Trib. Roma, sentenza 18/07/2025, n. 10845
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Sentenza 18 luglio 2025

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Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, ha pronunciato una sentenza nella controversia promossa da un soggetto privato, attore, nei confronti di un'entità privata, convenuta, avente ad oggetto la tutela del diritto d'autore e il risarcimento dei danni. L'attore, proprietario di un arazzo attribuito all'artista CP_1, lamentava l'inadempimento contrattuale e la responsabilità extracontrattuale della convenuta, un archivio d'artista, per aver rifiutato l'archiviazione dell'opera nonostante un precedente accertamento giudiziale di autenticità. L'attore sosteneva che la convenuta avesse violato l'accordo di perizia, agendo in mala fede e senza la dovuta diligenza, impedendogli di commercializzare l'opera e causandogli un danno patrimoniale. La convenuta, dal canto suo, chiedeva il rigetto delle domande attoree per difetto di legittimazione attiva, nullità, inammissibilità o infondatezza in fatto e diritto, eccependo la propria facoltà di esprimere un giudizio autonomo e indipendente sull'opera.

Il Tribunale ha rigettato la domanda attorea, ritenendo che la convenuta non fosse vincolata dal precedente accertamento giudiziale di autenticità, in quanto non parte del procedimento e in virtù della sua facoltà di esprimere un giudizio critico autonomo. Ha qualificato l'obbligazione della convenuta come obbligazione di mezzi e non di risultato, in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte, sottolineando che non esiste un diritto assoluto all'autenticità tutelabile erga omnes al di fuori di un rapporto obbligatorio. Ha altresì evidenziato che l'accordo di consulenza prevedeva la possibilità di un parere negativo e che la formulazione di giudizi sull'autenticità costituisce espressione della libera manifestazione del pensiero. Non ravvisando negligenza o mala fede nell'esecuzione del parere, considerato anche il carattere intrinsecamente probabilistico e non univoco della produzione artistica in esame, il Tribunale ha dichiarato assorbita ogni altra questione e ha condannato l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore della convenuta, liquidate in € 9.000,00 per compensi, oltre accessori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 18/07/2025, n. 10845
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 10845
    Data del deposito : 18 luglio 2025

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