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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 885/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
TO SA MARIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2219/2024 depositato il 14/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230055083369000 SPESE DI GIUDIZ 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento n. 2932023005508336900000, notificata in data
11/12/2023, recante l'iscrizione a ruolo da parte dell'ente Amministrazione Finanziaria a titolo di spese di giudizio per l'anno 2022, in ragione delle seguenti censure:
1. Invalidità della notifica della cartella - asseritamente pervenuta priva di pagine;
2. difetto di motivazione (anche in punto “criteri di calcolo”) della pretesa trasfusa in cartella, anche a causa dell'asserita mancata notifica degli atti prodromici;
3. Omessa notifica dell'atto presupposto;
4. Illegittimità del ruolo per carente/invalida sottoscrizione;
5. Non debenza nel merito della pretesa creditoria.
Resiste ER il quale in via preliminare ed assorbenteeccepisce l'inammissibilità del ricorso ex adverso formulato per sua evidente tardività e conseguente violazione del termine perentorio di legge stabilito dall'art. 21 D. Lgs 546/92, essendo stata notificata la cartella di pagamento (integra e completa di tutte le sue pagine – come da documentazione acclusa, secondo quanto si scriverà in prosieguo) in data
11/12/2023, ed essendo stata proposta la presente impugnativa solo il 13/02/2024, a termine d'impugnativa scaduto già il 9/2/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce che In data 15-12-2023, rinveniva nella cassetta delle lettere della propria abitazione uno Stralcio d'avviso di pagamento (n.293.2023.00550833.69.000) dove si chiedeva il versamento di
€ *505,88 sulla base di un'asserita condanna alle spese di lite a favore dell'A.F. sulla base di un'ignota e sconosciuta sentenza (n.4916/10/2021) di un altrettanto ignota e sconosciuta CTP.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17391/2024, ha ribadito un principio fondamentale nel contenzioso fiscale: la prova della tempestività del ricorso tributario spetta esclusivamente al contribuente. Nel caso di specie, un ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non aveva depositato la documentazione attestante la data di notifica dell'atto impugnato, non permettendo al giudice di verificare il rispetto del termine di decadenza di 60 giorni. La Corte ha sottolineato che tale onere non può essere trasferito al giudice né si può ritenere superato da presunte ammissioni della controparte.
Nella specie, a fronte della contestazione del resistente e della relativa produzione documentale il ricorrente avrebbe dovuto fornire prova della ricezione dell'atto, prova nella specie non fornita.
In ogni caso la cartella è stata notificata ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973, mediante invio postale, direttamente curato da AdeR, tramite plico raccomandato AR n. 20000149801-8, all'indirizzo di residenza del sig. Ricorrente_1 ed ivi ricevuto il 11/12/2023 a mani di soggetto qualificatosi “persona di famiglia” che ha sottoscritto l'atto (apponendovi la firma: “Valla Rita”). All'atto della postalizzazione, il sistema ha attestato che il plico risultava composto da 6 fogli (cioè 12 pagine) e pesare 36.5 grammi.
Gli enti impositori possono notificare gli atti tributari direttamente a mezzo posta, senza ricorrere all'ausilio di ufficiale giudiziario o messo (per l'Agenzia delle Entrate v. art. 14 L. 890/1982; per l'Agenzia delle Entrate
- Riscossione v. art.26 d.p.r. 602/1973, co. 1, II periodo;
per i Comuni v. art. 1 co. 161 L. 296/2006).
In tale caso, come statuito ex multis da Cass. sez. trib. 18880/2025, non si applicano le norme della
L.890/1982, e non è quindi richiesto l'invio di CAN o CAD in caso di mancata consegna al destinatario;
si applicano invece le norme relative al servizio postale ordinario (art. 32 e 39 D.M. 9 aprile 2001), che non prevedono alcun adempimento al riguardo.
Il ricorso deve esser pertanto, dichiarato inammissibile.
In considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza sulla notifica a familiare convivente le spese processuali possono essere compensate. La Corte respinge il ricorso.
Spese compensate.
Catania 26.1.2026
Il giudice monocratico
SA M. AS
P.Q.M.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
TO SA MARIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2219/2024 depositato il 14/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230055083369000 SPESE DI GIUDIZ 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento n. 2932023005508336900000, notificata in data
11/12/2023, recante l'iscrizione a ruolo da parte dell'ente Amministrazione Finanziaria a titolo di spese di giudizio per l'anno 2022, in ragione delle seguenti censure:
1. Invalidità della notifica della cartella - asseritamente pervenuta priva di pagine;
2. difetto di motivazione (anche in punto “criteri di calcolo”) della pretesa trasfusa in cartella, anche a causa dell'asserita mancata notifica degli atti prodromici;
3. Omessa notifica dell'atto presupposto;
4. Illegittimità del ruolo per carente/invalida sottoscrizione;
5. Non debenza nel merito della pretesa creditoria.
Resiste ER il quale in via preliminare ed assorbenteeccepisce l'inammissibilità del ricorso ex adverso formulato per sua evidente tardività e conseguente violazione del termine perentorio di legge stabilito dall'art. 21 D. Lgs 546/92, essendo stata notificata la cartella di pagamento (integra e completa di tutte le sue pagine – come da documentazione acclusa, secondo quanto si scriverà in prosieguo) in data
11/12/2023, ed essendo stata proposta la presente impugnativa solo il 13/02/2024, a termine d'impugnativa scaduto già il 9/2/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce che In data 15-12-2023, rinveniva nella cassetta delle lettere della propria abitazione uno Stralcio d'avviso di pagamento (n.293.2023.00550833.69.000) dove si chiedeva il versamento di
€ *505,88 sulla base di un'asserita condanna alle spese di lite a favore dell'A.F. sulla base di un'ignota e sconosciuta sentenza (n.4916/10/2021) di un altrettanto ignota e sconosciuta CTP.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17391/2024, ha ribadito un principio fondamentale nel contenzioso fiscale: la prova della tempestività del ricorso tributario spetta esclusivamente al contribuente. Nel caso di specie, un ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non aveva depositato la documentazione attestante la data di notifica dell'atto impugnato, non permettendo al giudice di verificare il rispetto del termine di decadenza di 60 giorni. La Corte ha sottolineato che tale onere non può essere trasferito al giudice né si può ritenere superato da presunte ammissioni della controparte.
Nella specie, a fronte della contestazione del resistente e della relativa produzione documentale il ricorrente avrebbe dovuto fornire prova della ricezione dell'atto, prova nella specie non fornita.
In ogni caso la cartella è stata notificata ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973, mediante invio postale, direttamente curato da AdeR, tramite plico raccomandato AR n. 20000149801-8, all'indirizzo di residenza del sig. Ricorrente_1 ed ivi ricevuto il 11/12/2023 a mani di soggetto qualificatosi “persona di famiglia” che ha sottoscritto l'atto (apponendovi la firma: “Valla Rita”). All'atto della postalizzazione, il sistema ha attestato che il plico risultava composto da 6 fogli (cioè 12 pagine) e pesare 36.5 grammi.
Gli enti impositori possono notificare gli atti tributari direttamente a mezzo posta, senza ricorrere all'ausilio di ufficiale giudiziario o messo (per l'Agenzia delle Entrate v. art. 14 L. 890/1982; per l'Agenzia delle Entrate
- Riscossione v. art.26 d.p.r. 602/1973, co. 1, II periodo;
per i Comuni v. art. 1 co. 161 L. 296/2006).
In tale caso, come statuito ex multis da Cass. sez. trib. 18880/2025, non si applicano le norme della
L.890/1982, e non è quindi richiesto l'invio di CAN o CAD in caso di mancata consegna al destinatario;
si applicano invece le norme relative al servizio postale ordinario (art. 32 e 39 D.M. 9 aprile 2001), che non prevedono alcun adempimento al riguardo.
Il ricorso deve esser pertanto, dichiarato inammissibile.
In considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza sulla notifica a familiare convivente le spese processuali possono essere compensate. La Corte respinge il ricorso.
Spese compensate.
Catania 26.1.2026
Il giudice monocratico
SA M. AS
P.Q.M.