Art. 3.
Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, prevista per l'esercizio finanziario - in lire 570 milioni, si fa fronte con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. A quella relativa all'esercizio 1963-64, valutata in lire 1.700 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio suindicato concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, prevista per l'esercizio finanziario - in lire 570 milioni, si fa fronte con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. A quella relativa all'esercizio 1963-64, valutata in lire 1.700 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio suindicato concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.