Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7479/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7479/2024 promossa con ricorso congiunto da:
C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Balsamo (MI) in Via Concordia n.14, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Fabrizia
Berneschi che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Fabrizia Berneschi che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1. Pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio civile celebrato nel Comune di Paderno Dugnano trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2011, al n.42, Parte I, mandando all'Ufficiale dello stato civile di trascrivere la emananda sentenza a margine del precitato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge;
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2. Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento alternato: Per_1 il minore sarà collocato a settimane alterne presso l'abitazione del padre e presso l'abitazione della madre.
3. Il collocamento alternato del minore seguirà il seguente calendario: il minore sarà prelevato entro le ore 21,00 della domenica dal genitore collocatario nella settimana di spettanza e resterà con il genitore collocatario sino alla domenica successiva, ove sarà prelevato dall'altro genitore entro le ore
21,00.
Salvo diversi accordi tra le parti e tenendo conto del desiderio del minore, durante le vacanze di
Natale il figlio resterà ad anni alterni, una settimana dal 23 al 30 dicembre compreso oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso o con il padre o con la madre. Nelle vacanze di Pasqua, il figlio resterà una settimana ad anni alterni o con il padre o con la madre.
Durante lil mese di agosto il minore trascorrerà 15 giorni consecutivi con il padre e 15 giorni consecutivi con la madre, fatti salvi diversi accordi. I suddetti periodi di vacanza dovranno essere concordati entro il 30 maggio di ogni anno.
4. La residenza anagrafica del minore sarà presso l'abitazione paterna sita nel comune di Cinisello Balsamo via Libertà n. 52.
5. Entrambi i genitori si impegnano a sostenere personalmente le spese ordinarie afferenti il figlio nei periodi di rispettiva permanenza.
6. Riguardo alle spese straordinarie necessarie per il minore, che richiedono il preventivo accordo, le stesse saranno a carico al 50% per ciascun genitore e verranno regolate, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza;
7. I genitori, in ogni caso, si impegnano a consultarsi e decidere in via congiunta ogni ulteriore formula di gestione del figlio minore che sia migliorativa per le sue esigenze e che rispetti il più possibile il suo ritmo di vita.
8. I genitori si impegnano a mantenere un sereno e pacifico confronto al fine di concordare congiuntamente ogni decisione riguardante la cura, l'istruzione e l'educazione del figlio minore. I genitori si impegnano a scambiarsi reciprocamente dettagliate e regolari informazioni per quel che concerne sia la salute psicofisica, sia l'istruzione, sia le attività sportive e di svago del minore, consultandosi ed assumendo di comune accordo qualsivoglia decisione.
9. le parti dichiarano, con esclusione di quanto sopra disposto, di aver definito ogni rapporto di natura patrimoniale ed economico tra loro corrente e di null'altro avere a che pretendere reciprocamente l'una dall'altra in conseguenza dell'intercorso rapporto di coniugio, rinunciando reciprocamente ad ogni pretesa derivante da eventuali pregressi rapporti e/o affari e/o comproprietà;
10. i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di non avere reciproche richieste di mantenimento personali.
I ricorrenti espressamente rinunciano al deposito della documentazione ex art. 473-bis 12 c.p.c., così esonerandosi reciprocamente da tale onere, e dichiarano di voler rinunciare a proporre appello”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
pagina 2 di 3 Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza n. 3066/2023 emessa dal Tribunale di Monza in data 19.10.2023 e pubblicata il 28.12.2023, passata in cosa giudicata come da attestazione depositata agli atti.
Non è contestato che nelle more non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] in Paderno Dugnano il 17.9.2011 (trascritto al nr. 42 parte I del registro atti di Pt_2 matrimonio di quel Comune anno 2011) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Paderno Dugnano affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2024
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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