Articolo 5 della Legge 15 novembre 1986, n. 768
Articolo 4Articolo 6
Versione
23 novembre 1986
Art. 5. 1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, decadono dalla iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori le imprese iscritte che risultino non aver corrisposto per un periodo superiore agli anni due la tassa di concessione governativa di cui all' articolo 16 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 .
2. La decadenza e' dichiarata con provvedimento motivato dal comitato centrale per l'albo nazionale dei costruttori di cui all' articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 , su segnalazione periodicamente fornita dall'ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti del Ministero dei lavori pubblici. Note all'art. 5, comma 1:
- Il testo dell' art. 16 della legge n. 57/1962 , come modificato dall' art. 8 della legge n. 203/1965 , e' il seguente:
"Art. 16. (Tassa di iscrizione). - L'iscrizione nell'albo e' subordinata al pagamento di una tassa di iscrizione annuale nella misura seguente:
per la classifica di cui all'art. 5:

1) fino a L. 15.000.000. . . . . . . . . . . . . . L. 4.000 2) fino a 25.000.000. . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 3) fino a 50.000.000. . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000 4) fino a 100.000.000 . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 5) fino a 250.000.000 . . . . . . . . . . . . . . L. 25.000 6) fino a 500.000.000 . . . . . . . . . . . . . . L. 30.000 7) fino a 1.000.000.000 . . . . . . . . . . . . . L. 40.000 8) fino a 2.500.00000 . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 9) fino a 5.000.000.000 . . . . . . . . . . . . . L. 60.000 10) oltre a 5.000.000.000 . . . . . . . . . . . . L. 70.000
Qualora un'impresa sia iscritta per piu' categorie o sottocategorie, la tassa e' commisurata all'ammontare piu' alto fra quelli delle singole categorie o sottocategorie per le quali il costruttore e' iscritto.
Entro il 31 dicembre di ogni anno gli iscritti debbono far pervenire al comitato centrale la quietanza dell'eseguito pagamento della tassa di iscrizione per l'anno successivo.
Per ottenere la cancellazione dall'albo, gli iscritti sono tenuti a presentare, entro il 31 dicembre, domanda in carta libera, di cancellazione da effettuarsi per l'anno successivo".
Si segnala che il n. 119 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 , sulla disciplina delle tasse sulle concessioni governative, nel richiamare espressamente la legge n. 57/1962 , prevede, per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, il pagamento di una tassa di rilascio e di una tassa annuale, fissate attualmente nella misura di L. 200.000, senza peraltro tenere conto della classifica secondo l'importo per la quale i costruttori sono iscritti nell'albo.
- Il testo dell' art. 6 della legge n. 57/1962 e' riportato alla precedente nota all'art. 3.
Entrata in vigore il 23 novembre 1986
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente