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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/11/2025, n. 2964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2964 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. App. n. 1263/2025 Contenzioso civile
CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Persone, Minori e Famiglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati dott. Fabio Laurenzi Presidente dott.ssa Valentina Paletto Consigliere dott. Lucio Marcantonio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile indicato in epigrafe promosso con ricorso in appello depositato in data 28/04/2025 da nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv.ssa TATIANA BENELLI, C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Milano, via Podgora n.12 (Indirizzo Telematico);
RECLAMANTE / APPELLANTE nei confronti di
, nato in [...] il [...] (C.F. Controparte_1
); C.F._2
RECLAMATO / APPELLATO CONTUMACE
Avv.ssa Assunta Susi Ciaglia (C.F.: ), con Controparte_2 C.F._3 studio in Milano, via Boccaccio n. 4, per i minori (nata il [...]) (C.F. Persona_1
; C.F._4
(nato il [...]) (C.F. ). Parte_2 C.F._5
avverso il decreto definitivo, emesso in data 11 marzo 2025, dal Tribunale di Lodi, nel procedimento RG Trib n. 20/2021 e notificato in data 16 aprile 2025
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, nella persona della dott.ssa Simonetta Bellaviti 1 Conclusioni
Procuratore Generale
“In parziale riforma del decreto impugnato l'affido esclusivo dei minori alla madre con collocamento presso la stessa, limitazione della responsabilità genitoriale del padre che potrà vedere i figli minori in spazio neutro;
incarico ai S.S. di supportare il nucleo familiare con obbligo di inviare relazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni qualora emergessero ulteriori criticità” .
Difesa dell'appellante
“in via preliminare: disporre sospensione immediata esecutività del decreto emesso in data 11 marzo 2025, dal Tribunale di Lodi, Giudice relatore/estensore dott.ssa Dalla Via, nel procedimento sub RG n. 20/2021 e notificato in data 16 aprile 2025, a mezzo pec alla scrivente legale in quanto sussistenti presupposti di fatto e di diritto;
- nel merito: in riforma del provvedimento emesso ed ivi impugnato, accogliere le domande di ovvero disporre l'affido esclusivo dei minori alla madre con Parte_1 collocamento presso la stessa con regolamentazione delle visite paterne (tenuto conto di quanto emerso dalle relazioni dei Servizi Sociali) stante idoneità genitoriale della stessa ovvero buon esito percorsi intrapresi. Disporre mantenimento mensile a carico del padre di almeno €500,00 oltre spese straordinarie;
- sempre nel merito: riformare integralmente il decreto definitivo emesso in data 11 marzo 2025, dal Tribunale di Lodi, Giudice relatore/estensore dott.ssa Dalla Via, nel procedimento sub RG n. 20/2021 e notificato in data 16 aprile 2025 in quanto illegittimo, infondato in fatto e diritto ovvero pregiudizievole per i minori nelle più opportune forme di legge;
- in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio a favore del difensore antistatario” .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Col provvedimento impugnato era statuito: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide: 1) affida i minori (nata il [...]) e Persona_1 [...]
(nato il [...]) all'ente, individuato nel Comune di Parte_2
Vigevano, quale luogo di residenza abituale degli stessi;
2) delega all'Ente affidatario poteri in materia di collocamento, istruzione ed educazione, e sanitaria – con corrispondente limitazione della responsabilità genitoriale del padre e della madre in tali ambiti;
3) conferma la nomina della curatrice speciale dei minori avv.ta Assunta Susi Ciaglia, alla quale conferisce poteri sostanziali monitoraggio, controllo e tutela dei minori nell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dell'Ente affidatario e dei genitori, e quindi di gestire nel loro esclusivo interesse i rapporti con i Servizi sociali del Comune di Vigevano,
2 con le strutture di riferimento per tutti i percorsi e interventi che verranno indicati, e con i genitori;
4) dispone che i minori siano collocati in via prevalente presso l'abitazione della madre;
5) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli e a fine Per_1 Pt_2 settimana alternati, dal sabato mattina alle 10.00 prelevandoli presso l'abitazione materna, fino alla domenica sera alle ore 21.00, quando li riaccompagnerà presso la madre;
durante il periodo estivo potrà tenere con sé i figli per 3 settimane non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le festività natalizie i minori potranno stare con ciascun genitore, secondo un regime di alternanza, dal 23/12 al 30/12 con l'uno e dal 31/12 al 6/01 con l'altro; allo stesso modo, secondo un regime di alternanza, dovrà essere ripartita la presenza dei minori presso ciascun genitore, durante le altre festività (es. carnevale, pasqua, primo maggio, etc.);
6) pone a carico del sig. un contributo al mantenimento dei minori l'importo di Per_1
350,00 mensili, comprensivo di spese straordinarie, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese;
7) compensa le spese di lite tra le parti;
8) condanna e in ragione del 50% ciascuno, alla Parte_1 CP_1 rifusione delle spese di lite in favore della curatrice speciale dei minori, avv. Assunta Susi Ciaglia, che liquida in Euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili. 9) dispone la trasmissione del fascicolo al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Pavia per l'apertura della vigilanza. Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio del 11.03.2025.”. Con reclamo depositato in data 26 aprile 2025 la sig.ra Parte_3 impugnava il decreto definitivo emesso dal Tribunale di Lodi in data 11 marzo 2025, chiedendone la riforma integrale e, in particolare: l'affido esclusivo dei minori alla madre con collocamento presso la stessa;
la regolamentazione delle visite paterne tenuto conto delle criticità emerse dalle relazioni dei Servizi Sociali;
l'aumento del mantenimento mensile a carico del padre ad almeno €500,00 oltre spese straordinarie;
la riforma della statuizione sulle spese di lite. Il curatore speciale dei minori si costituiva aderendo parzialmente ai motivi di gravame della reclamante e chiedendo, in via principale, la revoca dell'affido all'ente con reintegrazione della responsabilità genitoriale della madre e affido esclusivo dei minori alla stessa, ovvero, in subordine, la revoca della propria nomina quale curatore sostanziale e la nomina di un nuovo avvocato del Foro di Pavia. La Procura Generale, con parere del 1° luglio 2025, chiedeva la parziale riforma del decreto impugnato disponendo l'affido esclusivo dei minori alla madre con collocamento presso la stessa e limitazione della responsabilità genitoriale del padre, con visite in spazio neutro. All'udienza del 3.7.2025, tenuta con modalità cartolare, il Collegio verificava e dichiarava la contumacia dell'appellato e si riservava sulla decisione. All'esito ritiene la Corte che l'impugnazione debba essere accolta nei termini appresso spiegati. Dall'esame degli atti emerge un quadro fattuale consolidato attraverso quattro anni di
3 procedimento, caratterizzato per ciò che concerne la madre da: piena collaborazione con i servizi sociali e adesione ai percorsi di sostegno;
adeguate capacità genitoriali riconosciute da tutti gli operatori;
gestione esclusiva della quotidianità dei minori (scuola, sanità, attività extrascolastiche); ambiente domestico idoneo e rapporto sereno con i figli;
sottoposizione volontaria ai controlli presso NOA/SERD con esito negativo;
atteggiamento collaborativo e non conflittuale. Differente è stato il contegno del padre che ha mostrato: sistematica inosservanza delle prescrizioni del Tribunale;
mancata collaborazione con i servizi sociali di Milano;
rifiuto di sottoporsi ai controlli presso NOA/SERD; negato accesso all'abitazione per le visite domiciliari;
disinteresse verso le questioni scolastiche e sanitarie dei figli;
atteggiamento aggressivo verso gli operatori e la madre;
sospensione delle visite nel marzo 2025 per gravi episodi segnalati dai minori. La Corte deve preliminarmente affrontare la questione della legittimità dell'affidamento dei minori ai servizi sociali con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, occorre distinguere tra due diverse tipologie di intervento: l'affidamento con compiti di vigilanza, supporto e assistenza senza limitazione della responsabilità genitoriale (c.d. mandato di vigilanza e supporto) e l'affidamento conseguente a provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale. La Cassazione civile, Sez. I, n. 5216/2024 ha precisato che "nel primo caso, si tratta del conferimento da parte del giudice di un mandato con l'individuazione di compiti specifici per assicurare la funzione di supporto ed assistenza ai genitori ed ai figli e per vigliare sulla corretta attuazione dell'interesse del minore. Questa tipologia di "affidamento" ai servizi, da definire come mandato di vigilanza e supporto, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale". Nel secondo caso, invece, "il provvedimento di affidamento consegue ad un provvedimento limitativo (anche provvisorio) della responsabilità genitoriale" e costituisce "un'ingerenza notevole nella vita privata e familiare" che presuppone "la sua discussione nel contraddittorio esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale". L'art.
5-bis della Legge n. 184/1983 stabilisce che "il minore può essere affidato al servizio sociale del luogo di residenza abituale, quando si trova nella condizione prevista dall'articolo 333 del codice civile e gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, si sono rivelati inefficaci o i genitori non hanno collaborato alla loro attuazione". L'art. 333 c.c. prevede che "quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo precedente, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore". Nel caso di specie, dalle risultanze processuali emerge chiaramente che non sussistono i presupposti per la limitazione della responsabilità genitoriale della madre, la quale ha dimostrato piena adeguatezza genitoriale, collaborazione con i servizi e capacità di garantire il benessere dei minori. Sussistono invece i presupposti per la limitazione della responsabilità genitoriale del padre, il quale ha tenuto una condotta sistematicamente non
4 collaborativa, ha disatteso le prescrizioni del Tribunale e ha dato luogo a situazioni pregiudizievoli per i minori, come documentato dalla sospensione delle visite disposta dai servizi sociali nel marzo 2025. La Cassazione civile, Sez. I, n. 29690/2024 ha chiarito che "il diritto alla bigenitorialità disciplinato dalle norme codicistiche è un diritto del minore prima ancora che dei genitori, nel senso che esso deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare in primis il miglior interesse del minore". Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte ritiene che debba essere disposto l'affido esclusivo dei minori alla madre ai sensi dell'art. 337-quater c.c., che prevede la possibilità di disporre l'affidamento ad un solo genitore "qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore". Esso si giustifica in considerazione: dell'accertata idoneità genitoriale della madre;
della condotta sistematicamente inadempiente del padre;
della necessità di garantire stabilità e continuità nella cura dei minori;
dell'interesse superiore dei minori a mantenere un ambiente sereno e protetto. Quanto alle modalità di frequentazione padre-figli, la Corte deve tenere conto degli episodi che hanno determinato la sospensione delle visite nel marzo 2025, come documentato dalle relazioni dei servizi sociali. In particolare, emerge che la minore ha riferito Per_1 di aver assistito ad atti sessuali tra il padre e la sua compagna, episodi di violenza verbale e trascuratezza nelle cure igieniche e alimentari durante i periodi di permanenza presso il padre. Tali circostanze, unitamente alla mancata collaborazione del padre con i servizi sociali e al suo rifiuto di sottoporsi ai controlli presso NOA/SERD, impongono una regolamentazione delle visite che garantisca la tutela psico-fisica dei minori. Pertanto, le visite del padre dovranno svolgersi in spazio neutro, sotto la supervisione dei servizi sociali, fino a quando non sia accertato il superamento delle criticità emerse. L'art. 337-ter c.c. stabilisce che "ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito" e che il giudice deve considerare "le attuali esigenze del figlio", "il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori", "i tempi di permanenza presso ciascun genitore", "le risorse economiche di entrambi i genitori" e "la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore". La quantificazione dell'assegno deve osservare il principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, considerando non solo i redditi da lavoro ma anche le altre risorse patrimoniali disponibili. Nel caso in esame, il padre percepisce un reddito netto mensile di circa Euro 1.000,00 come badante, oltre ad aver avviato un'impresa individuale;
la madre percepisce un reddito part-time di circa Euro 250,00 mensili;
i minori hanno rispettivamente 8 e 6 anni, con crescenti esigenze legate all'età; la madre sostiene integralmente le spese quotidiane e straordinarie dei minori. L'aumento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337-ter, comma 1, c.c. – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. 'spese straordinarie', dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno
5 di mantenimento.
Considerato che
la madre assume integralmente la cura quotidiana dei minori e che il padre ha dimostrato inadempimenti anche nel versamento dell'assegno già stabilito, la Corte ritiene equo determinare l'assegno di mantenimento in euro 450,00 mensili, comprensivo delle spese straordinarie, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Quanto alle spese processuali, liquidate in applicazione delle vigenti tariffe forensi come da dispositivo, la Corte osserva che l'appellante ha sostanzialmente ottenuto l'accoglimento delle proprie domande, mentre il comportamento processuale del padre è stato caratterizzato da sistematica inosservanza delle prescrizioni del Tribunale. Pertanto, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico del predetto, con distrazione in favore del difensore dell'appellante che ne ha fatto richiesta. Anche le spese del curatore speciale non vengono poste a carico dell'appellante vittoriosa, bensì gravano sulla parte soccombente.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma del decreto impugnato, così statuisce:
- ACCOGLIE l'appello;
- REVOCA l'affidamento dei minori e Persona_1 [...] all'ente; Parte_2
- REVOCA la limitazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, reintegrandola nel pieno esercizio della stessa, DISPONE l'affido esclusivo dei predetti minori alla madre Parte_1
[...]
- REVOCA la nomina del curatore speciale dei minori, essendo venuti meno i presupposti della nomina;
- AUMENTA di euro 100,00 l'assegno di mantenimento per la prole, portandolo a Euro 450,00 mensili, comprensivo delle spese straordinarie, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese;
- ON l'appellato contumace al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante, che liquida in Euro 6.500,00 oltre spese generali, Cpa e Iva (se dovuta) secondo legge, con distrazione in favore dell'Avv.ssa Tatiana Benelli;
- ON l'appellato contumace ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n.115/2002 a pagare in favore dello Stato anticipatario le spese di ambedue i gradi per il curatore speciale dei minori ammessi al gratuito patrocinio che quantifica in euro 6.500,00 oltre oneri accessori secondo legge. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Milano, all'esito della camera di consiglio del 03 luglio 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Lucio Marcantonio dott. Fabio Laurenzi
6
CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Persone, Minori e Famiglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati dott. Fabio Laurenzi Presidente dott.ssa Valentina Paletto Consigliere dott. Lucio Marcantonio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile indicato in epigrafe promosso con ricorso in appello depositato in data 28/04/2025 da nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv.ssa TATIANA BENELLI, C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Milano, via Podgora n.12 (Indirizzo Telematico);
RECLAMANTE / APPELLANTE nei confronti di
, nato in [...] il [...] (C.F. Controparte_1
); C.F._2
RECLAMATO / APPELLATO CONTUMACE
Avv.ssa Assunta Susi Ciaglia (C.F.: ), con Controparte_2 C.F._3 studio in Milano, via Boccaccio n. 4, per i minori (nata il [...]) (C.F. Persona_1
; C.F._4
(nato il [...]) (C.F. ). Parte_2 C.F._5
avverso il decreto definitivo, emesso in data 11 marzo 2025, dal Tribunale di Lodi, nel procedimento RG Trib n. 20/2021 e notificato in data 16 aprile 2025
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, nella persona della dott.ssa Simonetta Bellaviti 1 Conclusioni
Procuratore Generale
“In parziale riforma del decreto impugnato l'affido esclusivo dei minori alla madre con collocamento presso la stessa, limitazione della responsabilità genitoriale del padre che potrà vedere i figli minori in spazio neutro;
incarico ai S.S. di supportare il nucleo familiare con obbligo di inviare relazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni qualora emergessero ulteriori criticità” .
Difesa dell'appellante
“in via preliminare: disporre sospensione immediata esecutività del decreto emesso in data 11 marzo 2025, dal Tribunale di Lodi, Giudice relatore/estensore dott.ssa Dalla Via, nel procedimento sub RG n. 20/2021 e notificato in data 16 aprile 2025, a mezzo pec alla scrivente legale in quanto sussistenti presupposti di fatto e di diritto;
- nel merito: in riforma del provvedimento emesso ed ivi impugnato, accogliere le domande di ovvero disporre l'affido esclusivo dei minori alla madre con Parte_1 collocamento presso la stessa con regolamentazione delle visite paterne (tenuto conto di quanto emerso dalle relazioni dei Servizi Sociali) stante idoneità genitoriale della stessa ovvero buon esito percorsi intrapresi. Disporre mantenimento mensile a carico del padre di almeno €500,00 oltre spese straordinarie;
- sempre nel merito: riformare integralmente il decreto definitivo emesso in data 11 marzo 2025, dal Tribunale di Lodi, Giudice relatore/estensore dott.ssa Dalla Via, nel procedimento sub RG n. 20/2021 e notificato in data 16 aprile 2025 in quanto illegittimo, infondato in fatto e diritto ovvero pregiudizievole per i minori nelle più opportune forme di legge;
- in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio a favore del difensore antistatario” .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Col provvedimento impugnato era statuito: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide: 1) affida i minori (nata il [...]) e Persona_1 [...]
(nato il [...]) all'ente, individuato nel Comune di Parte_2
Vigevano, quale luogo di residenza abituale degli stessi;
2) delega all'Ente affidatario poteri in materia di collocamento, istruzione ed educazione, e sanitaria – con corrispondente limitazione della responsabilità genitoriale del padre e della madre in tali ambiti;
3) conferma la nomina della curatrice speciale dei minori avv.ta Assunta Susi Ciaglia, alla quale conferisce poteri sostanziali monitoraggio, controllo e tutela dei minori nell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dell'Ente affidatario e dei genitori, e quindi di gestire nel loro esclusivo interesse i rapporti con i Servizi sociali del Comune di Vigevano,
2 con le strutture di riferimento per tutti i percorsi e interventi che verranno indicati, e con i genitori;
4) dispone che i minori siano collocati in via prevalente presso l'abitazione della madre;
5) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli e a fine Per_1 Pt_2 settimana alternati, dal sabato mattina alle 10.00 prelevandoli presso l'abitazione materna, fino alla domenica sera alle ore 21.00, quando li riaccompagnerà presso la madre;
durante il periodo estivo potrà tenere con sé i figli per 3 settimane non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le festività natalizie i minori potranno stare con ciascun genitore, secondo un regime di alternanza, dal 23/12 al 30/12 con l'uno e dal 31/12 al 6/01 con l'altro; allo stesso modo, secondo un regime di alternanza, dovrà essere ripartita la presenza dei minori presso ciascun genitore, durante le altre festività (es. carnevale, pasqua, primo maggio, etc.);
6) pone a carico del sig. un contributo al mantenimento dei minori l'importo di Per_1
350,00 mensili, comprensivo di spese straordinarie, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese;
7) compensa le spese di lite tra le parti;
8) condanna e in ragione del 50% ciascuno, alla Parte_1 CP_1 rifusione delle spese di lite in favore della curatrice speciale dei minori, avv. Assunta Susi Ciaglia, che liquida in Euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili. 9) dispone la trasmissione del fascicolo al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Pavia per l'apertura della vigilanza. Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio del 11.03.2025.”. Con reclamo depositato in data 26 aprile 2025 la sig.ra Parte_3 impugnava il decreto definitivo emesso dal Tribunale di Lodi in data 11 marzo 2025, chiedendone la riforma integrale e, in particolare: l'affido esclusivo dei minori alla madre con collocamento presso la stessa;
la regolamentazione delle visite paterne tenuto conto delle criticità emerse dalle relazioni dei Servizi Sociali;
l'aumento del mantenimento mensile a carico del padre ad almeno €500,00 oltre spese straordinarie;
la riforma della statuizione sulle spese di lite. Il curatore speciale dei minori si costituiva aderendo parzialmente ai motivi di gravame della reclamante e chiedendo, in via principale, la revoca dell'affido all'ente con reintegrazione della responsabilità genitoriale della madre e affido esclusivo dei minori alla stessa, ovvero, in subordine, la revoca della propria nomina quale curatore sostanziale e la nomina di un nuovo avvocato del Foro di Pavia. La Procura Generale, con parere del 1° luglio 2025, chiedeva la parziale riforma del decreto impugnato disponendo l'affido esclusivo dei minori alla madre con collocamento presso la stessa e limitazione della responsabilità genitoriale del padre, con visite in spazio neutro. All'udienza del 3.7.2025, tenuta con modalità cartolare, il Collegio verificava e dichiarava la contumacia dell'appellato e si riservava sulla decisione. All'esito ritiene la Corte che l'impugnazione debba essere accolta nei termini appresso spiegati. Dall'esame degli atti emerge un quadro fattuale consolidato attraverso quattro anni di
3 procedimento, caratterizzato per ciò che concerne la madre da: piena collaborazione con i servizi sociali e adesione ai percorsi di sostegno;
adeguate capacità genitoriali riconosciute da tutti gli operatori;
gestione esclusiva della quotidianità dei minori (scuola, sanità, attività extrascolastiche); ambiente domestico idoneo e rapporto sereno con i figli;
sottoposizione volontaria ai controlli presso NOA/SERD con esito negativo;
atteggiamento collaborativo e non conflittuale. Differente è stato il contegno del padre che ha mostrato: sistematica inosservanza delle prescrizioni del Tribunale;
mancata collaborazione con i servizi sociali di Milano;
rifiuto di sottoporsi ai controlli presso NOA/SERD; negato accesso all'abitazione per le visite domiciliari;
disinteresse verso le questioni scolastiche e sanitarie dei figli;
atteggiamento aggressivo verso gli operatori e la madre;
sospensione delle visite nel marzo 2025 per gravi episodi segnalati dai minori. La Corte deve preliminarmente affrontare la questione della legittimità dell'affidamento dei minori ai servizi sociali con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, occorre distinguere tra due diverse tipologie di intervento: l'affidamento con compiti di vigilanza, supporto e assistenza senza limitazione della responsabilità genitoriale (c.d. mandato di vigilanza e supporto) e l'affidamento conseguente a provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale. La Cassazione civile, Sez. I, n. 5216/2024 ha precisato che "nel primo caso, si tratta del conferimento da parte del giudice di un mandato con l'individuazione di compiti specifici per assicurare la funzione di supporto ed assistenza ai genitori ed ai figli e per vigliare sulla corretta attuazione dell'interesse del minore. Questa tipologia di "affidamento" ai servizi, da definire come mandato di vigilanza e supporto, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale". Nel secondo caso, invece, "il provvedimento di affidamento consegue ad un provvedimento limitativo (anche provvisorio) della responsabilità genitoriale" e costituisce "un'ingerenza notevole nella vita privata e familiare" che presuppone "la sua discussione nel contraddittorio esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale". L'art.
5-bis della Legge n. 184/1983 stabilisce che "il minore può essere affidato al servizio sociale del luogo di residenza abituale, quando si trova nella condizione prevista dall'articolo 333 del codice civile e gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, si sono rivelati inefficaci o i genitori non hanno collaborato alla loro attuazione". L'art. 333 c.c. prevede che "quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo precedente, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore". Nel caso di specie, dalle risultanze processuali emerge chiaramente che non sussistono i presupposti per la limitazione della responsabilità genitoriale della madre, la quale ha dimostrato piena adeguatezza genitoriale, collaborazione con i servizi e capacità di garantire il benessere dei minori. Sussistono invece i presupposti per la limitazione della responsabilità genitoriale del padre, il quale ha tenuto una condotta sistematicamente non
4 collaborativa, ha disatteso le prescrizioni del Tribunale e ha dato luogo a situazioni pregiudizievoli per i minori, come documentato dalla sospensione delle visite disposta dai servizi sociali nel marzo 2025. La Cassazione civile, Sez. I, n. 29690/2024 ha chiarito che "il diritto alla bigenitorialità disciplinato dalle norme codicistiche è un diritto del minore prima ancora che dei genitori, nel senso che esso deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare in primis il miglior interesse del minore". Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte ritiene che debba essere disposto l'affido esclusivo dei minori alla madre ai sensi dell'art. 337-quater c.c., che prevede la possibilità di disporre l'affidamento ad un solo genitore "qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore". Esso si giustifica in considerazione: dell'accertata idoneità genitoriale della madre;
della condotta sistematicamente inadempiente del padre;
della necessità di garantire stabilità e continuità nella cura dei minori;
dell'interesse superiore dei minori a mantenere un ambiente sereno e protetto. Quanto alle modalità di frequentazione padre-figli, la Corte deve tenere conto degli episodi che hanno determinato la sospensione delle visite nel marzo 2025, come documentato dalle relazioni dei servizi sociali. In particolare, emerge che la minore ha riferito Per_1 di aver assistito ad atti sessuali tra il padre e la sua compagna, episodi di violenza verbale e trascuratezza nelle cure igieniche e alimentari durante i periodi di permanenza presso il padre. Tali circostanze, unitamente alla mancata collaborazione del padre con i servizi sociali e al suo rifiuto di sottoporsi ai controlli presso NOA/SERD, impongono una regolamentazione delle visite che garantisca la tutela psico-fisica dei minori. Pertanto, le visite del padre dovranno svolgersi in spazio neutro, sotto la supervisione dei servizi sociali, fino a quando non sia accertato il superamento delle criticità emerse. L'art. 337-ter c.c. stabilisce che "ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito" e che il giudice deve considerare "le attuali esigenze del figlio", "il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori", "i tempi di permanenza presso ciascun genitore", "le risorse economiche di entrambi i genitori" e "la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore". La quantificazione dell'assegno deve osservare il principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, considerando non solo i redditi da lavoro ma anche le altre risorse patrimoniali disponibili. Nel caso in esame, il padre percepisce un reddito netto mensile di circa Euro 1.000,00 come badante, oltre ad aver avviato un'impresa individuale;
la madre percepisce un reddito part-time di circa Euro 250,00 mensili;
i minori hanno rispettivamente 8 e 6 anni, con crescenti esigenze legate all'età; la madre sostiene integralmente le spese quotidiane e straordinarie dei minori. L'aumento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337-ter, comma 1, c.c. – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. 'spese straordinarie', dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno
5 di mantenimento.
Considerato che
la madre assume integralmente la cura quotidiana dei minori e che il padre ha dimostrato inadempimenti anche nel versamento dell'assegno già stabilito, la Corte ritiene equo determinare l'assegno di mantenimento in euro 450,00 mensili, comprensivo delle spese straordinarie, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Quanto alle spese processuali, liquidate in applicazione delle vigenti tariffe forensi come da dispositivo, la Corte osserva che l'appellante ha sostanzialmente ottenuto l'accoglimento delle proprie domande, mentre il comportamento processuale del padre è stato caratterizzato da sistematica inosservanza delle prescrizioni del Tribunale. Pertanto, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico del predetto, con distrazione in favore del difensore dell'appellante che ne ha fatto richiesta. Anche le spese del curatore speciale non vengono poste a carico dell'appellante vittoriosa, bensì gravano sulla parte soccombente.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma del decreto impugnato, così statuisce:
- ACCOGLIE l'appello;
- REVOCA l'affidamento dei minori e Persona_1 [...] all'ente; Parte_2
- REVOCA la limitazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, reintegrandola nel pieno esercizio della stessa, DISPONE l'affido esclusivo dei predetti minori alla madre Parte_1
[...]
- REVOCA la nomina del curatore speciale dei minori, essendo venuti meno i presupposti della nomina;
- AUMENTA di euro 100,00 l'assegno di mantenimento per la prole, portandolo a Euro 450,00 mensili, comprensivo delle spese straordinarie, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese;
- ON l'appellato contumace al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante, che liquida in Euro 6.500,00 oltre spese generali, Cpa e Iva (se dovuta) secondo legge, con distrazione in favore dell'Avv.ssa Tatiana Benelli;
- ON l'appellato contumace ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n.115/2002 a pagare in favore dello Stato anticipatario le spese di ambedue i gradi per il curatore speciale dei minori ammessi al gratuito patrocinio che quantifica in euro 6.500,00 oltre oneri accessori secondo legge. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Milano, all'esito della camera di consiglio del 03 luglio 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Lucio Marcantonio dott. Fabio Laurenzi
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