Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00005/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00116/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 116 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ettore Berto’ e Nicolo’ Ridolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenza Marina Marinelli, Marta Odorizzi e Gino Madonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento e la declaratoria
del diritto patrimoniale del ricorrente al riconoscimento di sei scatti contributivi tra le voci computabili al fine della liquidazione del Trattamento di fine servizio (FS) e per la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata alla rideterminazione del Trattamento di fine servizio mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6- bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987 n. 472 con il conseguente pagamento delle differenze maturate
e/o l’annullamento, la dichiarazione di inefficacia e/o nullità
del provvedimento di liquidazione protocollo n. INPS. 2300.20/09/2024.0348548 (Pratica N. 002202100138611, Fascicolo N. 200400224894TF) Direzione Provinciale di Chieti, con cui è stato conferito al signor -OMISSIS- il Trattamento di Fine Servizio, nella parte in cui è stato omesso, per la liquidazione del FS, il computo dei sei scatti previsti dall’art. 6- bis del d.l. n. 387 del 1987 convertito con l. n. 472 del 1987 di ogni altro atto presupposto, connesso o derivato, infra-procedimentale e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il consigliere CI RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il signor -OMISSIS-, ricorrente nel ricorso in esame, ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri con il ruolo di Appuntato sino all’agosto 2021 ed è stato collocato in congedo a domanda successivamente al compimento di 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile. Pertanto, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S., ne ha approvato il collocamento in quiescenza, con conferimento della pensione ordinaria diretta di anzianità.
2. Il ricorrente deduce di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6- bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387 convertito con modificazioni dalla l. 20 novembre 1987, n. 472, da cui deriva il diritto all’inclusione nel computo nel trattamento di fine servizio (FS) di 6 scatti stipendiali aggiuntivi, ciascuno pari al 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio percepito. Ciò nonostante, l’Istituto non ha corrisposto alle richieste in tal senso formulate dall’ istante (diffida del 19.06.2025).
3. Pertanto, con il ricorso in esame la parte ricorrente reclama l’accertamento della spettanza delle somme sopra indicate, contestando all’Istituto la “Violazione di legge: Violazione e falsa/omessa applicazione dell’ art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987, convertito in l. n. 472 del 1987” , derivante dal mancato riconoscimento dei benefici economici contemplati dall’art. 6- bis d.l. n. 387 del 1987, da interpretarsi in combinato disposto con l’art. 1911, comma 3 d.lgs. n. 66 del 2010 (codice dell’ordinamento militare) in particolare per non aver incluso nella base di calcolo del trattamento di fine servizio i sei scatti stipendiali ivi previsti nella misura pari al 2,50 per cento da computarsi sull’ultimo stipendio percepito. La parte ricorrente ricostruisce il quadro ordinamentale secondo l’interpretazione cristallizzata nella giurisprudenza ormai consolidata che ha stabilito la spettanza di tale beneficio al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e miliare cessato dal servizio non solo per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto ma altresì per aver chiesto, come il ricorrente, di essere posti in quiescenza a domanda, purché abbiano maturato trentacinque anni di servizio utile dopo il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età, essendo inapplicabile l’art. 4 del d.lgs. 165 del 1997 che è dettato ai soli fini pensionistici. Infine, nessuna conseguenza decadenziale può farsi derivare dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell’art 6- bis del d.l. n. 387 del 1987 secondo il quale “ la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale solo maturate entrambe le predette anzianità ”, non fosse altro perché il ricorrente ha presentato domanda di collocamento a riposo il 02.09.2020 e dunque entro il 30 giugno dell’anno in cui sono maturati i requisiti (che per il ricorrente è stato l’anno 2021).
In conclusione il signor -OMISSIS- insiste chiedendo a questo Tribunale di: “ accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l’illegittimità e/o l’inefficacia del provvedimento di liquidazione protocollo n. n. INPS.2300.20/09/2024.0348548 (Pratica N.002202100138611, Fascicolo N. 200400224894TF), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o derivato, prodromico, infra-procedimentale e/o consequenziale, conseguentemente annullarli e/o dichiararne l’inefficacia; accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, il diritto del signor -OMISSIS- al riconoscimento dei sei scatti, ciascuno del 2,50% da calcolarsi sull’ultimo stipendio, di cui all’art. 6-bis, D.L. 387/1987, convertito in L. 472/1987 e per l’effetto condannare l’INPS alla rideterminazione del Trattamento di Fine Servizio, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti previsti dal suddetto art. 6-bis.”.
4. Si è costituito l’Istituto intimato e con memoria del 24 novembre 2025 ha eccepito la decadenza del ricorrente dal beneficio poiché l’art. 6- bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472 ne limiterebbe l’operatività solo a chi abbia presentato la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell’anno nel quale siano maturati entrambi i due requisiti dei 55 anni d’età e dei 35 anni di servizio utile. L’I.N.P.S. ha offerto una propria ricostruzione della cornice normativa di riferimento secondo la quale l’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997 sarebbe in radice ostativo all’accoglimento della pretesa della odierna parte ricorrente poiché tale disposizione (la cui efficacia non sarebbe circoscritta all’ambito previdenziale, ma si estenderebbe anche alla determinazione dell’indennità di fine servizio) nell’intervenire nella materia disciplinata dall’art. 6- bis del d.l. n. 387 del 1987 (come modificato dall’art. 21, comma 1, della l. n. 232 del 1990), avrebbe inteso ripristinare l’originario ambito applicativo del beneficio (riguardante, in coerenza con la sua ratio premiale, le sole ipotesi di cessazione dal servizio per morte, inabilità fisica o raggiungimento dei limiti di età), escludendone ex professo il riconoscimento nei casi quali quelli in esame di cessazione dal servizio a domanda (salvo il pagamento, che in specie non risulta eseguito o richiesto, della restante contribuzione previdenziale). In definitiva l’I.N.P.S. sostiene che i sei scatti stipendiali sono computabili sul FS unicamente per i soggetti collocati a riposo per raggiungimento del limite di età ordinamentale, oppure per invalidità o per decesso, mentre non possono essere riconosciuti al personale che sia stato collocato a riposo a domanda, mancando anche il previo pagamento della contribuzione prescritta “ calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito” . L’I.N.P.S. infine ha affermato che l’Istituto si limiterebbe a liquidare agli aventi titolo il FS sulla base del computo del relativo ammontare previamente effettuato dalle Amministrazioni di appartenenza del personale collocato in quiescenza ed in tal senso si è sempre limitato a seguire le indicazioni dei Ministeri più volte evocati a pronunziarsi sul punto.
5. Alla pubblica udienza dell’8 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. In limine litis va riscontrata l’infondatezza del difetto di legittimazione adombrato dall’Istituto, per mero scrupolo difensivo. Per unanime giurisprudenza l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita (o il trattamento di fine servizio) è il competente Ente previdenziale (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231; Cons. Stato, Sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6465; Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2006, n. 329; cfr., altresì, in senso conforme e x multis la sentenza n. 17 del 6 febbraio 2023 resa da questo stesso Tribunale), nei cui esclusivi confronti, quindi, deve essere ritualmente instaurata la controversia, mentre nessuna pretesa patrimoniale può essere esercitata nei riguardi delle Amministrazioni di appartenenza per quanto attiene all’erogazione del FS, il cui pagamento compete - per l’appunto - in via esclusiva all’I.N.P.S. Sempre in via preliminare va disattesa anche l’eccezione di decadenza avanzata dall’Amministrazione intimata quanto all’asserito mancato rispetto del termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di riconoscimento dei sei scatti in parola e ciò alla luce dell’orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, il quale ha chiarito che un tale effetto estintivo del diritto non può essere affermato in mancanza di una previsione normativa espressa, mentre il rispetto di tale termine è funzionale solamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo - anche a domanda - a partire dal primo gennaio dell’anno successivo ( ex pluribus cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28 ottobre 2025, n. 8344; Cons. Stato, Sez. II, 17 aprile 2024, n. 3492).
II. In continuità con la propria recente giurisprudenza, nel merito, il ricorso è fondato. Si fa riferimento in particolare alle sentenze di questo Tribunale con le quali si è mutato il precedente indirizzo sfavorevole ai ricorrenti (cfr. ad es. sentenze di questo T.R.G.A. 19 dicembre 2025, n. 200 e 201; 26 novembre 2025, n. 182; 13 ottobre 2025, n. 151; 30 settembre 2025, n. 144; 23 luglio 2025, n. 122 e 124; 23 giugno 2025, n. 111; 19 maggio 2025, n. 89; 13 maggio 2025, n. 85; 7 aprile 2025, n. 70 e 69; 10 marzo 2025, n. 55 e 54; 27 febbraio 2025, n. 51; 24 febbraio 2025, n. 40 e 45; 10 febbraio 2025, n. 31 e 32; 16 dicembre 2024, n. 192; 11 novembre 2024, n. 163 e 164, 23 ottobre 2024, n. 155, 10 ottobre 2024, 22 aprile 2024, n. 63, 19 gennaio 2024, n. 9, 12 febbraio 2024, n. 22 e 13 febbraio 2024, n. 24). Tale revirement si è imposto in ragione del formarsi di una giurisprudenza ormai univoca del giudice di appello - Sezione II del Consiglio di Stato - favorevole all’istante e resa su omologhe fattispecie, talora in riforma delle sentenze di questo Tribunale, e ciò nell’esegesi di un contesto normativo comunque complesso e non privo di elementi tra di loro incoerenti sotto il profilo sistematico (cfr. ad es. le sentenze del Consiglio di Stato 28 ottobre 2024, n. 8598; 26 aprile 2024, n. 3807; 23 marzo 2023, n. 2988; 5 dicembre 2023, n. 10520; 14 dicembre 2023, n. 10823 e n. 10810; 30 novembre 2023, n. 9997 e n. 10353, 20 marzo 2023, n. 2831 e 16 marzo 2023, n. 2760).
III. Pertanto, avuto riguardo all’ormai consolidatosi indirizzo ermeneutico enunciato dal Giudice d’appello, il Collegio reputa innanzitutto necessaria una ricostruzione storica dell’istituto dei cc.dd. sei scatti che devono essere computati sull’ultimo stipendio del personale avente titolo a percepire il FS in dipendenza del servizio prestato nei Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché nelle Forze Armate.
1) Con l’art. 13 della l. 10 dicembre 1973, n. 804 - poi abrogato dall’art. 2268, comma 1, del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell’ordinamento militare - sono stati attribuiti ai generali ed ai colonnelli del Corpo della Guardia di Finanza collocati “ a disposizione ” all’atto della cessazione dal servizio, “sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante” in luogo della promozione al grado superiore.
2) Tale istituto è stato in seguito esteso a tutti gli ufficiali dello stesso Corpo con l’art. 32, comma 9- bis della l. 19 maggio 1986, n. 224 (a sua volta abrogato dall’art. 67, comma 3, del d. lgs. 19 marzo 2001, n. 69) quale facoltà che gli stessi potevano esercitare a determinate condizioni. In particolare, essi potevano pertanto chiedere, in alternativa alla promozione attribuita il giorno precedente, la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età con l’attribuzione di 6 scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita, ossia dell’odierno FS (cfr. ivi: “ A tutti gli ufficiali è data la facoltà di chiedere in luogo della promozione di cui al comma 6 l’attribuzione, dal giorno antecedente la cessazione dal servizio, di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita” ).
3) Successivamente, a mente dell’art. 1, comma 15- bis , del d.l. 16 settembre 1987 n. 379, introdotto dalla legge di conversione 14 novembre 1987, n. 468 e come poi sostituito dall’art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, l’attribuzione di 6 scatti ai fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita è stata estesa “ ai sottufficiali delle Forze Armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati ”, peraltro nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione pertanto dell’ipotesi di cessazione dal servizio “ a domanda ”, e quindi prima dell’obbligatoria collocazione in congedo per limite di età.
4) L’art. 1, comma 15- bis , da ultimo richiamato, non è stato espressamente abrogato dal d.lgs. n. 66 nel 2010, nel mentre è stato formalmente abrogato il solo art. 11 della l. n. 231 del 1990, che peraltro ne aveva integralmente novellato il testo.
A questo punto va evidenziato che la richiamata e ormai del tutto consolidata giurisprudenza del Giudice d’appello esclude - a differenza di quanto in precedenza reputato da questo Tribunale (nelle sentenze 6 febbraio 2023 n. 17, 4 agosto 2022 n. 148, 27 giugno 2022 n. 130, 13 giugno 2022 n. 117, 3 maggio 2022 n. 89, 14 aprile 2022 n. 83 e 1° luglio 2021, n. 114) - che l’abrogazione di una disposizione che ne novella una precedente ripristini la vigenza di quest’ultima nella sua versione originaria, e ritiene pertanto che il d.lgs. n. 66 del 2010, nell’abrogare l’art. 11 della l. n. 231 del 1990, abbia inteso rimuovere ex nunc dall’ordinamento anche l’originario testo dell’art. 1, comma 15- bis , del d.l. n. 379 del 1987 che limitava l’applicazione dell’istituto ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con conseguente esclusione del relativo beneficio per coloro che cessano dal servizio “ a domanda”.
In tal senso il Giudice d’appello, adesivamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, afferma che l’istituto della reviviscenza, in forza del quale una norma cronologicamente abrogata riprende a esplicare effetti al venir meno del fatto o dell’atto che ne ha determinato l’abrogazione, assume nell’ordinamento carattere eminentemente eccezionale (cfr. in tal senso Cons. Stato, Sez. II, 21 marzo 2023, n. 2883 e Cons. Giust. Sic., 9 marzo 2023, n. 209), posto che “ la vigenza di una regolamentazione espressa da un atto normativo è fattore sufficiente a escludere, quantomeno per incompatibilità, che possa esserci spazio per il ripristino della normativa precedente sulla stessa materia ”: e che, in dipendenza di ciò, “ in base al criterio cronologico l’interprete dovrà preferire sempre la norma più recente e, di conseguenza, considerare abrogata quella più antica ” (così, in particolare, la predetta sentenza n. 9997 del 2023 della Sez. II del Consiglio di Stato); né la stessa giurisprudenza sottace che anche la Corte costituzionale, con sentenza n. 13 del 24 gennaio 2012 ammette eccezionalmente la reviviscenza solo allorquando essa sia desumibile da una volontà certa e indiscutibile del legislatore, come nel caso di doppia mera abrogazione: circostanza, questa, che il medesimo Giudice d’appello non ravvisa nella presente fattispecie.
Per il resto, il Giudice d’appello rimarca che nell’art. 6- bis del d.l. n. 387 1987, la nozione di “ Forze di Polizia ” ivi enunciata “ è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del provvedimento nel quale si colloca, che all’art. 1 è esplicitata nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti del d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, appunto, al Corpo degli agenti di custodia e all’allora distinto Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Non a caso, ridetta norma, inserita come detto nella legge n. 121 del 1981, recante <Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza>, è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 del d.l. n. 387/1987, così da poter essere utilizzata per delineare il portato della relativa nozione - di forze di polizia - anche ai fini dell’applicazione dell’art. 6-bis. 9.6. Del resto, il d.P.R. n. 150/1987 (di cui appunto è disposta l’estensione con l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987) si applica <al personale dei ruoli della Polizia di Stato> (art. 1), senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare, sicché anche l’ambito di applicazione soggettivo delle norme non può che comprendere gli appartenenti a tutte le forze di polizia ” (cfr. citata sentenza n. 9997 del 2023).
Lo stesso Giudice rileva quindi che “quanto all’ambito oggettivo di applicazione, esso è delineato da una duplice previsione. Ai sensi del comma 1 sono attribuiti, <ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 l. n. 668/1986, art. 2 commi 5-6-10 e art. 3 commi 3 e 6 del presente decreto>) al personale <che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto>. Il comma 2 estende l’attribuzione dei sei scatti <al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile>, con la precisazione che <la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque annidi servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990>“ (cfr. ibidem ).
IV. La perdurante vigenza della disciplina così descritta e acclarata consente pertanto di accogliere il ricorso in epigrafe avendo maturato la parte ricorrente il requisito dei “ 55 anni di età e 35 anni di servizio utile”, poiché si deve escludere, stante l’esaustività del sopra illustrato dato testuale della disciplina in esame, ogni interferenza da parte del diverso (e nondimeno ab origine coevo) contesto normativo costituito dall’art. 1, comma 15- bis , del d.l. 16 settembre 1987, n. 379 convertito con modificazioni dalla l. 14 novembre 1987, n. 468 e successivamente sostituito dall’art. 11 comma 1, della l. 7 agosto 1990, n. 231.
V. Per quanto poi attiene alla disciplina contenuta nell’art. 4 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165 la medesima sentenza del Giudice d’appello n. 9997 del 2023 conforta l’impostazione della parte ricorrente, evidenziando che con essa si “dispone l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell’articolo 13 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, che riguarda l’importo della pensione: al comma 1 con riferimento ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e al comma 2 con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Detta disposizione di applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione (<sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile […]>) e al riferimento all’articolo 13 del d. lgs. n. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica pertanto il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6-bis del d.l.n. 387/1987 ”.
VI. Inoltre, sempre secondo la predetta sentenza n. 9997 del 2023 resa dal Giudice d’appello, “ Nel quadro così delineato, che vede l’applicazione dell’istituto de quo all’indennità di buonuscita del personale delle forze di polizia ai sensi dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, trova la propria ragion d’essere l’art. 1911 comma 3 del c.o.m. Detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all’interno del Codice dell’ordinamento militare, dispone, con riferimento all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che <continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472> ai soli fini del trattamento di fine rapporto (così la rubrica dell’articolo). Il Codice dell’ordinamento militare si è quindi limitato a non innovare (anzi sottolineando la perdurante vigenza), con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare (essendo questo il suo ambito di applicazione), il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6-bis del d.l. n.387/1987, che comprende, come visto, sia gli appartenenti all’ordinamento militare, sia gli appartenenti all’ordinamento civile delle forze di polizia. Né depone in senso contrario la circostanza che l’art. 1911 c.o.m. si riferisca al trattamento di fine rapporto mentre l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987disciplina l’indennità di buonuscita, atteso che, indipendentemente dall’esatta, o meno, coincidenza fra i due istituti, il richiamo contenuto nell’art. 1911 determina quanto meno l’assunzione che il trattamento di fine rapporto comprenda, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare la disciplina (dell’indennità di buonuscita) recata dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987” .
VII. L’insieme delle suesposte argomentazioni del Giudice d’appello è recepita dal Collegio e risulta di per sé assorbente al fine dell’accoglimento della domanda della parte ricorrente, tendente all’accertamento del diritto di percepire il FS comprensivo anche dell’incremento derivante dai 6 scatti nella misura del 2,50 per cento da computarsi sull’ultimo stipendio come definito dall’art. 6- bis del d.l. n. 387 del 1987, con conseguente condanna dell’Istituto intimato a liquidare tale maggior somma in favore del signor -OMISSIS-.
VIII. Le spese di lite, stante l’ormai consolidata giurisprudenza del Giudice d’appello e anche di questo T.R.G.A. sull’oggetto del contendere, sono poste a carico della resistente Amministrazione soccombente in giudizio che non ha neppure colto l’invito di questo Tribunale “ pro futuro a rimuovere, mediante solleciti provvedimenti da adottare in autotutela, ogni residua ragione di lite per gli omologhi contenziosi a tutt’oggi pendenti (cfr. T.R.G.A, 19 gennaio 2024 n. 9; 13 febbraio 2024, n. 24)”.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, accoglie la domanda di accertamento del diritto del ricorrente di percepire il FS comprensivo anche dell’incremento derivante dai 6 scatti nella misura del 2,50 per cento da computarsi sull’ultimo stipendio come definito dall’art. 6- bis del d.l. n. 387 del 1987 e conseguentemente condanna l’I.N.P.S. a liquidare tale maggior somma in favore del ricorrente medesimo.
Condanna l’I.N.P.S. a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite nella misura complessiva di euro 1.000,00 (mille/00) oltre al 15% di spese generali ed altri accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN AR, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
CI RO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI RO | AN AR |
IL SEGRETARIO