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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 23/01/2026, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 471/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALI ROBERTO, Presidente
DE MASELLIS LL, EL
LUCIANO DONATO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3597/2023 depositato il 27/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14229/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
21 e pubblicata il 13/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJTM001488 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Conclusioni della parte appellante: accogliere il ricorso in appello e per l'effetto annullare l'avviso di accertamento n. 250TJTM001488. Con vittoria delle spese e onorari del giudizio. In data 21 ottobre 2025 è stata depositata richiesta di estinzione del giudizio per rinunzia.
Conclusioni appellato Ufficio: il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 14229/2022, depositata il 13.12.2022, emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, di rigetto ( con compensazione delle spese) del ricorso dallo stesso proposto contro l'avviso di accertamento n. 250TJTM001488, EF annualità 2015, limitatamente alla presunta omessa dichiarazione relativa all'attività di lavoro svolta presso l'Ambasciata del Messico da cittadino messicano.
L'appellante censura la sentenza impugnata per:
1. Illogica e contraddittoria motivazione della sentenza appellata relativamente all'errata applicazione della Convenzione bilaterale Ocse tra Italia e Messico, ex art.19. Nulla è dovuto dal cittadino messicano sui redditi percepiti in Ambasciata estera;
1.b Errata valutazione relativa alla residenza e cittadinanza dell'appellante Nuova produzione documentale che attesta l'esistenza di permessi di soggiorno temporanei per ragioni di lavoro presso l'ambasciata.
2. Omessa motivazione della sentenza appellata relativamente alla mancata applicazione dell'art. 4 del D.p.r. Legge n. 601/73. Nulla è dovuto dal cittadino messicano sui redditi percepiti in Ambasciata estera.
3. Violazione, errata e contraddittoria interpretazione e mancata applicazione della Convenzione di Vienna che prevede l'esenzione dall'imposta degli impiegati consolari e ambasciate estere in Italia.
L'appellato Ufficio si è costituito ed ha depositato controdeduzioni in cui rappresenta che il cittadino messicano persona fisica residente in Italia e percettore di redditi dal Consolato del Messico per servizi resi in Italia
(luogo di esecuzione dell'attività lavorativa) a favore dello stesso Consolato, è soggetto a imposizione fiscale
EF in Italia, laddove non abbia acquisito la residenza solo in funzione della prestazione lavorativa a favore del Consolato, ma per altre ragioni e motivi. E' pacifico e documentale che il ricorrente non sia un 'funzionario consolare' né risultano accordate a suo favore particolari o specifiche immunità fiscali dallo Stato del Messico.
In data 21 ottobre 2025 l'appellante ha depositato atto di rinunzia al ricorso in appello.
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
L'appellante ha depositato atto di rinunzia agli atti di giudizio n. RG. 3597/2023 contro l'Agenzia delle Entrate
e ha chiesto la declaratoria di estinzione del processo, evidenziando la mancanza di interesse ad agire giudizialmente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate alla luce di quanto rappresentato dall'amministrazione.
Alla luce dell'intervenuta rinunzia sussistono adeguate ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
a) Dichiara estinto il giudizio;
b) spese compensate.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALI ROBERTO, Presidente
DE MASELLIS LL, EL
LUCIANO DONATO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3597/2023 depositato il 27/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14229/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
21 e pubblicata il 13/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJTM001488 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Conclusioni della parte appellante: accogliere il ricorso in appello e per l'effetto annullare l'avviso di accertamento n. 250TJTM001488. Con vittoria delle spese e onorari del giudizio. In data 21 ottobre 2025 è stata depositata richiesta di estinzione del giudizio per rinunzia.
Conclusioni appellato Ufficio: il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 14229/2022, depositata il 13.12.2022, emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, di rigetto ( con compensazione delle spese) del ricorso dallo stesso proposto contro l'avviso di accertamento n. 250TJTM001488, EF annualità 2015, limitatamente alla presunta omessa dichiarazione relativa all'attività di lavoro svolta presso l'Ambasciata del Messico da cittadino messicano.
L'appellante censura la sentenza impugnata per:
1. Illogica e contraddittoria motivazione della sentenza appellata relativamente all'errata applicazione della Convenzione bilaterale Ocse tra Italia e Messico, ex art.19. Nulla è dovuto dal cittadino messicano sui redditi percepiti in Ambasciata estera;
1.b Errata valutazione relativa alla residenza e cittadinanza dell'appellante Nuova produzione documentale che attesta l'esistenza di permessi di soggiorno temporanei per ragioni di lavoro presso l'ambasciata.
2. Omessa motivazione della sentenza appellata relativamente alla mancata applicazione dell'art. 4 del D.p.r. Legge n. 601/73. Nulla è dovuto dal cittadino messicano sui redditi percepiti in Ambasciata estera.
3. Violazione, errata e contraddittoria interpretazione e mancata applicazione della Convenzione di Vienna che prevede l'esenzione dall'imposta degli impiegati consolari e ambasciate estere in Italia.
L'appellato Ufficio si è costituito ed ha depositato controdeduzioni in cui rappresenta che il cittadino messicano persona fisica residente in Italia e percettore di redditi dal Consolato del Messico per servizi resi in Italia
(luogo di esecuzione dell'attività lavorativa) a favore dello stesso Consolato, è soggetto a imposizione fiscale
EF in Italia, laddove non abbia acquisito la residenza solo in funzione della prestazione lavorativa a favore del Consolato, ma per altre ragioni e motivi. E' pacifico e documentale che il ricorrente non sia un 'funzionario consolare' né risultano accordate a suo favore particolari o specifiche immunità fiscali dallo Stato del Messico.
In data 21 ottobre 2025 l'appellante ha depositato atto di rinunzia al ricorso in appello.
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
L'appellante ha depositato atto di rinunzia agli atti di giudizio n. RG. 3597/2023 contro l'Agenzia delle Entrate
e ha chiesto la declaratoria di estinzione del processo, evidenziando la mancanza di interesse ad agire giudizialmente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate alla luce di quanto rappresentato dall'amministrazione.
Alla luce dell'intervenuta rinunzia sussistono adeguate ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
a) Dichiara estinto il giudizio;
b) spese compensate.