Rigetto
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 30/05/2025, n. 4719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4719 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 04719/2025REG.PROV.COLL.
N. 00361/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 361 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Poli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Velletri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorella Karbon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Dirigente Ufficio Suap del Comune di Velletri, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 11159/2024;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Velletri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il Cons. Francesca Picardi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-OMISSIS- ha impugnato il provvedimento, notificatogli in data 7 giugno 2019, con cui il Comune di Velletri gli ha ordinato la cessazione immediata dell’attività artigianale di taglio dei boschi e segaggione di legname in -OMISSIS-, in quanto esercitata in un immobile privo della conformazione abusiva richiesta dalla legge, in cui sono stati rilevati abusi edilizi oggetto di ordinanza di demolizione e di sequestro preventivo. In particolare il ricorrente ha dedotto 1) l’omessa notifica del provvedimento presupposto (ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-); 2) il difetto di motivazione, dei presupposti legali, del giusto procedimento, oltre che la violazione del principio di leale collaborazione; 3) l’eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, oltre all’illogicità e contraddittorietà, visto che il P.m. ha autorizzato l’accesso all’area in sequestro per la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, attività per cui è stata presentata la s.c.i.a.
2. Il T.a.r. ha rigettato il ricorso, rilevando che il provvedimento, esaustivamente motivato, trova il suo presupposto nel carattere abusivo dei manufatti, confermato dalla presentazione da parte dello stesso ricorrente della s.c.i.a. per la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, e non nella precedente notifica dell’ordine di demolizione (notifica, comunque, provata dal Comune).
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’originario ricorrente deducendo la violazione degli artt. 88, secondo comma, lett. d, e 105 c.p.a. e la mancata applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, essendo la sentenza impugnata del tutto carente della motivazione, mancando la prova della notifica dell’ordine di demolizione, stante il difetto della relata negativa e l’omesso deposito degli avvisi di spedizione e ricezione (ordine di demolizione, che è atto presupposto del provvedimento impugnato), oltre che la motivazione del provvedimento, viziato per travisamento dei fatti, in quanto l’ordine di cessazione dell’attività non trova più ragione di essere dopo il ripristino dello stato dei luoghi, la cui s.c.i.a. è stata presentata già nel marzo 2019. L’appellante ha, quindi, concluso in via principale per la rimessione del giudizio al giudice di primo grado ed in via subordinata per la riforma della sentenza impugnata e l’accoglimento del ricorso
4. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
5. All’udienza del 29 maggio 2025 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
6. L’appello è destituito di fondamento.
In primo luogo, la sentenza impugnata risulta congruamente motivata, in quanto sono, sia pure sinteticamente, esposte le circostanze di fatto e le argomentazioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Più precisamente, ad avviso del giudice di primo grado, il provvedimento è congruamente motivato (nello stesso si legge, difatti, che “l'attività in oggetto non può essere legittimamente esercitata in quanto svolta in un immobile che non ha la conformazione urbanistica richiesta dalla legge”) ed è fondato sul carattere abusivo degli immobili (carattere abusivo degli immobili che è pacifico, anche alla luce della successiva segnalazione certificata di inizio attività, presentata dal ricorrente e dal coniuge) e non sul precedente ordine di demolizione, di cui, comunque, è stata accertata la notifica.
La ratio decidendi della sentenza (irrilevanza della notifica del precedente ordine di demolizione) risulta corretta, in quanto non vi è alcun rapporto di presupposizione/conseguenzialità giuridica tra l’ordine di demolizione dei manufatti abusivi e l’ordine di cessazione dell’attività, trovando quest’ultimo il suo fondamento non nel precedente provvedimento, ma piuttosto nell’accertata impossibilità di svolgere l’attività in immobili non urbanisticamente conformi. Dall’individuazione della ratio decidendi deriva, peraltro, l’inammissibilità dei profili della censura relativi alla ritualità della notifica dell’ordine di demolizione, posto che il relativo accertamento, contenuto nella sentenza, integra un mero obiter dictum (cfr. in proposito Cass., Sez. 5, 24 gennaio 2025, n. 1770, secondo cui le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta sono inammissibili per difetto di interesse, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione).
Infine, ad integrazione della motivazione della sentenza impugnata, deve aggiungersi che la regolarizzazione dell’immobile è successiva all’adozione (marzo 2019) ed alla notificazione (giugno 2019) del provvedimento impugnato, risalendo l’ultimazione dei lavori, come da documentazione prodotta dallo stesso ricorrente, solo al luglio 2019, per cui non può incidere sulla sua legittimità.
7. In conclusione, l’appello va rigettato.
Le spese vanno compensate, tenuto conto della regolarizzazione dell’immobile, avvenuta successivamente all’adozione del provvedimento.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Picardi | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO
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