Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 885
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Invalidità della notifica della cartella

    La Corte rileva che la cartella è stata notificata a mezzo posta in data 11/12/2023 e ricevuta da un familiare convivente. Il sistema di postalizzazione ha attestato che il plico era composto da 6 fogli. Il ricorrente non ha fornito prova della ricezione dell'atto incompleto.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione della pretesa

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per tardività, senza entrare nel merito della motivazione.

  • Inammissibile
    Omessa notifica dell'atto presupposto

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per tardività, senza entrare nel merito dell'atto presupposto.

  • Inammissibile
    Illegittimità del ruolo per carente/invalida sottoscrizione

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per tardività, senza entrare nel merito della sottoscrizione.

  • Inammissibile
    Non debenza nel merito della pretesa creditoria

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per tardività, senza entrare nel merito della debenza.

  • Accolto
    Tardività del ricorso

    La Corte accoglie l'eccezione di tardività, ritenendo che il ricorrente non abbia fornito prova della tempestiva impugnazione, come richiesto dalla giurisprudenza della Cassazione. La notifica della cartella è avvenuta l'11/12/2023 e il ricorso è stato proposto il 13/02/2024, oltre il termine del 9/2/2024.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 885
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 885
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo