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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/10/2025, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4741/2021
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa AN TO – nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Parte_1
IO Di EO, ricorrente opponente
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Domenica Gallicchio;
Controparte_1 resistenti opposti
FATTO E DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 150/2021 è stato ingiunto al il pagamento della Parte_1 somma di € 1.559,54, con rivalutazione ed interessi dalla maturazione del credito, oltre spese e competenze del monitorio, a titolo di: 1) arretrati stipendiali dall'1.01.2016 al 28.2.2018; 2) arretrati comprensivi dell'elemento perequativo;
3) rimanenza tredicesima mensilità anno 2019;
4) tredicesima mensilità anno 2020; oltre interessi, nonché accessori, spese e competenze del procedimento monitorio, in favore di Controparte_1
Avverso l'indicato decreto ingiuntivo ha proposto opposizione il Parte_1 rappresentando di agire come semplice esecutore dei pagamenti laddove l'obbligato per l'erogazione dei fondi necessari - e, quindi, per il pagamento degli L.S.U. / L.P.U. - sarebbe stata la Regione Calabria;
ha chiesto la chiamata in causa della Regione Calabria affinché, in manleva, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata nei suoi confronti, la stessa lo tenesse indenne di quanto sarebbe stato condannato a pagare;
ha, altresì, proposto domanda riconvenzionale per la condanna di al pagamento, previa compensazione Controparte_1 rispetto al credito di € 2.734,50, della somma (quale differenza residua) di € 1.174,96 per l'erogazione dei servizi comunali, per i quali, negli anni, sono stati notificati atti esecutivi, avvisi e solleciti di pagamento non onorati.
Il Tribunale, dunque, non autorizzava la chiamata in causa della Regione Calabria, ritenendo la domanda inammissibile per difetto di presupposti giuridici e per la natura autonoma del rapporto tra le parti.
Si è costituito in giudizio l'opposto contestando integralmente le deduzioni Controparte_1 dell'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione, nonché della domanda riconvenzionale.
Fissata l'udienza di discussione – a seguito del rigetto dell'istanza di anticipazione d'udienza avanzata da parte opposta e di rinvii d'ufficio – per il 26.4.2024, con note di trattazione cartolare
(in sostituzione d'udienza) depositate in data 12.3.2024, la parte opposta eccepiva preliminarmente la improcedibilità dell'opposizione per omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza (Eccezione riproposta anche con le successive note di trattazione cartolare d'udienza); reiterando – nel merito - l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, all'esito dell'esame delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa all'odierna udienza.
***
Il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo è improcedibile.
La parte convenuta/opposta ha eccepito – nei termini di legge ovvero entro il limite decadenziale della prima udienza di discussione (fissata per il 26.4.2024) - la l'improcedibilità dell'opposizione per l'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza (circostanza non contestata dall'Ente Comunale opponente).
L'eccezione risulta fondata e meritevole di accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.
Vale premettere che, con riferimento alla questione delle conseguenze della mancata notifica nei termini del ricorso e del decreto, la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 20604 del
30.07.2008 citata da parte opposta) ha da tempo sposato una linea rigorosa, secondo cui è applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro il principio in base al quale nel rito del lavoro l'appello, benché tempestivamente proposto, è improcedibile ove la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta. Il deposito del ricorso costituisce, invero, la fase iniziale di un procedimento che è idoneo a produrre effetti prodromici e preliminari suscettibili, tuttavia, di stabilizzazione soltanto in presenza di una valida vocatio in ius e non è possibile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente. Con riferimento al processo di appello nel rito del lavoro ed all'opposizione a decreto ingiuntivo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. 30.07.2008 n. 20604) hanno espresso il seguente principio di diritto: "Nel rito del lavoro l'appello pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2) - al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.. Principio questo che deve ritenersi applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo - per identità di ratio rispetto alle sopraindicate disposizioni di legge ed ancorché detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione".
La conclusione alla quale è giunta la S.C. nella sentenza n. 20604/2008 non può mutare neppure alla luce della successiva pronuncia n. 1483/2015, secondo la quale nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica, in quanto nella motivazione si precisa che rispetto ad una controversia di lavoro in relazione alla quale non si è ancora instaurato il contraddittorio, non vi è esigenza di tutelare legittime aspettative della controparte al consolidamento, entro tempi certi e brevi, di un provvedimento giurisdizionale già emesso e che il processo del lavoro di primo grado è strutturalmente diverso rispetto a quello di appello ed all'opposizione a decreto ingiuntivo, aventi natura impugnatoria a struttura bifasica, in quanto in esso la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio e si configura come una fase caratterizzata da autonomia formale e strutturale rispetto a quella precedente, di proposizione della domanda, che si esaurisce nel deposito del ricorso.
Resta valido, dunque, il principio affermato dalla sentenza n. 20604/2008 nell'ambito dei procedimenti di impugnazione e di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie è pacifico che la notificazione del ricorso e del decreto – a fronte dell'eccezione sollevata dall'opposto - non sia stata provata dall'opponente.
Conseguentemente, non può predicarsi la sanatoria dell'omesso procedimento notificatorio per effetto della costituzione della parte opposta, essendo pacifico che – pur costituita la parte opposta
- la notifica in parola non risulta documentata e, dunque, eseguita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte opponente nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa AN TO in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso in opposizione proposto dal in Parte_1
persona del Sindaco p.t., nei confronti di e, per l'effetto, conferma Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 150/2021, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data
23.11.2021 e depositato in data 24.11.2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna il in persona del Sindaco p.t. alla rifusione delle spese di Parte_1
lite che liquida in € 1.030,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Castrovillari, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
AN TO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del
2021.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa AN TO – nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Parte_1
IO Di EO, ricorrente opponente
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Domenica Gallicchio;
Controparte_1 resistenti opposti
FATTO E DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 150/2021 è stato ingiunto al il pagamento della Parte_1 somma di € 1.559,54, con rivalutazione ed interessi dalla maturazione del credito, oltre spese e competenze del monitorio, a titolo di: 1) arretrati stipendiali dall'1.01.2016 al 28.2.2018; 2) arretrati comprensivi dell'elemento perequativo;
3) rimanenza tredicesima mensilità anno 2019;
4) tredicesima mensilità anno 2020; oltre interessi, nonché accessori, spese e competenze del procedimento monitorio, in favore di Controparte_1
Avverso l'indicato decreto ingiuntivo ha proposto opposizione il Parte_1 rappresentando di agire come semplice esecutore dei pagamenti laddove l'obbligato per l'erogazione dei fondi necessari - e, quindi, per il pagamento degli L.S.U. / L.P.U. - sarebbe stata la Regione Calabria;
ha chiesto la chiamata in causa della Regione Calabria affinché, in manleva, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata nei suoi confronti, la stessa lo tenesse indenne di quanto sarebbe stato condannato a pagare;
ha, altresì, proposto domanda riconvenzionale per la condanna di al pagamento, previa compensazione Controparte_1 rispetto al credito di € 2.734,50, della somma (quale differenza residua) di € 1.174,96 per l'erogazione dei servizi comunali, per i quali, negli anni, sono stati notificati atti esecutivi, avvisi e solleciti di pagamento non onorati.
Il Tribunale, dunque, non autorizzava la chiamata in causa della Regione Calabria, ritenendo la domanda inammissibile per difetto di presupposti giuridici e per la natura autonoma del rapporto tra le parti.
Si è costituito in giudizio l'opposto contestando integralmente le deduzioni Controparte_1 dell'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione, nonché della domanda riconvenzionale.
Fissata l'udienza di discussione – a seguito del rigetto dell'istanza di anticipazione d'udienza avanzata da parte opposta e di rinvii d'ufficio – per il 26.4.2024, con note di trattazione cartolare
(in sostituzione d'udienza) depositate in data 12.3.2024, la parte opposta eccepiva preliminarmente la improcedibilità dell'opposizione per omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza (Eccezione riproposta anche con le successive note di trattazione cartolare d'udienza); reiterando – nel merito - l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, all'esito dell'esame delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa all'odierna udienza.
***
Il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo è improcedibile.
La parte convenuta/opposta ha eccepito – nei termini di legge ovvero entro il limite decadenziale della prima udienza di discussione (fissata per il 26.4.2024) - la l'improcedibilità dell'opposizione per l'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza (circostanza non contestata dall'Ente Comunale opponente).
L'eccezione risulta fondata e meritevole di accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.
Vale premettere che, con riferimento alla questione delle conseguenze della mancata notifica nei termini del ricorso e del decreto, la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 20604 del
30.07.2008 citata da parte opposta) ha da tempo sposato una linea rigorosa, secondo cui è applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro il principio in base al quale nel rito del lavoro l'appello, benché tempestivamente proposto, è improcedibile ove la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta. Il deposito del ricorso costituisce, invero, la fase iniziale di un procedimento che è idoneo a produrre effetti prodromici e preliminari suscettibili, tuttavia, di stabilizzazione soltanto in presenza di una valida vocatio in ius e non è possibile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente. Con riferimento al processo di appello nel rito del lavoro ed all'opposizione a decreto ingiuntivo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. 30.07.2008 n. 20604) hanno espresso il seguente principio di diritto: "Nel rito del lavoro l'appello pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2) - al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.. Principio questo che deve ritenersi applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo - per identità di ratio rispetto alle sopraindicate disposizioni di legge ed ancorché detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione".
La conclusione alla quale è giunta la S.C. nella sentenza n. 20604/2008 non può mutare neppure alla luce della successiva pronuncia n. 1483/2015, secondo la quale nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica, in quanto nella motivazione si precisa che rispetto ad una controversia di lavoro in relazione alla quale non si è ancora instaurato il contraddittorio, non vi è esigenza di tutelare legittime aspettative della controparte al consolidamento, entro tempi certi e brevi, di un provvedimento giurisdizionale già emesso e che il processo del lavoro di primo grado è strutturalmente diverso rispetto a quello di appello ed all'opposizione a decreto ingiuntivo, aventi natura impugnatoria a struttura bifasica, in quanto in esso la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio e si configura come una fase caratterizzata da autonomia formale e strutturale rispetto a quella precedente, di proposizione della domanda, che si esaurisce nel deposito del ricorso.
Resta valido, dunque, il principio affermato dalla sentenza n. 20604/2008 nell'ambito dei procedimenti di impugnazione e di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie è pacifico che la notificazione del ricorso e del decreto – a fronte dell'eccezione sollevata dall'opposto - non sia stata provata dall'opponente.
Conseguentemente, non può predicarsi la sanatoria dell'omesso procedimento notificatorio per effetto della costituzione della parte opposta, essendo pacifico che – pur costituita la parte opposta
- la notifica in parola non risulta documentata e, dunque, eseguita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte opponente nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa AN TO in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso in opposizione proposto dal in Parte_1
persona del Sindaco p.t., nei confronti di e, per l'effetto, conferma Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 150/2021, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data
23.11.2021 e depositato in data 24.11.2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna il in persona del Sindaco p.t. alla rifusione delle spese di Parte_1
lite che liquida in € 1.030,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Castrovillari, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
AN TO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del
2021.