Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/05/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
in persona del Giudice dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 753/2024 R.G., vertente
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Ivan Paladini
-ATTRICE-
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Carrea
NONCHÉ
Controparte_2
[...]
rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
-CONVENUTI-
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni: come da note ex art. 189 comma primo n. 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- premesso “che in data 8 gennaio 2024 ha ricevuto la notifica dell'intimazione di Parte_1
pagamento n. 01920239010560344000 che riporta nel dettaglio le cartelle di pagamento n.
01920170011036073 e n. 01920180003001462 per un importo di euro 60.210,05”, “che le cartelle esattoriali sopra riportate non sono mai state ritualmente notificate e sono soggette a decadenza”, “che
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“limitatamente a quella avente ad oggetto fondo vittime mafia estorsioni ed usura ON SP , ed i ruoli sottesi”, ha proposto opposizione per i seguenti “motivi di diritto”:
1) Illegittimità delle cartelle di pagamento in virtù della irrituale ed inesistente notifica. L'attrice non
ha mai ricevuto la rituale notifica delle cartelle esattoriale opposte.
2) Illegittimità delle cartelle di pagamento in virtù di intervenuta decadenza. I titoli opposti, stante
l'irritualità della notifica sono soggetti a decadenza.
3) Illegittimità delle cartelle di pagamento in virtù della omessa notifica dell'atto prodromico. I titoli
opposti, stante l'irritualità della notifica dell'atto presupposto, sono illegittimi per mancanza dì di
un valido titolo, che ottemperi alla valida formazione del procedimento.
Ha quindi citato in giudizio chiedendo di “accertare e dichiarare Controparte_1
l'illegittimità delle stesse stante per l'irritualità della loro notifica, l'intervenuta decorrenza del termine di decadenza e la omessa notifica del titolo presupposto”.
, costituitasi in giudizio, si è costituita in giudizio chiedendo nel Controparte_1
merito il rigetto dell'opposizione. Secondo parte convenuta, “dalla disamina delle relate che si producono emerge che:
a) quanto alla cartella n. 01920170011036073, stante la temporanea assenza del destinatario e delle altre persone abilitate alla ricezione, la notificazione è stata effettuata dall'ufficiale della riscossione ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., mediante deposito dell'atto presso la casa comunale, affissione di un avviso di tale deposito alla porta dell'abitazione del destinatario, invio al destinatario della prescritta raccomandata “informativa”, con avviso di ricevimento;
b) Quanto alla cartella n. 01920180003001462, l'atto è stato notificato addirittura a mani dell'attrice.
A ciò si aggiunga che, con riferimento a tali atti, l'attrice ha altresì ricevuto la notifica:
- Dell'avviso di intimazione n. 01920199008013331000 in data 8 febbraio 2020;
- Dell'avviso di intimazione n. 01920229000704785000 in data 25 marzo 2022;
- Del pignoramento crediti verso terzi n. 0198420220003004001 in data 14 novembre 2022.
2 Ne consegue l'evidente infondatezza dell'eccezione proposta anche in riferimento all'asserita decadenza, all'evidenza non maturata”.
“In ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo,
nonché all'illegittimità dello stesso”, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, “in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione”.
Previamente autorizzata, ha quindi chiamato in giudizio il
[...]
, che si è costituito in giudizio chiedendo Controparte_2
il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione è infondata e deve quindi essere rigettata, posto che l'attrice non ha dedotto alcunché
in ordine al contenuto della documentazione prodotta dalla parte convenuta, che comprova l'avvenuta notificazione sia delle due cartelle di pagamento oggetto di causa che degli atti presupposti (docc. da
4 a 14 prodotti da ). Controparte_1
L'attrice, dopo la costituzione in giudizio delle parti convenute, non ha infatti depositato alcuna memoria ma soltanto due brevissime note di trattazione scritta contenenti le sole conclusioni, e infine ha omesso il deposito della comparsa conclusionale.
Peraltro, nella nota di trattazione depositata in data 25 novembre 2024 si legge: “in via preliminare rigettare l'atto di appello poiché inammissibile ed infondato”.
Al rigetto delle domande dell'attrice consegue la condanna di quest'ultima al rimborso delle spese di lite, liquidate come da dispositivo ai valori medi con riferimento al valore della causa con esclusione della fase istruttoria (la quale “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”, ai sensi dell'art. 4 comma quinto lettera c del decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo
2014 n. 55).
La palese infondatezza delle domande dell'attrice determina altresì l'applicazione dell'ipotesi sanzionatoria prevista dal terzo comma dell'art. 96 del codice di procedura civile, diretta a sanzionare la parte che ha abusato del processo con una fattispecie che assolve, appunto, a funzioni sia
3 sanzionatorie che risarcitorie, che vengono perseguite con l'officiosità della condanna, anche in assenza di prova del danno effettivo.
La condanna ex art. 96 comma terzo c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza,
configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 commi primo e secondo c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. civ., sez. VI, 24 settembre 2020 n. 20018).
La somma dovuta a tale titolo viene quantificata in euro 1.000,00 per ciascuna delle parti convenute.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
rigetta le domande dell'attrice e condanna la stessa al rimborso, in favore di ciascuna parte convenuta,
delle spese di lite, liquidate in euro 3.397,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 comma secondo D.M. 10 marzo 2014 n. 55 nella misura del 15% del compenso e accessori di legge, nonché al pagamento della somma di euro 1.000,00 per ciascuna parte convenuta ai sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c.
Così deciso in Bergamo, il 5 maggio 2025.
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA)
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