Sentenza breve 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 18/03/2026, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00618/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00406/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 406 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Mason, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Prefettura di Venezia, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione,
del provvedimento del Prefetto di Venezia prot-OMISSIS-del 22 maggio 2025, notificato in data 12 dicembre 2025, con il quale è stata disposta la revoca delle misure di accoglienza, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. AM De AZ e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Sentita la stessa parte ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, entrato in Italia il 12 settembre 2023, presentava domanda di protezione internazionale evidenziando di trovarsi in stato di indigenza, ragion per cui veniva ammesso in un centro di accoglienza straordinario.
La sera del 17 maggio 2025 il ricorrente non riusciva a rientrare presso la struttura di accoglienza, nella quale tornava il giorno successivo (18 maggio 2025) continuando a soggiornarvi ininterrottamente.
In conseguenza di tale episodio, comunicato dall’ente gestore del centro di accoglienza, la Prefettura emanava il provvedimento prot-OMISSIS-del 22 maggio 2025, notificato il 12 dicembre 2025, con il quale disponeva la revoca della misura di accoglienza. Detto provvedimento (richiamata la menzionata comunicazione dell’ente gestore) indicava che la revoca era stata disposta in quanto il comportamento tenuto dal ricorrente – cui era imputato di essersi « allontanato volontariamente dalla struttura rendendosi irreperibile » – costituisce ex artt. 13 e 23, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142 del 2015 « motivo espressamente indicato dalla normativa legittimante alla revoca della misura di accoglienza disposte », tanto da porsi in termini di atto dovuto che rende non necessarie le comunicazioni previste dagli artt. 7 e 10-bis legge n. 241 del 1990 (comunicazioni ritenute in ogni caso non effettuabili « per la volontaria irreperibilità dell’interessato »).
2. Il ricorrente è insorto avverso il provvedimento prefettizio chiedendone l’annullamento – previa adozione di misure cautelari – sulla base di due motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 7, 10 e 10-bis legge n. 241 del 1990, lamentando la mancata comunicazione di avvio del procedimento, affermando che tale omissione impedisce al soggetto di partecipare al procedimento e quindi di svolgere una prima difesa stragiudiziale delle proprie ragioni. Il ricorrente ha inoltre confutato quanto sostenuto dall’Amministrazione per giustificare l’omessa comunicazione di avvio, sostenendo che: a) il provvedimento impugnato non presenta natura vincolata, poiché dal tenore dell’art. 23, comma 2-bis, d.lgs. n.142 del 2015 si evince la natura discrezionale del potere attribuito all’Amministrazione; b) egli non si era reso irreperibile avendo continuato a soggiornare regolarmente nella struttura di accoglienza.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente – ribadito di non avere abbandonato il centro e di non essersi reso irreperibile – ha dedotto la violazione dell’art. 23 d.lgs. n.142 del 2015, rilevando che: a) la revoca delle misure di accoglienza può essere disposta nelle sole tassative ipotesi tratteggiate nella norma, fra le quali non figura l’assenza di poche ore; b) le misure sanzionatorie previste sempre nella citata norma devono essere adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente.
3. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio, malgrado la ritualità della notifica del ricorso.
4. Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso in ordine alla possibile decisione della controversia in forma semplificata.
5. Preliminarmente il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ricorrendo tutte le condizioni ivi previste.
6. Nel merito, il Collegio ritiene assorbente l’esame del secondo motivo di ricorso.
7. Il quadro normativo di riferimento è stato già esaurientemente illustrato da questo Tribunale nella sentenza 29 ottobre 2024 n. 2558, alla quale si rinvia anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a..
L’art. 13 d.lgs. n. 142 del 2015 prevede che l’allontanamento ingiustificato dalle strutture – di cui ai precedenti artt. 9 e 11 – comporta la revoca delle condizioni di accoglienza di cui al medesimo decreto, adottata con le modalità di cui all’art. 23, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 142 del 2015 e con gli effetti di cui all’art. 23-bis d.lgs. n. 25 del 2008 (secondo cui il Prefetto della provincia in cui hanno sede le menzionate strutture dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure di accoglienza in caso di mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero di abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza che questi abbia effettuato preventiva motivata comunicazione alla Prefettura).
Invece, il d.l. n. 20 del 2023 (convertito dalla legge n. 50 del 2023) ha abrogato, quale ipotesi di revoca delle misure di accoglienza, quella di cui all’originaria lett. e) del comma 1 del citato art. 23, che era costituita dalla “ violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti ”.
Il medesimo d.l. n. 20 del 2023 ha altresì introdotto il comma 2-bis all’art. 23 d.lgs. n. 142 del 2015, secondo il quale “ le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di cui all’articolo 17, e sono motivate. I provvedimenti adottati dal prefetto nei confronti del richiedente sono comunicati alla Commissione territoriale competente all’esame della domanda di protezione internazionale ”.
L’applicazione degli artt. 13 e 23, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142 del 2015 presuppone, quindi, un’ipotesi di “ abbandono ” della struttura, per cui anche un “ allontanamento ” ex art. 13 del medesimo d.lgs. n. 142 del 2015, per comportare la revoca delle misure, presuppone l’intenzione dell’interessato di allontanarsi dalla struttura in modo permanente, senza farvi ritorno.
In altri termini, come chiarito dalla giurisprudenza ( ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 23 luglio 2024, n. 6665), anche di questo Tribunale (sentenza 29 ottobre 2024, n. 2558) la nozione di “ abbandono ” del centro di accoglienza va tenuta distinta da quella di mero “ allontanamento ”, atteso che solo nella prima è implicito il riferimento all’intenzionalità della scelta dello straniero di fare a meno in modo definitivo del dispositivo di accoglienza.
Qualora l’Amministrazione non accerti il predetto coefficiente soggettivo, che qualifica l’ipotesi di abbandono del centro, la condotta è da qualificare non già come abbandono, bensì come mero allontanamento e, quindi, può dar luogo, al più, ad una violazione del regolamento del centro di accoglienza, fattispecie ricompresa in precedenza nell’art. 23, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 142 del 2015, ma - come già detto - attualmente abrogata.
7.1. Sulla base di quanto precede, nel caso de quo l’Amministrazione intimata non ha correttamente applicato il combinato disposto degli artt. 13 e 23, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142 del 2015, come interpretati dalla giurisprudenza.
Infatti, nella motivazione del provvedimento impugnato la Prefettura si è limitata ad affermare che l’ente gestore del centro di accoglienza aveva comunicato che il ricorrente si era allontanato volontariamente dalla struttura il 17 maggio 2025 e che il combinato disposto delle norme da ultimo ricordate costituisce « motivo espressamente indicato dalla normativa legittimante alla revoca della misura di accoglienza disposte ». Tuttavia, tali affermazioni sottendono un’interpretazione letterale della normativa di riferimento e non sono corredate da valutazioni di contesto fattuale che, in concreto, dimostrino l’effettiva volontà del ricorrente di lasciare definitivamente il centro di accoglienza.
In altri termini, l’Amministrazione non ha accertato, né tantomeno dimostrato, che il comportamento tenuto dal ricorrente abbia integrato un’ipotesi di effettivo “ abbandono ” della struttura, nel senso fatto proprio dalla giurisprudenza innanzi richiamata.
Allo stato degli atti, la revoca delle misure di accoglienza appare riconducibile ad una mera “ uscita non autorizzata ” dalla struttura ospitante, inidonea a giustificare un provvedimento sanzionatorio come quello impugnato.
7.2. Ne consegue l’illegittimità di detto provvedimento, che deve essere annullato, con assorbimento del primo motivo di ricorso, dal cui accoglimento il ricorrente non potrebbe ottenere una maggiore utilità.
8. Nulla vi è da statuire in ordine alle spese di giudizio in quanto l’ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, disposta con decreto 24 febbraio 2026 n. 30 della competente commissione, comporta che l’Amministrazione intimata, cui andrebbe addossato l’onere della rifusione in quanto soccombente, dovrebbe essere condannata a rifondere le spese di lite con pagamento in favore dello Stato, in applicazione dell’art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui “ Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ”, ipotesi esclusa dalla giurisprudenza nel caso in cui il soccombente sia un’Amministrazione dello Stato, qual è il Ministero dell’Interno (Cass., sez. I, 26 giugno 2023, n. 18162).
9. Considerato che il difensore del ricorrente ha presentato il 10 marzo 2026 istanza per la liquidazione del proprio compenso, deve procedersi nel contesto della presente sentenza anche alla liquidazione di tale compenso, con la precisazione che la presente statuizione di liquidazione assume la sostanza di decreto collegiale di liquidazione secondo quanto emerge dal combinato disposto degli artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, c.p.a. nonché dell’art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, ed è, pertanto, separatamente opponibile ex art. 170 del citato d.P.R. n. 115 del 2002 (Consiglio di Stato, Ad. pl., 6 maggio 2024, n. 10).
10. Tanto premesso, il Collegio,
- visto l’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore nei limiti dei “ valori medi delle tariffe professionali vigenti ”, tenuto conto della “ natura dell’impegno professionale ”, nonché l’art. 130 dello stesso decreto;
- visto l’art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002 che, in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori;
- ritenuto applicabile lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità;
- ritenuto che la liquidazione possa essere operata al valore minimo, per le voci « studio della controversia », « fase introduttiva » e « fase cautelare collegiale »;
- ritenuta congrua, in relazione alla natura della controversia ed all’attività processuale svolta, la somma - a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio - pari a -OMISSIS- oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
liquida complessivamente in favore del difensore del ricorrente la somma di -OMISSIS- per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. dovuti come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Nulla per le spese.
Liquida in favore del difensore del ricorrente, a titolo di gratuito patrocinio, la somma di -OMISSIS- per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. dovuti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
AR OR, Presidente
Andrea De Col, Consigliere
AM De AZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AM De AZ | AR OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.