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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/11/2025, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1078/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IA NA Presidente
AR CI Giudice relatore
Valerio Guidarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1078/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato, difeso ed elett.te Controparte_1
domiciliato da/presso avv. VITTORIO RAVOT, per procura in atti;
RICORRENTE
contro
, nata a [...] l'[...], rappresentata, difesa ed elett.te domiciliata CP_2 da/presso avv. FERRO FEDERICA, giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili del matrimonio;
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 14/10/2025 come segue:
“-Affido condiviso della figlia minore Per_1
- Collocamento prevalente della minore presso la madre cui viene assegnata la già casa coniugale sita a Senigallia (AN) alla Via Guercino, n. 17;
- Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo un calendario di frequentazione libero, salvi gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e, in ogni caso, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 14:30 alla domenica alle 21:00; nella settimana in cui il weekend è di spettanza materno due pomeriggi infrasettimanali, tendenzialmente il martedì e il venerdì (con possibilità di variare tali giornate, a seconda dei turni lavorativi, con onere in capo al ricorrente di comunicare alla Controparte_1 resistente le eventuali variazioni con preavviso di almeno 24 ore) dalle 14:30 alle CP_2
21:00, con possibilità di pernottare una notte con la minore se il giorno successivo il turno lavorativo sarà pomeridiano;
nella settimana in cui il weekend è di spettanza paterno un pomeriggio infrasettimanale, tendenzialmente il martedì (con possibilità di variare tale giornata,
a seconda dei turni lavorativi, con onere in capo al ricorrente di comunicare alla Controparte_1 resistente le eventuali variazioni con preavviso di almeno 24 ore) dalle 14:30 alle CP_2
21:00, con possibilità di pernotto con la minore se il giorno successivo il turno lavorativo sarà pomeridiano;
durante il periodo natalizio 7 giorni [durante le vacanze natalizie], alternando, di anno in anno con la madre, il 25 dicembre e il I° gennaio;
durante le vacanze pasquali tre giorni, alternando, di anno in anno con la madre, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; durante le vacanza estive quindici giorni (anche non consecutivi), da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno;
il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà; ad anni alterni, il pomeriggio o la sera del compleanno della figlia, e le altre festività (25 aprile, I maggio, etc.);
- Il padre verserà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della minore la somma di Euro 500,00, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla resistente;
pagina 2 di 5 - Il padre parteciperà nella misura del 70% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore, ivi comprese quelle per l'eventuale ricorso alla babysitter nei casi di impegni lavorativi di entrambi i genitori (con un tetto massimo annuo di 170 ore, superato il quale ciascun genitore provvederà al pagamento diretto della baby-sitter di cui si avvarrà) e all'aiuto compiti, per il resto secondo il Protocollo vigente presso questo Tribunale;
- Spese di lite compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28/02/2024, , premesso di aver Controparte_1
contratto matrimonio con a AR (BO) il 31/05/2008, che dal matrimonio CP_2
è nata la figlia , e di essersi separato dalla resistente in virtù della sentenza n 1641 del Per_1
22/11/2023 del Tribunale di Ancona, ha chiesto pronunciarsi il divorzio alle condizioni ivi indicate.
2. si è costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata CP_2
l'11/06/2024, non opponendosi alla domanda di divorzio ma insistendo per l'accoglimento di condizioni difformi.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero, così messo in grado di intervenire.
4. All'udienza del 14/10/2025, all'esito della integrazione documentale afferente alle condizioni reddituali e patrimoniali del ricorrente, il Giudice ha formulato alle parti una proposta conciliativa alle condizioni in epigrafe riportate;
le parti hanno aderito a tale proposta, chiedendo che la causa venisse trattenuta in decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con sentenza n. 1641 del 22/11/2023, il
Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione dei coniugi.
pagina 3 di 5 Non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda congiunta delle parti.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
AR (BO) il 31/05/2008 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 5, parte 2, serie A dell'anno 2008.
6. Le condizioni di divorzio su cui le parti si sono accodate sono conformi alla loro situazione economica (quale emergente dalla documentazione versata in atti e raffrontata a quella risultante in sede di separazione) e corrispondenti agli interessi della figlia minore, in favore della quale è stato previsto un congruo contributo al mantenimento a carico del padre, quale genitore non collocatario, adeguato alle esigenze della minore stessa. Anche la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario appare rispettosa del canone della bigenitorialità, assicurando una costante frequentazione padre-figlia.
Non si ravvisa la necessità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., posto che, come appena visto, le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, e sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore;
inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto.
7. Le spese del procedimento sono compensate in virtù di espresso accordo tra le parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1
a AR (BO) il 31/05/2008 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del CP_2
suddetto Comune al n. 5, parte 2, serie A dell'anno 2008;
pagina 4 di 5 prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AR (BO) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15/X/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
AR CI IA NA
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IA NA Presidente
AR CI Giudice relatore
Valerio Guidarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1078/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato, difeso ed elett.te Controparte_1
domiciliato da/presso avv. VITTORIO RAVOT, per procura in atti;
RICORRENTE
contro
, nata a [...] l'[...], rappresentata, difesa ed elett.te domiciliata CP_2 da/presso avv. FERRO FEDERICA, giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili del matrimonio;
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 14/10/2025 come segue:
“-Affido condiviso della figlia minore Per_1
- Collocamento prevalente della minore presso la madre cui viene assegnata la già casa coniugale sita a Senigallia (AN) alla Via Guercino, n. 17;
- Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo un calendario di frequentazione libero, salvi gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e, in ogni caso, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 14:30 alla domenica alle 21:00; nella settimana in cui il weekend è di spettanza materno due pomeriggi infrasettimanali, tendenzialmente il martedì e il venerdì (con possibilità di variare tali giornate, a seconda dei turni lavorativi, con onere in capo al ricorrente di comunicare alla Controparte_1 resistente le eventuali variazioni con preavviso di almeno 24 ore) dalle 14:30 alle CP_2
21:00, con possibilità di pernottare una notte con la minore se il giorno successivo il turno lavorativo sarà pomeridiano;
nella settimana in cui il weekend è di spettanza paterno un pomeriggio infrasettimanale, tendenzialmente il martedì (con possibilità di variare tale giornata,
a seconda dei turni lavorativi, con onere in capo al ricorrente di comunicare alla Controparte_1 resistente le eventuali variazioni con preavviso di almeno 24 ore) dalle 14:30 alle CP_2
21:00, con possibilità di pernotto con la minore se il giorno successivo il turno lavorativo sarà pomeridiano;
durante il periodo natalizio 7 giorni [durante le vacanze natalizie], alternando, di anno in anno con la madre, il 25 dicembre e il I° gennaio;
durante le vacanze pasquali tre giorni, alternando, di anno in anno con la madre, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; durante le vacanza estive quindici giorni (anche non consecutivi), da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno;
il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà; ad anni alterni, il pomeriggio o la sera del compleanno della figlia, e le altre festività (25 aprile, I maggio, etc.);
- Il padre verserà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della minore la somma di Euro 500,00, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla resistente;
pagina 2 di 5 - Il padre parteciperà nella misura del 70% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore, ivi comprese quelle per l'eventuale ricorso alla babysitter nei casi di impegni lavorativi di entrambi i genitori (con un tetto massimo annuo di 170 ore, superato il quale ciascun genitore provvederà al pagamento diretto della baby-sitter di cui si avvarrà) e all'aiuto compiti, per il resto secondo il Protocollo vigente presso questo Tribunale;
- Spese di lite compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28/02/2024, , premesso di aver Controparte_1
contratto matrimonio con a AR (BO) il 31/05/2008, che dal matrimonio CP_2
è nata la figlia , e di essersi separato dalla resistente in virtù della sentenza n 1641 del Per_1
22/11/2023 del Tribunale di Ancona, ha chiesto pronunciarsi il divorzio alle condizioni ivi indicate.
2. si è costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata CP_2
l'11/06/2024, non opponendosi alla domanda di divorzio ma insistendo per l'accoglimento di condizioni difformi.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero, così messo in grado di intervenire.
4. All'udienza del 14/10/2025, all'esito della integrazione documentale afferente alle condizioni reddituali e patrimoniali del ricorrente, il Giudice ha formulato alle parti una proposta conciliativa alle condizioni in epigrafe riportate;
le parti hanno aderito a tale proposta, chiedendo che la causa venisse trattenuta in decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con sentenza n. 1641 del 22/11/2023, il
Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione dei coniugi.
pagina 3 di 5 Non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda congiunta delle parti.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
AR (BO) il 31/05/2008 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 5, parte 2, serie A dell'anno 2008.
6. Le condizioni di divorzio su cui le parti si sono accodate sono conformi alla loro situazione economica (quale emergente dalla documentazione versata in atti e raffrontata a quella risultante in sede di separazione) e corrispondenti agli interessi della figlia minore, in favore della quale è stato previsto un congruo contributo al mantenimento a carico del padre, quale genitore non collocatario, adeguato alle esigenze della minore stessa. Anche la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario appare rispettosa del canone della bigenitorialità, assicurando una costante frequentazione padre-figlia.
Non si ravvisa la necessità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., posto che, come appena visto, le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, e sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore;
inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto.
7. Le spese del procedimento sono compensate in virtù di espresso accordo tra le parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1
a AR (BO) il 31/05/2008 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del CP_2
suddetto Comune al n. 5, parte 2, serie A dell'anno 2008;
pagina 4 di 5 prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AR (BO) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15/X/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
AR CI IA NA
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