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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 27/11/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRAPANI
RG.995/2024
VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 26.11.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa dato atto, altresì, che le parti hanno depositato una nota a firma congiunta nella quale rappresentando di aver definito la lite con un accordo transattivo, e di fatto rassegnando le conclusioni nei termini indicati nella citata nota;
a questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-quinques c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 995 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
Tribunale di Trapani Sezione Civile
nato a [...] il 05.02. e l'arch. nato a Parte_1 Parte_2
Caltanissetta il 05.02.1967, rappresentati e difesi dall'avv. Tonino Renda del foro di Palermo
Attori
CONTRO
nata a [...] U.S.A. il 29.10.1972 e residente in [...]Controparte_1
Lo Capo, sia in proprio che quale procuratrice generale dei propri germani , Parte_3
, e , rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_1 Persona_2 Persona_3
Francesco Di Vita del Foro di Trapani
Convenuti
CONCLUSIONI: come da verbale
Fatto e diritto
In data 07/07/2022, gli odierni attori stipulavano con la sig.ra per sé Controparte_1
e nella qualità di procuratrice speciale dei fratelli , Parte_3 Persona_1 [...]
, , contratto preliminare di vendita dell'appartamento sito nel Per_2 Persona_3
Comune di San Vito Lo Capo nella via Pier Santi Mattarella n. 65 piano terra al foglio di mappa 4, particella 228 sub 2, cat. A/3, cl. 7, 6,5 vani catastali, totale mq 127; appartamento composto da 7,5 vani catastali distribuiti tra il piano primo ed il piano secondo censito al catasto foglio di mappa 4, particella 228, sub. 3, cat. A/3, cl.7, vani 7,5 superficie catastale mq. 103 al prezzo di €.300.000,00, versando a favore della sig.ra Controparte_1
(promissario venditore) la somma di € 50.000,00 a titolo di caparra confirmatoria.
Nel citato contratto preliminare la sig.ra per sé e nella qualità di Controparte_1 procuratrice speciale dei fratelli dichiarava: “… la citata unità immobiliare di piano terra è stata oggetto di ampliamento ed è stata realizzata la sovrastante unità immobiliare di primo e secondo piano….in difformità alla concessione edilizia …rilasciata in data 06 dicembre 1980 da Comune di
San Vito Lo Capo…” Ed ancora: “ ..per le opere realizzate in difformità al progetto …la parte promittente venditrice autorizza sin d'ora la parte promittente acquirente ad eseguire, a sua cura e spese, in conformità ai titoli abilitativi che saranno richiesti al Comune di San Vito Lo Capo, tutte le opere necessarie per il ripristino degli immobili in oggetto in conformità al progetto allegato alla citata concessione edilizia”. La promissaria acquirente, fatte le dovute verifiche, si avvedeva che l'immobile presentava delle difformità sostanziali la cui rimessa in pristino comportava la demolizione di tutte le difformità con ricostruzione oltre l'acquisizione di pareri, anche condizionati. Detta nuova configurazione è nettamente in contrasto con quanto promesso in vendita come evidenziato nella relazione di parte redatta dal ctp arch. . Persona_4
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Concludeva chiedendo la risoluzione giudiziale ex art. 1489 c.c. (ovvero ex lege) del contratto preliminare di vendita immobiliare, datato 07.07.2022, concluso tra i sigg.ri da una parte e i sigg.ri , Parte_4 Controparte_1 Pt_3 Pt_1
, dall'altra, con obbligo alla conseguente restituzione della caparra versata Per_2 Per_3 pari ad euro 50.000,00 ( oltre interessi e rivalutazione), con condanna al risarcimento dei danni per l'occultamento della situazione descritta, nella misura che verrà accertata sulla scorta dei documenti in atti;
oltre il danno da svalutazione monetaria e gli interessi di legge maturati e maturandi sino al dì del soddisfo.
Si costituiva in giudizio il procuratore generale in proprio e nella Controparte_1
qualità deducendo che il tramite del Signor perveniva alla Signora Controparte_2 [...]
in proprio e nella qualità una proposta irrevocabile di acquisto a firma dei Controparte_1 signori e , avente l'immobile ad oggetto Comune di Parte_5 Parte_1
San Vito Lo Capo nella via Pier Santi Mattarella n. 65 piano terra al foglio di mappa 4, particella 228 sub 2, cat. A/3, cl. 7, 6,5 vani catastali, totale mq 127 per un importo di complessivi € 330.000,00 che veniva accettata. Già in data 30.5.2022 i promittenti acquirenti avevano infatti modo di valutare la situazione urbanistica dell'immobile promesso in vendita, risultando espressamente indicata nella proposta irrevocabile dagli stessi avanzata la sussistenza di irregolarità pure strutturali, delle quali i proponenti avevano preso piena conoscenza anche mediante diversi sopralluoghi eseguiti presso gli immobili, essendo stati peraltro gli stessi odierni attori destinatari della consegna delle chiavi di accesso al fabbricato promesso in vendita. Le irregolarità urbanistiche, già oggetto di valutazione da parte dei Signori e , venivano meglio esplicitate nel successivo contratto Pt_2 Parte_1 preliminare di compravendita del 4.7.2022, nel quale gli odierni attori assumevano l'onere di eseguire, a proprie cura e spese ed in conformità ai titoli abilitativi che sarebbero stati richiesti dal Comune di San Vito Lo Capo, tutte le opere necessarie per il ripristino degli immobili promessi in vendita in conformità al progetto allegato alla citata concessione edilizia n. 148/79. Il contratto preliminare di compravendita del 4.7.2022 veniva autenticato nelle sottoscrizioni (Rep. 55201 Notaio ) e regolarmente registrato a Palermo il Persona_5
13.7.2022 al n. 24323 serie 1T, nonché trascritto a Trapani il 13.7.2022 al n. 12438 del Registro
Particolare. Il corrispettivo pattuito riportato nel cennato preliminare del 4.7.2022 risultava ridotto ad € 300.000,00, rispetto all'importo originariamente proposto dai medesi odierni attori, i quali versavano, contestualmente alla stipula, una caparra confirmatoria di €
50.000,00 e stabilivano che il definitivo di vendita si sarebbe dovuto stipulare entro e non oltre il termine del 30.6.2024. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda e in via riconvenzionale chiedeva il riconoscimento del diritto di trattenere la caparra.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Nel corso del giudizio, dopo il conferimento dell'incarico al CTU nominato con liquidazione dell'acconto pari a €.500,00, le parti hanno rappresentato con la nota del
21.10.2025, a firma congiunta dei procuratori delle parti, Avv. Tonino Renda di parte attrice e Avv Francesco Di Vita di pate convenuta, di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
1) DICHIARARE CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE per intervenuto accordo transattivo tra le parti che ha risolto integralmente la controversia, rendendo priva di oggetto la prosecuzione del giudizio;
2) DISPORRE LO SVINCOLO dell'assegno circolare di € 20.000,00 (tratto su Banca MPS
S.p.A. n. 6078857268-03, emesso il 4 luglio 2025 e intestato al procuratore dei signori e Avv. Tonino Renda) attualmente in deposito presso la Cancelleria Parte_1 Pt_2
Civile del Tribunale di Trapani, in favore della signora quale CP_1 CP_1 conseguenza della definizione bonaria della controversia;
3) ORDINARE AL CONSERVATORE DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI TRAPANI la cancellazione della trascrizione del contratto preliminare eseguita in data 13 luglio 2022 ai sensi dell'art. 2645-bis del Codice Civile e segnata ai nn. 14830 R.G. e 12438 R.P., con esonero di ogni responsabilità del Conservatore medesimo;
4) COMPENSARE INTEGRALMENTE LE SPESE PROCESSUALI tra le parti, atteso che la risoluzione consensuale della controversia elimina ogni profilo di soccombenza.
Entrambi i procuratori muniti anche di procura speciale a transigere, nella nota del
21.10.2025 hanno, di fatto, rassegnato le rispettive conclusioni;
pertanto, il giudizio può essere definito con una declaratoria nei termini indicati dalle parti, con compensazione delle spese di lite e ponendo le spese di CTU già liquidate in solido tra le parti, ritenute sufficienti per l'attività svolta dallo stesso consulente, come risulta dal contenuto della mail allegata alla nota a firma dello stesso.
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice unico, disattesa ogni altra istanza, deduzione e difesa, definitivamente pronunziando:
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda formulata per intervenuto accordo transattivo tra le parti che ha risolto integralmente la controversia;
dispone lo svincolo dell'assegno circolare di € 20.000,00 (tratto su Banca MPS S.p.A. n.
6078857268-03, emesso il 4 luglio 2025 e intestato al procuratore dei signori e Parte_1
Avv. Tonino Renda) depositato presso la Cancelleria Civile del Tribunale di Pt_2
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Trapani, in favore della signora quale conseguenza della Controparte_1 definizione bonaria della controversia;
ordina al conservatore dei registri immobiliari di Trapani la cancellazione della trascrizione del contratto preliminare eseguita in data 13 luglio 2022 ai sensi dell'art. 2645-bis del Codice
Civile e segnata ai nn. 14830 R.G. e 12438 R.P., con esonero di ogni responsabilità del
Conservatore medesimo;
compensa le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente in solido tra le parti le spese di CTU già liquidate in €.500,00 in esso comprese di oneri di legge.
Così deciso in Trapani, in data 27/11/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile