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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2745/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati
dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2745 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 25.06.2024 da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1
Studio degli avv.ti Roberta Bettiolo (pec: e Matteo Email_1
Giorgi (pec: in Mestre-Venezia, via Torre Belfredo n. 4, Email_2
i quali lo rappresentano e difendono per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo;
e
(c.f. ), elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliata presso lo Studio dell'avv. Franca Tonello (pec in Noale (VE), via U. Bregolini n.4, la quale la Email_3
rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo;
ricorrenti
1 e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 25.11.2024 in sostituzione dell'udienza del 03/12/2024, si è riservato di riferire al
Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 25.11.2024, che di seguito si riproducono: “ dichiarare con sentenza, lo scioglimento del matrimonio contratto in Salzano (VE), trascritto al n.17, parte II, serie C, anno 2015 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
1. Mantenimento del coniuge: I coniugi chiedono che, anche in considerazione delle rispettive situazioni personali e patrimoniali nonché degli accordi economici già concordati in sede di separazione, venga dichiarata equa e congrua ai sensi dell'art.5 della legge n.898/1970 e successive modifiche, la corresponsione della somma complessiva di Euro 1.000,00, a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile, a favore della GN , che accetta, da corrispondersi entro dieci Parte_2
giorni dalla pubblicazione della emananda sentenza di scioglimento del matrimonio. 2.
Rapporti patrimoniali: Le parti, con l'esatto adempimento delle condizioni quivi concordate, dichiarano e confermano di aver definito ogni questione patrimoniale sorta in occasione e/o per effetto dell'intrattenuto matrimonio con totale soddisfazione, dandosi quietanza liberatoria e rinunciando reciprocamente a qualsivoglia pretesa restitutoria e/o risarcitoria in punto reciproci rapporti di dare ed avere, anche in quanto aventi titolo ed in ogni caso giustificati dall'adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia ex art.143
c.c.. 4 Spese e competenze interamente compensate.”
Per il P.M. intervenuto: “ accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 18.04.2015 contratto matrimonio con rito civile in Salzano (Ve), era tra loro intervenuta separazione personale, protrattasi ininterrottamente per dodici mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale (RG.
9343/2020 del Tribunale di Venezia), conclusasi con sentenza n. 1519/2023 di questo
Tribunale pubbl. il 07/09/2023.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione dello scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 25.11.2024 in sostituzione dell'udienza del 03.12.2024 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per dodici mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale (RG.
9343/2020 del Tribunale di Venezia, conclusasi con sentenza n. 1519/2023, pubbl. il
07/09/2023)
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
3 - Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 18.04.2015 fra Parte_1
e iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_2
Salzano al n. 17, Parte II, serie C, dell'anno 2015;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte.
- Compensa fra le parti le spese del giudizio,
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 16.12.2024
Il Presidente rel. ed est.
Dott. ssa Tania Vettore
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati
dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2745 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 25.06.2024 da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1
Studio degli avv.ti Roberta Bettiolo (pec: e Matteo Email_1
Giorgi (pec: in Mestre-Venezia, via Torre Belfredo n. 4, Email_2
i quali lo rappresentano e difendono per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo;
e
(c.f. ), elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliata presso lo Studio dell'avv. Franca Tonello (pec in Noale (VE), via U. Bregolini n.4, la quale la Email_3
rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo;
ricorrenti
1 e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 25.11.2024 in sostituzione dell'udienza del 03/12/2024, si è riservato di riferire al
Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 25.11.2024, che di seguito si riproducono: “ dichiarare con sentenza, lo scioglimento del matrimonio contratto in Salzano (VE), trascritto al n.17, parte II, serie C, anno 2015 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
1. Mantenimento del coniuge: I coniugi chiedono che, anche in considerazione delle rispettive situazioni personali e patrimoniali nonché degli accordi economici già concordati in sede di separazione, venga dichiarata equa e congrua ai sensi dell'art.5 della legge n.898/1970 e successive modifiche, la corresponsione della somma complessiva di Euro 1.000,00, a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile, a favore della GN , che accetta, da corrispondersi entro dieci Parte_2
giorni dalla pubblicazione della emananda sentenza di scioglimento del matrimonio. 2.
Rapporti patrimoniali: Le parti, con l'esatto adempimento delle condizioni quivi concordate, dichiarano e confermano di aver definito ogni questione patrimoniale sorta in occasione e/o per effetto dell'intrattenuto matrimonio con totale soddisfazione, dandosi quietanza liberatoria e rinunciando reciprocamente a qualsivoglia pretesa restitutoria e/o risarcitoria in punto reciproci rapporti di dare ed avere, anche in quanto aventi titolo ed in ogni caso giustificati dall'adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia ex art.143
c.c.. 4 Spese e competenze interamente compensate.”
Per il P.M. intervenuto: “ accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 18.04.2015 contratto matrimonio con rito civile in Salzano (Ve), era tra loro intervenuta separazione personale, protrattasi ininterrottamente per dodici mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale (RG.
9343/2020 del Tribunale di Venezia), conclusasi con sentenza n. 1519/2023 di questo
Tribunale pubbl. il 07/09/2023.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione dello scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 25.11.2024 in sostituzione dell'udienza del 03.12.2024 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per dodici mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale (RG.
9343/2020 del Tribunale di Venezia, conclusasi con sentenza n. 1519/2023, pubbl. il
07/09/2023)
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
3 - Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 18.04.2015 fra Parte_1
e iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_2
Salzano al n. 17, Parte II, serie C, dell'anno 2015;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte.
- Compensa fra le parti le spese del giudizio,
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 16.12.2024
Il Presidente rel. ed est.
Dott. ssa Tania Vettore
4