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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/03/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3381/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CONTI Parte_1 P.IVA_1
LEOPOLDO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MENGATO
ANTONELLO
Contro
(C.F. ), con l'avv. MINGIONE MARCO Controparte_1 P.IVA_2
MARIA
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 13.11.2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28.02.2023, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il precetto notificatole in data 1.03.2022, con cui le aveva Controparte_1
1 intimato il pagamento della somma di euro 6.284,62 sulla scorta della sentenza del
Tribunale di Marsala n. 617/2021, resa a conclusione del giudizio n. RG 1081/2019.
A sostegno dell'opposizione, – premettendo di aver già provveduto al Parte_1
pagamento della somma intimata al solo fine di evitare la procedura esecutiva e con riserva di ripetizione – ha dedotto: l'inesistenza del titolo esecutivo, non potendosi ritenere le somme oggetto di pignoramento assegnate per effetto della sentenza del Tribunale di
Marsala n. 617/2021, la quale ha annullato l'ordinanza del GE di estinzione della procedura esecutiva n. 640/2018 e disposto l'assegnazione del credito ivi pignorato alla creditrice procedente, senza condannare a pagare somme, e non avendo l'opposta Parte_1
provveduto tempestivamente a riassumere il giudizio esecutivo per ottenere l'emissione dell'ordinanza di assegnazione dal GE;
l'inesistenza dell'asserito credito, non avendo il debitore ceduto provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto e non essendo dunque la banca tenuta al pagamento di alcuna somma in esecuzione della sentenza del Tribunale di
Marsala n. 617/2021, salvo al più l'importo di euro 1647,80 già versato in favore del creditore pignorante.
Ha, pertanto, concluso, chiedendo di accertare l'intervenuta estinzione della procedura esecutiva del Tribunale di Marsala n. 640/2018 e la natura dichiarativa della sentenza n.
617/2021 e, conseguentemente, di dichiarare la nullità o l'inefficacia o annullare o revocare l'atto di precetto oggi opposto;
in subordine, di accertare il corretto adempimento di
[...]
alla sentenza n. 617/2021 e di dichiarare la nullità o l'inefficacia o annullare o Pt_1
revocare l'atto di precetto oggi opposto per inesistenza del credito azionato, con conseguente condanna di controparte alla restituzione della somma di euro 6.284,62.
2 Nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
dell'opposizione a precetto di controparte in quanto fondata sul contenuto del titolo esecutivo di carattere giudiziale, peraltro passato in giudicato;
l'infondatezza della stessa in ordine alla asserita inesistenza del titolo esecutivo per mancata riassunzione del procedimento esecutivo n. RGE 640/2018, mai essendo stato lo stesso sospeso;
l'infondatezza dell'opposizione anche in punto di asserita inesistenza del credito, non potendo controparte sollevare contestazioni afferenti al merito della pretesa creditoria,
ancora una volta in quanto portata da un titolo giudiziale divenuto definitivo.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2024, con rinuncia espressa delle parti ai termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
In via di principio, va ricordato che “in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base
a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a
fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle
di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione” (cfr. Cass. n.
22090/2021).
Il precetto notificato da a in data 1.03.2022 si fonda Controparte_1 Parte_1
sulla sentenza del Tribunale di Marsala n. 617/2021, la quale in dispositivo ha annullato l'ordinanza del G.E. di estinzione della procedura n. 640/2018 R.G.E. del 22.02.2019 ed ha disposto l'assegnazione del credito ivi pignorato alla creditrice procedente.
Ogni censura relativa a tale ultimo provvedimento appare ormai preclusa, tenuto conto che non è contestato il fatto che si tratti di sentenza passata in giudicato.
3 Né può ritenersi che la mancata riassunzione della procedura avanti al GE nel termine di cui all'art. 627 cpc abbia determinato l'“estinzione della procedura e di qualsivoglia
pretesa da essa derivante”, così come invece sostenuto da con l'odierna Parte_1
opposizione, posto che – a prescindere da ogni valutazione sulla correttezza o meno della sentenza n. 617/2021, peraltro preclusa in questa sede – il giudice del merito ha direttamente disposto l'assegnazione del credito pignorato alla creditrice procedente, la quale, dunque, non aveva alcun interesse a riassumere avanti al GE una procedura esecutiva che oltretutto nemmeno era stata formalmente sospesa, per ottenere analogo provvedimento.
Tanto più che con il provvedimento di assegnazione si assiste al trasferimento, ad appannaggio del creditore assegnatario, della titolarità di un diritto di credito facente capo al debitore esecutato e non, invece, l'immediata condanna del debitor debitoris al pagamento di una somma di denaro.
Sarebbe, dunque, stato onere del terzo pignorato impugnare il predetto provvedimento con gli strumenti offerti dall'ordinamento, laddove ritenuto errato.
Del pari, le argomentazioni poste da a sostegno della eccezione di asserita Parte_1
inesistenza del credito sono già state spese dalla predetta nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi instaurato da ed integralmente disattese dal giudice Controparte_1
investito della questione, il quale ha concluso per l'assegnazione dell'intero credito pignorato, in ragione della non necessaria esigibilità dello stesso ai fini dell'assegnazione al creditore procedente.
4 Anche con riferimento a tale ultimo aspetto vale ricordare che ogni questione relativa alla corretta formazione del titolo esecutivo di formazione giudiziale va fatta valere con i relativi mezzi di impugnazione, da proporre con riguardo al provvedimento giurisdizionale stesso, e non può essere fatta valere in sede di opposizione all'esecuzione (cfr. Cass. n.
22090/2021).
Al rigetto dell'opposizione consegue la condanna di al pagamento delle Parte_1
spese di lite.
Non ricorrono, invece, i presupposti per la condanna di ex art. 96 cpc. Parte_1
L'azione esperita può, infatti, considerarsi temeraria solo allorquando, oltre ad essere erronea in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali, non essendo in alcun modo sufficiente quindi la mera infondatezza della domanda, come nel caso di specie (cfr. Cass. 26.06.2007 n° 14789).
PQM
Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
condanna al pagamento in favore di delle spese di Pt_1 Pt_1 Controparte_1
lite, che liquida in euro 3387,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Venezia, 10 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Ivana Morandin
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CONTI Parte_1 P.IVA_1
LEOPOLDO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MENGATO
ANTONELLO
Contro
(C.F. ), con l'avv. MINGIONE MARCO Controparte_1 P.IVA_2
MARIA
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 13.11.2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28.02.2023, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il precetto notificatole in data 1.03.2022, con cui le aveva Controparte_1
1 intimato il pagamento della somma di euro 6.284,62 sulla scorta della sentenza del
Tribunale di Marsala n. 617/2021, resa a conclusione del giudizio n. RG 1081/2019.
A sostegno dell'opposizione, – premettendo di aver già provveduto al Parte_1
pagamento della somma intimata al solo fine di evitare la procedura esecutiva e con riserva di ripetizione – ha dedotto: l'inesistenza del titolo esecutivo, non potendosi ritenere le somme oggetto di pignoramento assegnate per effetto della sentenza del Tribunale di
Marsala n. 617/2021, la quale ha annullato l'ordinanza del GE di estinzione della procedura esecutiva n. 640/2018 e disposto l'assegnazione del credito ivi pignorato alla creditrice procedente, senza condannare a pagare somme, e non avendo l'opposta Parte_1
provveduto tempestivamente a riassumere il giudizio esecutivo per ottenere l'emissione dell'ordinanza di assegnazione dal GE;
l'inesistenza dell'asserito credito, non avendo il debitore ceduto provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto e non essendo dunque la banca tenuta al pagamento di alcuna somma in esecuzione della sentenza del Tribunale di
Marsala n. 617/2021, salvo al più l'importo di euro 1647,80 già versato in favore del creditore pignorante.
Ha, pertanto, concluso, chiedendo di accertare l'intervenuta estinzione della procedura esecutiva del Tribunale di Marsala n. 640/2018 e la natura dichiarativa della sentenza n.
617/2021 e, conseguentemente, di dichiarare la nullità o l'inefficacia o annullare o revocare l'atto di precetto oggi opposto;
in subordine, di accertare il corretto adempimento di
[...]
alla sentenza n. 617/2021 e di dichiarare la nullità o l'inefficacia o annullare o Pt_1
revocare l'atto di precetto oggi opposto per inesistenza del credito azionato, con conseguente condanna di controparte alla restituzione della somma di euro 6.284,62.
2 Nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
dell'opposizione a precetto di controparte in quanto fondata sul contenuto del titolo esecutivo di carattere giudiziale, peraltro passato in giudicato;
l'infondatezza della stessa in ordine alla asserita inesistenza del titolo esecutivo per mancata riassunzione del procedimento esecutivo n. RGE 640/2018, mai essendo stato lo stesso sospeso;
l'infondatezza dell'opposizione anche in punto di asserita inesistenza del credito, non potendo controparte sollevare contestazioni afferenti al merito della pretesa creditoria,
ancora una volta in quanto portata da un titolo giudiziale divenuto definitivo.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2024, con rinuncia espressa delle parti ai termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
In via di principio, va ricordato che “in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base
a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a
fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle
di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione” (cfr. Cass. n.
22090/2021).
Il precetto notificato da a in data 1.03.2022 si fonda Controparte_1 Parte_1
sulla sentenza del Tribunale di Marsala n. 617/2021, la quale in dispositivo ha annullato l'ordinanza del G.E. di estinzione della procedura n. 640/2018 R.G.E. del 22.02.2019 ed ha disposto l'assegnazione del credito ivi pignorato alla creditrice procedente.
Ogni censura relativa a tale ultimo provvedimento appare ormai preclusa, tenuto conto che non è contestato il fatto che si tratti di sentenza passata in giudicato.
3 Né può ritenersi che la mancata riassunzione della procedura avanti al GE nel termine di cui all'art. 627 cpc abbia determinato l'“estinzione della procedura e di qualsivoglia
pretesa da essa derivante”, così come invece sostenuto da con l'odierna Parte_1
opposizione, posto che – a prescindere da ogni valutazione sulla correttezza o meno della sentenza n. 617/2021, peraltro preclusa in questa sede – il giudice del merito ha direttamente disposto l'assegnazione del credito pignorato alla creditrice procedente, la quale, dunque, non aveva alcun interesse a riassumere avanti al GE una procedura esecutiva che oltretutto nemmeno era stata formalmente sospesa, per ottenere analogo provvedimento.
Tanto più che con il provvedimento di assegnazione si assiste al trasferimento, ad appannaggio del creditore assegnatario, della titolarità di un diritto di credito facente capo al debitore esecutato e non, invece, l'immediata condanna del debitor debitoris al pagamento di una somma di denaro.
Sarebbe, dunque, stato onere del terzo pignorato impugnare il predetto provvedimento con gli strumenti offerti dall'ordinamento, laddove ritenuto errato.
Del pari, le argomentazioni poste da a sostegno della eccezione di asserita Parte_1
inesistenza del credito sono già state spese dalla predetta nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi instaurato da ed integralmente disattese dal giudice Controparte_1
investito della questione, il quale ha concluso per l'assegnazione dell'intero credito pignorato, in ragione della non necessaria esigibilità dello stesso ai fini dell'assegnazione al creditore procedente.
4 Anche con riferimento a tale ultimo aspetto vale ricordare che ogni questione relativa alla corretta formazione del titolo esecutivo di formazione giudiziale va fatta valere con i relativi mezzi di impugnazione, da proporre con riguardo al provvedimento giurisdizionale stesso, e non può essere fatta valere in sede di opposizione all'esecuzione (cfr. Cass. n.
22090/2021).
Al rigetto dell'opposizione consegue la condanna di al pagamento delle Parte_1
spese di lite.
Non ricorrono, invece, i presupposti per la condanna di ex art. 96 cpc. Parte_1
L'azione esperita può, infatti, considerarsi temeraria solo allorquando, oltre ad essere erronea in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali, non essendo in alcun modo sufficiente quindi la mera infondatezza della domanda, come nel caso di specie (cfr. Cass. 26.06.2007 n° 14789).
PQM
Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
condanna al pagamento in favore di delle spese di Pt_1 Pt_1 Controparte_1
lite, che liquida in euro 3387,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Venezia, 10 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Ivana Morandin
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