TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/04/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO Sezione Lavoro Il Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Codispoti, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 22 aprile 2025, ha dato lettura della seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa n. 353/2022 R.G. promossa da nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), residente a [...], C.F._1
elettivamente domiciliato in Castellalto, frazione Castelnuovo Vomano, Via
Nazionale 160, presso lo studio dell'Avv. Francesco Ulbar che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente CONTRO
Controparte_1
, C.F. , in persona del
[...] P.IVA_1
Dirigente di I fascia con incarico di funzione Dirigenziale di livello Generale di
Direttore Centrale della Direzione Centrale Prestazioni Economiche dell' , CP_1
rappresentato e difeso dagli Avvocati Luca Majorano e Piera di Sante ed elettivamente domiciliato in Teramo, via Francesco Franchi n. 37n virtù di procura alle liti in atti:
Resistente
Oggetto: prestazioni previdenziali – malattia professionale.
1 Conclusioni delle parti: come da note conclusive e come da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 1.03.2022 e ritualmente notificato, Parte_1
ha adito l'intestato Tribunale, al fine di sentir accogliere le seguenti
[...]
conclusioni: “Per i fatti e le ragioni spiegate in ricorso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'indennizzo/rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2,
D.Lgs. 38/2000, previa rideterminazione del grado complessivo del danno biologico con la precedente tecnopatia, per inabilità permanente da malattia professionale contratta in occasione e per effetto dell'attività lavorativa svolta come indicato nelle certificazioni mediche allegate e comunque ed in ogni caso che il ricorrente è affetto da inabilità permanente da malattia;
per l'effetto 2. condannare l' al pagamento dell'indennizzo ovvero alla costituzione CP_1 della rendita nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori e spese di legge.
3. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e con rifusione delle spese generali”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) che, fin dall'1/06/1990, lavora presso lo stabilimento industriale di Golden
Lady spa di Basciano, Contrada Salara, con le mansioni di addetto alla tessitura e addetto torcitura duplex in turni da 8 ore al giorno per 5 giorni a settimana;
b) che si occupa della gestione e della manutenzione di macchine di produzione, nello specifico della sostituzione bobine di filato del peso variabile tra i 2 e 8 Kg (in passato fino a 12 Kg), ripetendo tale operazione per 120 cicli durante il turno con durata di 90 secondi per ogni singolo ciclo, senza interruzione tra un ciclo e l'altro;
c) che le bobine si trovano ad un'altezza di circa 180 cm e la lavorazione viene svolta con le braccia sollevate e distese verso l'alto e con torsione del busto e che egli si occupa anche dello scarico dei tubotti e della loro sistemazione sui carrelli;
Pag. 2 di 7 d) che egli, avvertendo dolori ad entrambe le spalle, ha denunciato la malattia professionale all nel 2011 (n. 511651280) e nel 2016 (n. CP_1
514675739) (cfr. doc. n. 2 stampa riepilogativa ) con definizione CP_1
negativa e che, di recente, a causa dell'aggravarsi della sintomatologia dolorosa delle spalle (specialmente della destra), si è sottoposta a nuova ecografia con refertazione di: “alterazione ecostrutturale dei tendini componenti la cuffia dei rotatori da fenomeni tendinosici soprattutto a livelli del sovraspinoso- calcificazioni perinserzionali tronchitiche.
Artrosi acromion-claveari di discreta entità. Tenosivite del CLB” (cfr. doc.n.
3- esame eco);
e) che quest'ultimo accertamento diagnostico ha confermato che la genesi della malattia deriva dall'attività lavorativa svolta, in considerazione del fatto che egli – di un'età tale non giustificare la degenerazione della patologia di che trattasi - non è esposto ad altre attività extralavorative che possano aver originato la malattia;
f) che, in definitiva, egli ha contratto, a causa delle mansioni svolte nel tempo, una patologia degenerativa delle spalle, qualificabile quale malattia professionale derivante da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori denominata, dal D.P.R. n. 1124/1965, tendinite della spalla, del gomito, del polso, della mano” (lett. A);
g) che, pertanto, egli ha diritto al riconoscimento delle conseguenti prestazioni previdenziali.
Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si è costituito tempestivamente in giudizio l' , il quale ha chiesto il rigetto CP_1
della domanda formulata dalla parte ricorrente, evidenziando la mancanza di nesso causale tra la patologia lamentata e il rischio lavorativo cui il ricorrente è esposto.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, le prove orali ed è stata espletata la consulenza tecnica, affidata al dott. . Persona_1
Successivamente, la causa ha subito una serie di rinvii d'ufficio durante l'assenza della scrivente Giudice, per congedo straordinario di maternità.
Pag. 3 di 7 All'esito dell'odierna udienza, sostituita dalle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. – depositate solo dal ricorrente - la causa viene quindi decisa con la presente sentenza.
Ritiene il decidente che il ricorso sia infondato per i motivi che seguono.
1. Giova premettere che il d.lgs. n. 38/2000 ha previsto l'inclusione, nell'oggetto della tutela dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, del danno biologico subito dai soggetti assicurati.
Il legislatore ha così esteso la tutela anche al danno biologico CP_1
conseguente ad infortuni sul lavoro occorsi ed alle malattie professionali denunciate successivamente al 9.8.2000 (data di entrata in vigore del d.m.
12.7.2000, pubblicato sulla G.U. in data 25.7.2000). In particolare, la prestazione prevista indennizza il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16% e, sotto forma di rendita, quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
Il riconoscimento delle prestazioni previdenziali presuppone, evidentemente, che la patologia lamentata dal richiedente sia eziologicamente riconducibile all'attività lavorativa svolta (per l'ipotesi di malattia professionale) o all'infortunio di lavoro occorso.
2. Ora, passando al merito della causa, va osservato quante segue.
In sostanza, il ricorrente ha instaurato il giudizio per ottenere le prestazioni previdenziali alle quali, a suo avviso, avrebbe diritto per aver contratto una malattia dolorosa e degenerativa a carico delle spalle a causa dell'attività lavorativa svolta;
attività che, costringendolo a tenere le braccia sollevate per tenere le rocche e a sollevare pesi, implicherebbe un sovraccarico ai danni delle spalle.
Ciò posto, va anzitutto rilevato sotto il profilo fattuale che le risultanze dell'istruttoria orale hanno consentito di raggiungere la prova delle seguenti circostanze:
Pag. 4 di 7 a) la sostituzione delle rocche non rappresenta un movimento ripetitivo, come invece asserito dal ricorrente, in quanto la frequenza delle sostituzioni varia a seconda di quanto sono piene;
b) la rottura del filo, con conseguente necessità di infilare nuovamente il filo avviene molto più spesso della sostituzione delle rocche;
c) le rocche si trovano all'altezza della testa e, quindi, non occorre sollevare le braccia al di sopra delle spalle (cfr. processo verbale dell'udienza del
13/02/2023).
3. Dette circostanze sono state tenute in debito conto dal CTU il quale, effettuati i necessari accertamenti sulla persona del ricorrente ed esaminata la documentazione processuale, ha concluso che la patologia di cui è affetto il ricorrente (“sindrome da conflitto subacromiale con associata tendinopatia e rottura a livello della cuffia dei rotatori in particolare del sovraspinoso + tenosinovite del capo lungo del bicipite a carico della spalla destra e sinistra.”) non è attribuibile all'attività lavorativa.
Più nel dettaglio, il consulente ha evidenziato, in prima analisi, che l'azienda, in relazione all'elevata percentuale di assenteismo del ricorrente, ne ha stimato la presenza al lavoro in misura pari al 50% e ha precisato che, essendo il
[...]
invalido civile al 40%, il medesimo è stato assegnato a mansioni a Pt_1
basso indice di rischio per problematiche vertebrali.
In seconda analisi, tenendo conto anche di quanto riferito dai testimoni, il CTU, partendo dal presupposto che l'altezza delle rocche è di 180 cm e che l'altezza del ricorrente è di 185 cm, ha concluso che, certamente, l'attività di sostituzione delle rocche non è svolta al di sopra della testa con le braccia tese in alto - come riferito dal ricorrente - ma di fronte al viso. Il consulente officiato ha quindi evidenziato, sotto il profilo tecnico, l'assenza di movimenti ripetitivi e lo svolgimento, quale attività principale, della mansione di reinfilaggio, anziché di quella di sostituzione delle rocche.
Il CTU ha anche sottolineato che non è presente in atti una risonanza magnetica, avendo il ricorrente eseguito, in data 20.03.2024, un'ecografia (non presente
Pag. 5 di 7 peraltro tra gli atti processuali) che è un esame non oggettivo e non diagnostico come la risonanza magnetica.
Dunque, il CTU, sulla base di quanto finora sintetizzato, ha escluso il nesso di causalità tra la malattia denunciata e il rischio lavorativo (cfr. relazione peritale in atti).
Le risultanze della consulenza medico legale appaiono pienamente condivisibili, atteso che l'indagine peritale è stata eseguita correttamente e risulta immune da vizi di ordine logico e/o metodologico.
4. Quanto alle eccezioni mosse alla CTU dalla difesa del ricorrente, deve osservarsi quanto segue.
La difesa – ribadendo sostanzialmente quanto già affermato dal CTP in sede di osservazioni – ha evidenziato che il ricorrente eseguirebbe movimenti ripetitivi frequenti con le spalle, mantenendo posizioni incongrue con le braccia sollevate per tempi prolungati, tenendo con le mani pesi fino a 10 kg.
Dette eccezioni non sono fondate. Ed infatti, come già detto, anche l'istruttoria orale ha provato che il ricorrente, nello svolgimento delle operazioni di lavoro, non solleva le braccia in alto, ma le ferma all'altezza del viso. Inoltre, quanto ai pesi sollevati, i testimoni hanno riferito che le rocche possono pesare dai 2 ai 10 kg (quindi non pesano tutte 10 kg) e, come già sopra esposto, hanno chiarito che la sostituzione delle rocche non è ripetitiva, ma varia a seconda di quando le stesse si rompono.
Del resto, non appare superfluo al Giudicante evidenziare che non basta la prova della mera sussistenza di generici fattori di rischio nell'ambito dell'attività lavorativa, perché, ai fini del riconoscimento delle prestazioni previdenziali, occorre la prova della sussistenza del nesso di causalità tra determinati fattori di rischio e la patologia lamentata, prova che, nel caso di specie, non è stata raggiunta.
5. Le argomentazioni sin qui esposte conducono al rigetto del ricorso.
Le spese di lite non sono ripetibili, sussistendo in atti la dichiarazione reddituale ex art. 152 bis disp. att. c.p.c. inferiore ai limiti di legge.
Pag. 6 di 7 Di conseguenza, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto devono porsi a carico dell (cfr. tra le tante, Cassazione CP_1
civile sez. VI, 03/12/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 03/12/2019), n.31544; Cass. n.
17644/2016; prima ancora Cass. n. 4481 del 08/04/2000, n. 4589 del
06/05/1998, n. 2540 del 17/04/1980).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicate, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) spese irripetibili;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU già liquidate CP_1
con separato decreto.
Teramo, 22 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Silvia Codispoti
Pag. 7 di 7
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa n. 353/2022 R.G. promossa da nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), residente a [...], C.F._1
elettivamente domiciliato in Castellalto, frazione Castelnuovo Vomano, Via
Nazionale 160, presso lo studio dell'Avv. Francesco Ulbar che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente CONTRO
Controparte_1
, C.F. , in persona del
[...] P.IVA_1
Dirigente di I fascia con incarico di funzione Dirigenziale di livello Generale di
Direttore Centrale della Direzione Centrale Prestazioni Economiche dell' , CP_1
rappresentato e difeso dagli Avvocati Luca Majorano e Piera di Sante ed elettivamente domiciliato in Teramo, via Francesco Franchi n. 37n virtù di procura alle liti in atti:
Resistente
Oggetto: prestazioni previdenziali – malattia professionale.
1 Conclusioni delle parti: come da note conclusive e come da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 1.03.2022 e ritualmente notificato, Parte_1
ha adito l'intestato Tribunale, al fine di sentir accogliere le seguenti
[...]
conclusioni: “Per i fatti e le ragioni spiegate in ricorso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'indennizzo/rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2,
D.Lgs. 38/2000, previa rideterminazione del grado complessivo del danno biologico con la precedente tecnopatia, per inabilità permanente da malattia professionale contratta in occasione e per effetto dell'attività lavorativa svolta come indicato nelle certificazioni mediche allegate e comunque ed in ogni caso che il ricorrente è affetto da inabilità permanente da malattia;
per l'effetto 2. condannare l' al pagamento dell'indennizzo ovvero alla costituzione CP_1 della rendita nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori e spese di legge.
3. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e con rifusione delle spese generali”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) che, fin dall'1/06/1990, lavora presso lo stabilimento industriale di Golden
Lady spa di Basciano, Contrada Salara, con le mansioni di addetto alla tessitura e addetto torcitura duplex in turni da 8 ore al giorno per 5 giorni a settimana;
b) che si occupa della gestione e della manutenzione di macchine di produzione, nello specifico della sostituzione bobine di filato del peso variabile tra i 2 e 8 Kg (in passato fino a 12 Kg), ripetendo tale operazione per 120 cicli durante il turno con durata di 90 secondi per ogni singolo ciclo, senza interruzione tra un ciclo e l'altro;
c) che le bobine si trovano ad un'altezza di circa 180 cm e la lavorazione viene svolta con le braccia sollevate e distese verso l'alto e con torsione del busto e che egli si occupa anche dello scarico dei tubotti e della loro sistemazione sui carrelli;
Pag. 2 di 7 d) che egli, avvertendo dolori ad entrambe le spalle, ha denunciato la malattia professionale all nel 2011 (n. 511651280) e nel 2016 (n. CP_1
514675739) (cfr. doc. n. 2 stampa riepilogativa ) con definizione CP_1
negativa e che, di recente, a causa dell'aggravarsi della sintomatologia dolorosa delle spalle (specialmente della destra), si è sottoposta a nuova ecografia con refertazione di: “alterazione ecostrutturale dei tendini componenti la cuffia dei rotatori da fenomeni tendinosici soprattutto a livelli del sovraspinoso- calcificazioni perinserzionali tronchitiche.
Artrosi acromion-claveari di discreta entità. Tenosivite del CLB” (cfr. doc.n.
3- esame eco);
e) che quest'ultimo accertamento diagnostico ha confermato che la genesi della malattia deriva dall'attività lavorativa svolta, in considerazione del fatto che egli – di un'età tale non giustificare la degenerazione della patologia di che trattasi - non è esposto ad altre attività extralavorative che possano aver originato la malattia;
f) che, in definitiva, egli ha contratto, a causa delle mansioni svolte nel tempo, una patologia degenerativa delle spalle, qualificabile quale malattia professionale derivante da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori denominata, dal D.P.R. n. 1124/1965, tendinite della spalla, del gomito, del polso, della mano” (lett. A);
g) che, pertanto, egli ha diritto al riconoscimento delle conseguenti prestazioni previdenziali.
Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si è costituito tempestivamente in giudizio l' , il quale ha chiesto il rigetto CP_1
della domanda formulata dalla parte ricorrente, evidenziando la mancanza di nesso causale tra la patologia lamentata e il rischio lavorativo cui il ricorrente è esposto.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, le prove orali ed è stata espletata la consulenza tecnica, affidata al dott. . Persona_1
Successivamente, la causa ha subito una serie di rinvii d'ufficio durante l'assenza della scrivente Giudice, per congedo straordinario di maternità.
Pag. 3 di 7 All'esito dell'odierna udienza, sostituita dalle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. – depositate solo dal ricorrente - la causa viene quindi decisa con la presente sentenza.
Ritiene il decidente che il ricorso sia infondato per i motivi che seguono.
1. Giova premettere che il d.lgs. n. 38/2000 ha previsto l'inclusione, nell'oggetto della tutela dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, del danno biologico subito dai soggetti assicurati.
Il legislatore ha così esteso la tutela anche al danno biologico CP_1
conseguente ad infortuni sul lavoro occorsi ed alle malattie professionali denunciate successivamente al 9.8.2000 (data di entrata in vigore del d.m.
12.7.2000, pubblicato sulla G.U. in data 25.7.2000). In particolare, la prestazione prevista indennizza il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16% e, sotto forma di rendita, quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
Il riconoscimento delle prestazioni previdenziali presuppone, evidentemente, che la patologia lamentata dal richiedente sia eziologicamente riconducibile all'attività lavorativa svolta (per l'ipotesi di malattia professionale) o all'infortunio di lavoro occorso.
2. Ora, passando al merito della causa, va osservato quante segue.
In sostanza, il ricorrente ha instaurato il giudizio per ottenere le prestazioni previdenziali alle quali, a suo avviso, avrebbe diritto per aver contratto una malattia dolorosa e degenerativa a carico delle spalle a causa dell'attività lavorativa svolta;
attività che, costringendolo a tenere le braccia sollevate per tenere le rocche e a sollevare pesi, implicherebbe un sovraccarico ai danni delle spalle.
Ciò posto, va anzitutto rilevato sotto il profilo fattuale che le risultanze dell'istruttoria orale hanno consentito di raggiungere la prova delle seguenti circostanze:
Pag. 4 di 7 a) la sostituzione delle rocche non rappresenta un movimento ripetitivo, come invece asserito dal ricorrente, in quanto la frequenza delle sostituzioni varia a seconda di quanto sono piene;
b) la rottura del filo, con conseguente necessità di infilare nuovamente il filo avviene molto più spesso della sostituzione delle rocche;
c) le rocche si trovano all'altezza della testa e, quindi, non occorre sollevare le braccia al di sopra delle spalle (cfr. processo verbale dell'udienza del
13/02/2023).
3. Dette circostanze sono state tenute in debito conto dal CTU il quale, effettuati i necessari accertamenti sulla persona del ricorrente ed esaminata la documentazione processuale, ha concluso che la patologia di cui è affetto il ricorrente (“sindrome da conflitto subacromiale con associata tendinopatia e rottura a livello della cuffia dei rotatori in particolare del sovraspinoso + tenosinovite del capo lungo del bicipite a carico della spalla destra e sinistra.”) non è attribuibile all'attività lavorativa.
Più nel dettaglio, il consulente ha evidenziato, in prima analisi, che l'azienda, in relazione all'elevata percentuale di assenteismo del ricorrente, ne ha stimato la presenza al lavoro in misura pari al 50% e ha precisato che, essendo il
[...]
invalido civile al 40%, il medesimo è stato assegnato a mansioni a Pt_1
basso indice di rischio per problematiche vertebrali.
In seconda analisi, tenendo conto anche di quanto riferito dai testimoni, il CTU, partendo dal presupposto che l'altezza delle rocche è di 180 cm e che l'altezza del ricorrente è di 185 cm, ha concluso che, certamente, l'attività di sostituzione delle rocche non è svolta al di sopra della testa con le braccia tese in alto - come riferito dal ricorrente - ma di fronte al viso. Il consulente officiato ha quindi evidenziato, sotto il profilo tecnico, l'assenza di movimenti ripetitivi e lo svolgimento, quale attività principale, della mansione di reinfilaggio, anziché di quella di sostituzione delle rocche.
Il CTU ha anche sottolineato che non è presente in atti una risonanza magnetica, avendo il ricorrente eseguito, in data 20.03.2024, un'ecografia (non presente
Pag. 5 di 7 peraltro tra gli atti processuali) che è un esame non oggettivo e non diagnostico come la risonanza magnetica.
Dunque, il CTU, sulla base di quanto finora sintetizzato, ha escluso il nesso di causalità tra la malattia denunciata e il rischio lavorativo (cfr. relazione peritale in atti).
Le risultanze della consulenza medico legale appaiono pienamente condivisibili, atteso che l'indagine peritale è stata eseguita correttamente e risulta immune da vizi di ordine logico e/o metodologico.
4. Quanto alle eccezioni mosse alla CTU dalla difesa del ricorrente, deve osservarsi quanto segue.
La difesa – ribadendo sostanzialmente quanto già affermato dal CTP in sede di osservazioni – ha evidenziato che il ricorrente eseguirebbe movimenti ripetitivi frequenti con le spalle, mantenendo posizioni incongrue con le braccia sollevate per tempi prolungati, tenendo con le mani pesi fino a 10 kg.
Dette eccezioni non sono fondate. Ed infatti, come già detto, anche l'istruttoria orale ha provato che il ricorrente, nello svolgimento delle operazioni di lavoro, non solleva le braccia in alto, ma le ferma all'altezza del viso. Inoltre, quanto ai pesi sollevati, i testimoni hanno riferito che le rocche possono pesare dai 2 ai 10 kg (quindi non pesano tutte 10 kg) e, come già sopra esposto, hanno chiarito che la sostituzione delle rocche non è ripetitiva, ma varia a seconda di quando le stesse si rompono.
Del resto, non appare superfluo al Giudicante evidenziare che non basta la prova della mera sussistenza di generici fattori di rischio nell'ambito dell'attività lavorativa, perché, ai fini del riconoscimento delle prestazioni previdenziali, occorre la prova della sussistenza del nesso di causalità tra determinati fattori di rischio e la patologia lamentata, prova che, nel caso di specie, non è stata raggiunta.
5. Le argomentazioni sin qui esposte conducono al rigetto del ricorso.
Le spese di lite non sono ripetibili, sussistendo in atti la dichiarazione reddituale ex art. 152 bis disp. att. c.p.c. inferiore ai limiti di legge.
Pag. 6 di 7 Di conseguenza, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto devono porsi a carico dell (cfr. tra le tante, Cassazione CP_1
civile sez. VI, 03/12/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 03/12/2019), n.31544; Cass. n.
17644/2016; prima ancora Cass. n. 4481 del 08/04/2000, n. 4589 del
06/05/1998, n. 2540 del 17/04/1980).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicate, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) spese irripetibili;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU già liquidate CP_1
con separato decreto.
Teramo, 22 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Silvia Codispoti
Pag. 7 di 7