Art. 3.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e osservati i criteri stabiliti nel precedente articolo, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto emanato su proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero, sentito il Consiglio dei Ministri, e' autorizzato a formare e ad approvare le tabelle previste dall'art. 1.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e osservati i criteri stabiliti nel precedente articolo, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto emanato su proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero, sentito il Consiglio dei Ministri, e' autorizzato a formare e ad approvare le tabelle previste dall'art. 1.