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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/07/2025, n. 10845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10845 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX) CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
dott.ssa DI DR Presidente dr. Vittorio Carlomagno Giudice dr. FR LA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 29590/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Romano Manfredi e dall'avv. Carola Treccani, nonché elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Gottolengo (BS), piazza Vittorio Emanuele II
n.14, giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTORE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Andrea CP_2
Barenghi, nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Donatello n. 75, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione
CONVENUTA OGGETTO: diritto autore.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 12.12.2024, con la concessione dei termini di legge, previsti dall'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio l' (di seguito Parte_2 Controparte_1
) chiedendo: CP_1 previo accertamento dell'autenticità dell'opera d'arte oggetto del presente giudizio, in quanto riferibile all'autore accertato l'inadempimento da parte dell' Controparte_1 Controparte_1 per violazione dell'art. 1176 c.c. dell'accordo di perizia di cui al doc. n. 18, accertata altresì
[...] la colposa responsabilità dell' nella determinazione del danno all'integrità Controparte_1 patrimoniale dell'attore , anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., di condannare il Parte_1 convenuto al risarcimento di tutti i conseguenti danni patrimoniali subìti Controparte_1 nella misura che verrà quantificata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal dì del dovuto al saldo
L si costituiva in giudizio chiedendo di rigettare le Controparte_1 domande attoree per difetto di legittimazione attiva ovvero in quanto nulle o inammissibili ovvero in quanto infondate in fatto e in diritto.
Durante il procedimento erano acquisiti i documenti di cui ai fascicoli di parte.
In particolare, la parte attrice, premesso di aver acquistato, nel 1994, l'arazzo dell'artista CP_1 di cui è causa dalla e che, a seguito di procedimento giudiziale intercorso con Parte_3 quest'ultima società era stata accertata, tramite c.t.u., l'autenticità dell'arazzo in parola, sottolineava di aver richiesto nuovamente (una precedente richiesta di archiviazione dell'opera, rifiutata dalla convenuta, era stata già effettuata prima di introdurre il procedimento giudiziario con Parte_3 all'Archivio convenuto la domanda di archiviazione dell'arazzo di cui era proprietario.
L'Archivio, a seguito dell'esame dell'opera riteneva che non vi fossero elementi idonei per poter ritenere l'opera attribuibile ad Controparte_1
La parte attrice ha lamentato, che, in violazione dell' “accordo di consulenza” stipulato con l'Archivio per l'esame dell'opera, in correlazione alla richiesta dell'archiviazione dell'opera medesima, la parte convenuta non aveva eseguito l'esame dell'arazzo correttamente ed in buona fede, essendo prevenuta sulla provenienza dell'opera, risultando quindi inadempiente all'obbligazione assunta con l'accordo peritale.
Inoltre, lamentava che detta condotta comportava anche una responsabilità extracontrattuale della convenuta, ex art.2043 c.c., con conseguenti danni non patrimoniali subiti da esso attore.
In ordine ai danni subiti il evidenziava, tra l'altro, che a seguito della mancata Parte_1 archiviazione dell'arazzo, non aveva potuto mettere in commercio l'opera in considerazione della rilevanza sul mercato dell'avvenuto inserimento o meno dell'opera nell'archivio dell'autore, circostanza influente anche sulle quotazioni dell'opera.
Al riguardo, premesso che si ritiene provata la proprietà dell'arazzo in capo alla parte attrice in base alla bolla, al certificato di autenticazione ed alla foto dell'arazzo autenticata allegate, ritenendo irrilevante il marginale errore nell'indicazione delle misure dell'arazzo, va osservato, innanzitutto, in fatto che, a seguito della prima richiesta di archiviazione avanzata dalla parte attrice all'Archivio in ordine all'arazzo in questione, la convenuta comunicava con mail (alleg.5 attoreo) di aver assunto la decisione di non dar seguito alla perizia.
A seguito della rinnovata richiesta di inserimento dell'opera nell'archivio dell'autore, in conseguenza della pronuncia di accertamento giudiziale sopra riferita, con mail del 2020 (alleg.17)
l'Archivio, dopo aver sottolineato la sua facoltà di esprimere un giudizio di merito, autonomo e indipendente, sull'opera periziata e la possibilità di non esprimere parere alcuno, rilevava che “la provenienza la quale nel passato è stata legata a numerosi problemi, nonché uno studio Parte_3 preliminare del ricamo effettuato sul materiale fotografico da Lei inviato, ci lascia perplessi riguardo ad un nostro eventuale parere positivo, ma per poter esprimere un giudizio e, nel caso di un parere favorevole, registrare l'opera, l'Archivio Alighiero Boetti deve periziare il ricamo dal vero”.
All'esito dell'esame dell'arazzo dal vivo, l'Archivio comunicava che “sulla base dell'esame tecnico-scientifico dell'opera, tenuto conto della dichiarata provenienza e degli elementi da Lei indicati, nonché alla luce di ulteriori dati documentari in possesso dell'Archivio, il Comitato ha ritenuto che non ci sono gli elementi idonei per poter ritenere l'opera attribuibile ad CP_1
Perciò non si procederà alla sua archiviazione né al suo inserimento nel Catalogo Generale
[...] in corso di pubblicazione”.
La domanda risarcitoria si basa sulla dedotta condotta negligente ed in mala fede posta in essere dalla parte convenuta nell'elaborare il parere in questione.
Sul punto, va premesso che, per condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass.
Sez. I, ordin. 3231/2025): -“…nel nostro ordinamento non esiste un diritto assoluto all'autenticità dell'opera d'arte, tutelabile erga omnes, anche al di fuori di un rapporto obbligatorio in cui si lamenti l'inadempimento o l'illecito, con un'azione di mero accertamento”;
-“in tema di tutela dell'opera d'arte, non è configurabile, in difetto di una specifica previsione normativa, un obbligo di archiviazione, di catalogazione o di rettifica e, pertanto, al soggetto privato, statutariamente impegnato nella conservazione e valorizzazione dell'attività di un artista, non può essere ordinato l'inserimento di un'opera nel catalogo di quelle attribuite all'autore, poiché ciò costituisce oggetto di libera manifestazione del pensiero, in quanto espressione di un giudizio critico incoercibile”;
Va considerato, quindi, innanzitutto, che la circostanza che in sede di perizia svolta nel procedimento giudiziario intercorso tra la parte attrice e fosse risultata la riconducibilità Parte_3 dell'opera al non è accertamento vincolante per l'Archivio convenuto, sia in quanto non CP_1 parte del procedimento sia in quanto all'interesse di parte attrice di ottenere l'archiviazione dell'opera non corrisponde un suo diritto di ottenere un parere favorevole.
Invero, la formulazione dei giudizi sull'autenticità di un'opera d'arte costituisce espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero (art.32 cost.) per cui l'obbligazione gravante sull'esperto chiamato a rendere una perizia, attribuzione o autenticazione, è una semplice obbligazione di mezzi e non di risultato per cui, in base al principio dell'autonomia negoziale, non può essere obbligato a stipulare un contratto avente ad oggetto la manifestazione della propria opinione secondo i desideri del richiedente.
Inoltre, nell'accordo di consulenza stipulato tra le parti era espressamente previsto che il richiedente, anche in caso di parere negativo, avrebbe accertato il responso “scritto ma non meglio specificato”.
Non si ritiene, poi, illegittima la successiva rinuncia del richiedente la consulenza, in caso di parere negativo, ad avanzare pretese e azioni in relazione all'avvenuto diniego, non escludendo detta clausola eventuali responsabilità per dolo o colpa grave (ex artt. 2229 2236 c.c.) ed essendo, invece compatibile e conseguente all'assenza di un diritto all'ottenimento di un parere positivo.
Non si ritiene deducibile, poi, la dedotta negligenza e mala fede dell' nell'esecuzione CP_1 del parere in base alle risposte da esso date alle richieste di archiviazione dell'opera considerato che il parere negativo risulta frutto di un esame complessivo che aveva valutato diversi aspetti.
Peraltro, la difficoltà circa la verifica dell'autenticità dell'arazzo emerge anche dalle conclusioni peritali svolte nel procedimento giudiziale ove è stata ritenuta l'autenticità dell'opera, ove si dice che “L'opera presentata al vaglio può essere pienamente attribuita all'autore connettendo questa analisi critica all'analisi peritale di un grafologo, sul piano della firma. La firma è infatti l'unico elemento non mediato dell' "arazzo", che risulta prodotto dal progetto di e dagli esiti CP_1 di una "esternalizzazione" sul piano esecutivo, secondo consuetudine, anche con mutamenti produttivi. Nessuna perizia potrebbe stabilire, nell'ambito della produzione - volutamente non univoca e non lineare di giocata tra ordine e caos - la differenza tra materiali e materiali, tra CP_1 filati e filati, nonché nella differenza tra autografia e risultato di produzione che si colloca - programmaticamente - tra l'oggetto unico e l'oggetto seriale. Fu l'artista a creare questa dissociazione, che è fonte stessa dei "quadrati magici", finalizzata ad una propagazione e replica del
Sé, al di là di ogni tempo, soprattutto nell'energia provocata da contrasti e controversie.”
Infatti, da dette conclusioni emerge il giudizio probabilistico del perito che auspicava il riscontro tramite l'analisi grafologica della firma apposta sull'arazzo quale unico elemento non mediato dell'arazzo, in considerazione della produzione dell'autore volutamente non univoca e non lineare.
Per quanto detto, ritenuta assorbita ogni altra questione, si ritiene di rigettare la domanda attorea.
A seguito della soccombenza, la parte attrice va condannata alla rifusione, in favore della parte convenuta, delle spese processuali liquidate in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M.
10.3.2014 n. 55 (e successive integrazioni), in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta la domanda attorea;
condanna alla rifusione, in favore dell' Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali, che liquidano complessivamente in € 9.000,00 per compensi, oltre il
[...] rimborso delle per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 4.07.2025 Il Presidente
DI DR
Il Giudice est.
FR LA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX) CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
dott.ssa DI DR Presidente dr. Vittorio Carlomagno Giudice dr. FR LA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 29590/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Romano Manfredi e dall'avv. Carola Treccani, nonché elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Gottolengo (BS), piazza Vittorio Emanuele II
n.14, giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTORE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Andrea CP_2
Barenghi, nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Donatello n. 75, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione
CONVENUTA OGGETTO: diritto autore.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 12.12.2024, con la concessione dei termini di legge, previsti dall'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio l' (di seguito Parte_2 Controparte_1
) chiedendo: CP_1 previo accertamento dell'autenticità dell'opera d'arte oggetto del presente giudizio, in quanto riferibile all'autore accertato l'inadempimento da parte dell' Controparte_1 Controparte_1 per violazione dell'art. 1176 c.c. dell'accordo di perizia di cui al doc. n. 18, accertata altresì
[...] la colposa responsabilità dell' nella determinazione del danno all'integrità Controparte_1 patrimoniale dell'attore , anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., di condannare il Parte_1 convenuto al risarcimento di tutti i conseguenti danni patrimoniali subìti Controparte_1 nella misura che verrà quantificata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal dì del dovuto al saldo
L si costituiva in giudizio chiedendo di rigettare le Controparte_1 domande attoree per difetto di legittimazione attiva ovvero in quanto nulle o inammissibili ovvero in quanto infondate in fatto e in diritto.
Durante il procedimento erano acquisiti i documenti di cui ai fascicoli di parte.
In particolare, la parte attrice, premesso di aver acquistato, nel 1994, l'arazzo dell'artista CP_1 di cui è causa dalla e che, a seguito di procedimento giudiziale intercorso con Parte_3 quest'ultima società era stata accertata, tramite c.t.u., l'autenticità dell'arazzo in parola, sottolineava di aver richiesto nuovamente (una precedente richiesta di archiviazione dell'opera, rifiutata dalla convenuta, era stata già effettuata prima di introdurre il procedimento giudiziario con Parte_3 all'Archivio convenuto la domanda di archiviazione dell'arazzo di cui era proprietario.
L'Archivio, a seguito dell'esame dell'opera riteneva che non vi fossero elementi idonei per poter ritenere l'opera attribuibile ad Controparte_1
La parte attrice ha lamentato, che, in violazione dell' “accordo di consulenza” stipulato con l'Archivio per l'esame dell'opera, in correlazione alla richiesta dell'archiviazione dell'opera medesima, la parte convenuta non aveva eseguito l'esame dell'arazzo correttamente ed in buona fede, essendo prevenuta sulla provenienza dell'opera, risultando quindi inadempiente all'obbligazione assunta con l'accordo peritale.
Inoltre, lamentava che detta condotta comportava anche una responsabilità extracontrattuale della convenuta, ex art.2043 c.c., con conseguenti danni non patrimoniali subiti da esso attore.
In ordine ai danni subiti il evidenziava, tra l'altro, che a seguito della mancata Parte_1 archiviazione dell'arazzo, non aveva potuto mettere in commercio l'opera in considerazione della rilevanza sul mercato dell'avvenuto inserimento o meno dell'opera nell'archivio dell'autore, circostanza influente anche sulle quotazioni dell'opera.
Al riguardo, premesso che si ritiene provata la proprietà dell'arazzo in capo alla parte attrice in base alla bolla, al certificato di autenticazione ed alla foto dell'arazzo autenticata allegate, ritenendo irrilevante il marginale errore nell'indicazione delle misure dell'arazzo, va osservato, innanzitutto, in fatto che, a seguito della prima richiesta di archiviazione avanzata dalla parte attrice all'Archivio in ordine all'arazzo in questione, la convenuta comunicava con mail (alleg.5 attoreo) di aver assunto la decisione di non dar seguito alla perizia.
A seguito della rinnovata richiesta di inserimento dell'opera nell'archivio dell'autore, in conseguenza della pronuncia di accertamento giudiziale sopra riferita, con mail del 2020 (alleg.17)
l'Archivio, dopo aver sottolineato la sua facoltà di esprimere un giudizio di merito, autonomo e indipendente, sull'opera periziata e la possibilità di non esprimere parere alcuno, rilevava che “la provenienza la quale nel passato è stata legata a numerosi problemi, nonché uno studio Parte_3 preliminare del ricamo effettuato sul materiale fotografico da Lei inviato, ci lascia perplessi riguardo ad un nostro eventuale parere positivo, ma per poter esprimere un giudizio e, nel caso di un parere favorevole, registrare l'opera, l'Archivio Alighiero Boetti deve periziare il ricamo dal vero”.
All'esito dell'esame dell'arazzo dal vivo, l'Archivio comunicava che “sulla base dell'esame tecnico-scientifico dell'opera, tenuto conto della dichiarata provenienza e degli elementi da Lei indicati, nonché alla luce di ulteriori dati documentari in possesso dell'Archivio, il Comitato ha ritenuto che non ci sono gli elementi idonei per poter ritenere l'opera attribuibile ad CP_1
Perciò non si procederà alla sua archiviazione né al suo inserimento nel Catalogo Generale
[...] in corso di pubblicazione”.
La domanda risarcitoria si basa sulla dedotta condotta negligente ed in mala fede posta in essere dalla parte convenuta nell'elaborare il parere in questione.
Sul punto, va premesso che, per condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass.
Sez. I, ordin. 3231/2025): -“…nel nostro ordinamento non esiste un diritto assoluto all'autenticità dell'opera d'arte, tutelabile erga omnes, anche al di fuori di un rapporto obbligatorio in cui si lamenti l'inadempimento o l'illecito, con un'azione di mero accertamento”;
-“in tema di tutela dell'opera d'arte, non è configurabile, in difetto di una specifica previsione normativa, un obbligo di archiviazione, di catalogazione o di rettifica e, pertanto, al soggetto privato, statutariamente impegnato nella conservazione e valorizzazione dell'attività di un artista, non può essere ordinato l'inserimento di un'opera nel catalogo di quelle attribuite all'autore, poiché ciò costituisce oggetto di libera manifestazione del pensiero, in quanto espressione di un giudizio critico incoercibile”;
Va considerato, quindi, innanzitutto, che la circostanza che in sede di perizia svolta nel procedimento giudiziario intercorso tra la parte attrice e fosse risultata la riconducibilità Parte_3 dell'opera al non è accertamento vincolante per l'Archivio convenuto, sia in quanto non CP_1 parte del procedimento sia in quanto all'interesse di parte attrice di ottenere l'archiviazione dell'opera non corrisponde un suo diritto di ottenere un parere favorevole.
Invero, la formulazione dei giudizi sull'autenticità di un'opera d'arte costituisce espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero (art.32 cost.) per cui l'obbligazione gravante sull'esperto chiamato a rendere una perizia, attribuzione o autenticazione, è una semplice obbligazione di mezzi e non di risultato per cui, in base al principio dell'autonomia negoziale, non può essere obbligato a stipulare un contratto avente ad oggetto la manifestazione della propria opinione secondo i desideri del richiedente.
Inoltre, nell'accordo di consulenza stipulato tra le parti era espressamente previsto che il richiedente, anche in caso di parere negativo, avrebbe accertato il responso “scritto ma non meglio specificato”.
Non si ritiene, poi, illegittima la successiva rinuncia del richiedente la consulenza, in caso di parere negativo, ad avanzare pretese e azioni in relazione all'avvenuto diniego, non escludendo detta clausola eventuali responsabilità per dolo o colpa grave (ex artt. 2229 2236 c.c.) ed essendo, invece compatibile e conseguente all'assenza di un diritto all'ottenimento di un parere positivo.
Non si ritiene deducibile, poi, la dedotta negligenza e mala fede dell' nell'esecuzione CP_1 del parere in base alle risposte da esso date alle richieste di archiviazione dell'opera considerato che il parere negativo risulta frutto di un esame complessivo che aveva valutato diversi aspetti.
Peraltro, la difficoltà circa la verifica dell'autenticità dell'arazzo emerge anche dalle conclusioni peritali svolte nel procedimento giudiziale ove è stata ritenuta l'autenticità dell'opera, ove si dice che “L'opera presentata al vaglio può essere pienamente attribuita all'autore connettendo questa analisi critica all'analisi peritale di un grafologo, sul piano della firma. La firma è infatti l'unico elemento non mediato dell' "arazzo", che risulta prodotto dal progetto di e dagli esiti CP_1 di una "esternalizzazione" sul piano esecutivo, secondo consuetudine, anche con mutamenti produttivi. Nessuna perizia potrebbe stabilire, nell'ambito della produzione - volutamente non univoca e non lineare di giocata tra ordine e caos - la differenza tra materiali e materiali, tra CP_1 filati e filati, nonché nella differenza tra autografia e risultato di produzione che si colloca - programmaticamente - tra l'oggetto unico e l'oggetto seriale. Fu l'artista a creare questa dissociazione, che è fonte stessa dei "quadrati magici", finalizzata ad una propagazione e replica del
Sé, al di là di ogni tempo, soprattutto nell'energia provocata da contrasti e controversie.”
Infatti, da dette conclusioni emerge il giudizio probabilistico del perito che auspicava il riscontro tramite l'analisi grafologica della firma apposta sull'arazzo quale unico elemento non mediato dell'arazzo, in considerazione della produzione dell'autore volutamente non univoca e non lineare.
Per quanto detto, ritenuta assorbita ogni altra questione, si ritiene di rigettare la domanda attorea.
A seguito della soccombenza, la parte attrice va condannata alla rifusione, in favore della parte convenuta, delle spese processuali liquidate in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M.
10.3.2014 n. 55 (e successive integrazioni), in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta la domanda attorea;
condanna alla rifusione, in favore dell' Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali, che liquidano complessivamente in € 9.000,00 per compensi, oltre il
[...] rimborso delle per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 4.07.2025 Il Presidente
DI DR
Il Giudice est.
FR LA