Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui al precedente articolo a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore in conformita' agli articoli 9 e 11 della Convenzione.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui al precedente articolo a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore in conformita' agli articoli 9 e 11 della Convenzione.