Art. 2.
I professori delle Universita' ed istituti superiori che siano chiamati a collaborare all'attivita' scientifica del Centro Linceo sono temporaneamente distaccati per la durata di anni tre, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione; il distacco non e' rinnovabile.
Per il distacco e' richiesto il consenso delle facolta' e degli istituti superiori di appartenenza.
Le cattedre delle quali i predetti professori risultano titolari sono rese indisponibili per tutta la durata del distacco dei medesimi.
Il contingente numerico dei professori universitari da distaccare per lo svolgimento dell'attivita' scientifica del Centro e' fissato in dieci unita'.
Per il distacco di cui al primo comma si applica il disposto del nono comma dell'articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766 .
I professori delle Universita' ed istituti superiori che siano chiamati a collaborare all'attivita' scientifica del Centro Linceo sono temporaneamente distaccati per la durata di anni tre, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione; il distacco non e' rinnovabile.
Per il distacco e' richiesto il consenso delle facolta' e degli istituti superiori di appartenenza.
Le cattedre delle quali i predetti professori risultano titolari sono rese indisponibili per tutta la durata del distacco dei medesimi.
Il contingente numerico dei professori universitari da distaccare per lo svolgimento dell'attivita' scientifica del Centro e' fissato in dieci unita'.
Per il distacco di cui al primo comma si applica il disposto del nono comma dell'articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766 .