marzo 1963