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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 05/02/2026, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1847/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CH CLAUDIO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3345/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240156831260000 IRPEF-ALTRO 2021
- sul ricorso n. 3352/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240156831260001 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22034/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrenti:
1 Annullamento delle cartelle di pagamento e del relativo ruolo.
2 Sgravio delle somme iscritte a ruolo.
3 Riunificazione dei ricorsi ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 546/92.
4 Condanna dell'Agenzia delle Entrate alle spese di giudizio con distrazione al difensore anticipatario.
5 Sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati ai sensi dell'art. 47 D.Lgs. 546/92.
Resistenti:
- Richiesta di riunione dei procedimenti 3345/2025 e 3352/2025 per connessione oggettiva.
- Rigetto e condanna alle spese di lite dei ricorrenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ATTI IMPUGNATI: Cartella di pagamento n. 07120240156831260/000 e 07120240156831260/001, Ruolo esecutivo n.2024/550798 e 2024/550798
Notificate il 21/01/2025 e il 21/01/2025
Emesse da Agenzia delle Entrate-Riscossione
Importi richiesti:
• Imposta
Euro 1.890,00
Euro 1.890,00
• Sanzioni
Euro 567,00 Euro 567,00
• Interessi
Euro 238,66
Euro 238,66
• Totale
Euro 2.695,66 (oltre oneri di riscossione)
Euro 2.695,66 (oltre oneri di riscossione)
MOTIVAZIONI DEL RICORSO
I ricorrenti contestano le cartelle di pagamento sostenendo che:
1 Effettivo versamento dell'imposta: L'imposta sostitutiva "Cedolare Secca" per complessivi Euro
1.890,00 è stata regolarmente versata attraverso trattenute in busta paga operate dal sostituto d'imposta "Nominativo-1" (C.F. P.IVA_1) al coniuge Ricorrente_1.
2 Dettaglio delle trattenute (busta paga del sig. Ricorrente_1):
◦ Luglio 2021: Euro 756,00 (I acconto) - voci 5937 e 5990 del cedolino
◦ Novembre 2021: Euro 1.134,00 (II acconto) - voci 5944 e 5995 del cedolino
◦ Totale trattenuto: Euro 1.890,00
3 Dichiarazione dei redditi: Nel Modello 730/2022 congiunto presentato il 16/06/2022, i ricorrenti hanno correttamente indicato al rigo 83 del quadro "Riepilogo dei Redditi":
◦ Colonna 1 (Dichiarante - Ricorrente_1): Euro 630,00
◦ Colonna 2 (Coniuge - Nominativo_1): Euro 1.260,00
◦ Totale acconti: Euro 1.890,00
4 Istanza di autotutela: Il ricorrente Ricorrente_1 aveva già presentato istanza di annullamento in autotutela il 17/11/2023 (tramite canale Civis e PEC) a seguito di comunicazione d'irregolarità n.
08390962218 del 27/10/2023, senza ricevere risposta dall'Amministrazione.
5 Violazione di legge: L'Agenzia delle Entrate ha violato il DPR n. 600/1973 e DPR n. 602/1973 in tema di accertamento e riscossione delle imposte sui redditi.
CONTRODEDUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio sostenendo che:
1 Richiesta di riunione: Chiede la riunione dei procedimenti per connessione oggettiva.
2 Liquidazione ex art. 36-bis: In sede di liquidazione automatizzata della dichiarazione congiunta,
l'Ufficio ha rilevato l'omesso versamento degli acconti dichiarati a titolo di cedolare secca.
3 Certificazione Unica (CU): Dalla CU rilasciata dal sostituto d'imposta non risultano trattenute a titolo di cedolare secca. La CU certifica ritenute solo a titolo di IRPEF e Addizionali. riconoscimento dell'effettivo versamento, in quanto rileva esclusivamente quanto certificato nella CU.
5 Normativa applicabile: L'art. 36-bis, comma 2, lett. f) del DPR 600/1973 prevede che l'Ufficio controlli "la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti".
6 Soluzione proposta: L'Agenzia suggerisce che i ricorrenti si attivino con il sostituto d'imposta affinché presenti una CU rettificativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione verte sulla discrepanza tra quanto dichiarato dai contribuenti nel Modello 730/2022 e quanto certificato dal sostituto d'imposta nella Certificazione Unica. I ricorrenti hanno prodotto documentazione probatoria (cedolini paga, Modello 730, istanze di autotutela) che attesta l'effettiva trattenuta dell'imposta.
L'Agenzia si basa esclusivamente sulla CU, che evidenzia un errore del sostituto d'imposta.
Principi giuridici applicabili:
• Principio di effettività: Il contribuente ha diritto al riconoscimento dei versamenti effettivamente eseguiti.
• Onere della prova: I ricorrenti hanno assolto l'onere probatorio.
• Buona fede del contribuente: I ricorrenti non possono essere penalizzati per l'errore del sostituto d'imposta.
• Giurisprudenza consolidata: In caso di discrepanza, prevale la documentazione che attesta l'effettivo versamento (Cass. n. 15641/2018, Cass. n. 23616/2019).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, accoglie la richiesta di riunione del fascicolo recante RGR 3352/2025 con quello promosso dal coniuge Ricorrente_1 RGR 3345/2025 ai sensi dell'articolo 29 Dlgs 546/92 ,trattandosi del medesimo atto impositivo notificato a co-obbligato per evidente interconnessione tra i ricorsi. La Corte accoglie il ricorso, annulla la cartella di pagamento ed il relativo ruolo, dispone lo sgravio delle somme iscritte a ruolo e condanna l'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 1500,00 più oneri di legge e rimborso del CUT in favore del difensore anticipatario.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 Insufficienza dei cedolini: La mera allegazione dei cedolini di paga non è sufficiente per il
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CH CLAUDIO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3345/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240156831260000 IRPEF-ALTRO 2021
- sul ricorso n. 3352/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240156831260001 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22034/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrenti:
1 Annullamento delle cartelle di pagamento e del relativo ruolo.
2 Sgravio delle somme iscritte a ruolo.
3 Riunificazione dei ricorsi ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 546/92.
4 Condanna dell'Agenzia delle Entrate alle spese di giudizio con distrazione al difensore anticipatario.
5 Sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati ai sensi dell'art. 47 D.Lgs. 546/92.
Resistenti:
- Richiesta di riunione dei procedimenti 3345/2025 e 3352/2025 per connessione oggettiva.
- Rigetto e condanna alle spese di lite dei ricorrenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ATTI IMPUGNATI: Cartella di pagamento n. 07120240156831260/000 e 07120240156831260/001, Ruolo esecutivo n.2024/550798 e 2024/550798
Notificate il 21/01/2025 e il 21/01/2025
Emesse da Agenzia delle Entrate-Riscossione
Importi richiesti:
• Imposta
Euro 1.890,00
Euro 1.890,00
• Sanzioni
Euro 567,00 Euro 567,00
• Interessi
Euro 238,66
Euro 238,66
• Totale
Euro 2.695,66 (oltre oneri di riscossione)
Euro 2.695,66 (oltre oneri di riscossione)
MOTIVAZIONI DEL RICORSO
I ricorrenti contestano le cartelle di pagamento sostenendo che:
1 Effettivo versamento dell'imposta: L'imposta sostitutiva "Cedolare Secca" per complessivi Euro
1.890,00 è stata regolarmente versata attraverso trattenute in busta paga operate dal sostituto d'imposta "Nominativo-1" (C.F. P.IVA_1) al coniuge Ricorrente_1.
2 Dettaglio delle trattenute (busta paga del sig. Ricorrente_1):
◦ Luglio 2021: Euro 756,00 (I acconto) - voci 5937 e 5990 del cedolino
◦ Novembre 2021: Euro 1.134,00 (II acconto) - voci 5944 e 5995 del cedolino
◦ Totale trattenuto: Euro 1.890,00
3 Dichiarazione dei redditi: Nel Modello 730/2022 congiunto presentato il 16/06/2022, i ricorrenti hanno correttamente indicato al rigo 83 del quadro "Riepilogo dei Redditi":
◦ Colonna 1 (Dichiarante - Ricorrente_1): Euro 630,00
◦ Colonna 2 (Coniuge - Nominativo_1): Euro 1.260,00
◦ Totale acconti: Euro 1.890,00
4 Istanza di autotutela: Il ricorrente Ricorrente_1 aveva già presentato istanza di annullamento in autotutela il 17/11/2023 (tramite canale Civis e PEC) a seguito di comunicazione d'irregolarità n.
08390962218 del 27/10/2023, senza ricevere risposta dall'Amministrazione.
5 Violazione di legge: L'Agenzia delle Entrate ha violato il DPR n. 600/1973 e DPR n. 602/1973 in tema di accertamento e riscossione delle imposte sui redditi.
CONTRODEDUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio sostenendo che:
1 Richiesta di riunione: Chiede la riunione dei procedimenti per connessione oggettiva.
2 Liquidazione ex art. 36-bis: In sede di liquidazione automatizzata della dichiarazione congiunta,
l'Ufficio ha rilevato l'omesso versamento degli acconti dichiarati a titolo di cedolare secca.
3 Certificazione Unica (CU): Dalla CU rilasciata dal sostituto d'imposta non risultano trattenute a titolo di cedolare secca. La CU certifica ritenute solo a titolo di IRPEF e Addizionali. riconoscimento dell'effettivo versamento, in quanto rileva esclusivamente quanto certificato nella CU.
5 Normativa applicabile: L'art. 36-bis, comma 2, lett. f) del DPR 600/1973 prevede che l'Ufficio controlli "la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti".
6 Soluzione proposta: L'Agenzia suggerisce che i ricorrenti si attivino con il sostituto d'imposta affinché presenti una CU rettificativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione verte sulla discrepanza tra quanto dichiarato dai contribuenti nel Modello 730/2022 e quanto certificato dal sostituto d'imposta nella Certificazione Unica. I ricorrenti hanno prodotto documentazione probatoria (cedolini paga, Modello 730, istanze di autotutela) che attesta l'effettiva trattenuta dell'imposta.
L'Agenzia si basa esclusivamente sulla CU, che evidenzia un errore del sostituto d'imposta.
Principi giuridici applicabili:
• Principio di effettività: Il contribuente ha diritto al riconoscimento dei versamenti effettivamente eseguiti.
• Onere della prova: I ricorrenti hanno assolto l'onere probatorio.
• Buona fede del contribuente: I ricorrenti non possono essere penalizzati per l'errore del sostituto d'imposta.
• Giurisprudenza consolidata: In caso di discrepanza, prevale la documentazione che attesta l'effettivo versamento (Cass. n. 15641/2018, Cass. n. 23616/2019).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, accoglie la richiesta di riunione del fascicolo recante RGR 3352/2025 con quello promosso dal coniuge Ricorrente_1 RGR 3345/2025 ai sensi dell'articolo 29 Dlgs 546/92 ,trattandosi del medesimo atto impositivo notificato a co-obbligato per evidente interconnessione tra i ricorsi. La Corte accoglie il ricorso, annulla la cartella di pagamento ed il relativo ruolo, dispone lo sgravio delle somme iscritte a ruolo e condanna l'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 1500,00 più oneri di legge e rimborso del CUT in favore del difensore anticipatario.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 Insufficienza dei cedolini: La mera allegazione dei cedolini di paga non è sufficiente per il