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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 3923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3923 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. DA Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 21 ottobre 2025, tenuta ex art. 127 ter udienza, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1346/25 r. g. l., vertente
TRA
, quale titolare dell'”Hotel Terme il Gattopardo”, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
RI De LI, presso il quale elettivamente domicilia, in Forio, via Chiena n. 45
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Macleod e Neil Andrew Controparte_1
Macleod
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti nella qualità indicata, proponeva tempestivo appello avverso la Parte_2 sent. n. 3354 del 2025 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, che aveva accolto l'impugnativa di licenziamento di , già sua dipendente con mansioni di cameriera Controparte_1 ai piani, 6^ livello del CCNL applicato, dichiarando la nullità del licenziamento disciplinare intimatole in data 30 luglio 2024, così ordinando la sua reintegra nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della l. n. 300 del 1970.
1 Censurava detta pronuncia, in primo luogo riproponendo le eccezioni, già formulate nella memoria di costituzione di primo grado, sull'irregolarità della notifica a mezzo pec dell'impugnazione di licenziamento e sull'improcedibilità dell'originario ricorso per vizi della procura e della relata di notifica.
Lamentava, poi, che il Tribunale non avesse proceduto all'istruzione della causa, per l'accertamento di fatti caratterizzati da offese, aggressioni e atti di insubordinazione, basandosi sul solo vizio procedurale, erroneamente equiparando la mancata previa contestazione degli addebiti, comunque avvenuta verbalmente, all'insussistenza del fatto.
Si doleva, ancora, dell'erronea applicazione della tutela reintegratoria, anziché indennitaria, come prevista dall'art. 3 de d.l.vo n. 23 del 2015.
Lamentava, infine, l'eccessiva condanna al risarcimento del danno, senza contemplazione dell'aliunde percpetum, e alla rifusione delle spese di lite.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con il rigetto dell'impugnativa proposta da controparte con il ricorso di primo grado.
Si costituiva , che resisteva all'appello. Controparte_2
All'esito della trattazione scritta la causa è stata riservata per la decisione.
L'appello è infondato.
Va preliminarmente rilevato, in ordine alle eccezione relativa alla regolare notifica dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, che l'appello rasenta l'inammissibilità, limitandosi a semplicemente richiamare le analoghe eccezioni spiegate nella memoria di costituzione in primo grado, cui il
Tribunale, con argomentazioni peraltro del tutto condivisibili e che qui si richiamano, ha già articolatamente risposto. Nell'atto di appello la avrebbe dovuto esprime un'almeno qualche Pt_1 censura, invece del tutto mancante, alla motivazione riportata nella sentenza impugnata.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma un discorso del tutto analogo si adatta anche al quadro normativo scaturente dalla modifiche introdotte dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabile) vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
2 In tale contesto, il gravame si appalesa inammissibile quando le doglianze proposte dall'appellante
“non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass.,
II, 29.8.2019 n. 21824).
Ciò posto, va, altresì, chiarito che il contratto di lavoro attoreo era a tempo determinato e tuttavia, di fatto, è stato azionato come rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il solo cui si applica la disciplina limitativa del licenziamenti di cui alla l. n. 300 del 1970 e del d.l.vo n. 23 del 2015.
Tale profilo, tuttavia, non è stato sollevato nella memoria di costituzione in primo grado, non è stato rilevato dal Giudice di prime cure e, soprattutto, non è stato in alcun modo dedotto nell'atto di appello, per cui non può essere più oggetto di vaglio giudiziale, per la copertura offerta dal giudicato. La difesa datoriale solleva la questione, ma del tutto tardivamente, per la prima volta nelle note di trattazione scritta.
Per il resto va rilevato che il licenziamento impugnato, irrogato per mancanze disciplinari, pacificamente non è stato preceduto dalla contestazione disciplinare scritta (naturalmente del tutto ininfluente e inefficace quella, eventuale, verbale).
Orbene, un'ipotesi del genere integra non una mera irregolarità procedurale e nemmeno un'ipotesi di nullità, come ritenuto nella sentenza impugnata, ma una fattispecie di licenziamento del tutto ingiustificato.
Secondo la condivisibile impostazione della S.C. (arg. ex Cass., Sez. Lav., 11.11.2024 n.28927), in tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, equiparandosi al caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuta di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 o dell'art. 3, comma 1, del d.l.vo n. 23 del 2015 (quest'ultima normativa ratione temporis tutela applicabile alla fattispecie al vaglio e azionata dalla Polito).
Dunque, se da un lato non può addivenirsi alla tesi dell'appellante in ordine a una mera irregolarità della procedura (che sola recupererebbe l'esame del merito della vicenda), anche il Tribunale, con la declaratoria di nullità, è andato oltre (la stessa aveva richiesto la tutela reintegratoria ex art. 3, CP_1 comma 2, cit. e non quella ex art. 18, comma 1, della l. n. 300 del 1970).
Va tuttavia puntualizzato da un lato che tale profilo anch'esso non costituisce oggetto dell'appello, dall'altro che, essendo la pronuncia reintegratoria intervenuta meno di nove mesi dopo il licenziamento, la distinzione diviene di fatto irrilevante. Il risarcimento, infatti, anche nella forma attenuta di cui all'art. 3, comma 2., cit., è sino a dodici mensilità dalla data del recesso datoriale, secondo uno schema predeterminato dalla norma.
3 Dunque, il licenziamento, illegittimo per carenza assoluta dei fatti contestati, va considerato nullo in virtù del giudicato formatosi, con la conseguente tutela reintegratoria e risarcitoria, in termini comunque corrispondenti a quelli del dispositivo della sentenza impugnata.
Non è emerso, d'altronde, nel breve lasso temporale coperto dal risarcimento, alcun aliunde perceptum,
Al riguardo è opportuno puntualizzare, in relazione a eventuali indennità previdenziali percepite dalla in ragione della risoluzione del rapporto di lavoro, che la S.C. ha ripetutamente chiarito (cfr., CP_1 ex plurimis, Cass., Sez,. Lav., 15.5.2018 n.11835) che le somme percepite dal lavoratore a tali titoli non possono essere detratte da quanto egli abbia ricevuto come risarcimento del danno, atteso che detta indennità opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al dipendente per effetto del licenziamento.
Del tutto priva di pregio, infine, la censura sulle spese di lite, che hanno seguito la soccombenza, con una liquidazione che appare rispettosa dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornata dal d.m. n. 147 del 2022, né parte appellante specifica ove si sarebbe registrata una violazione dei parametri di cui a detto d.m. n. 55, limitandosi a genericamente dolersi dell'eccessività delle spese.
A quanto esposto consegue che la giusta causa posta a base del recesso datoriale è radicalmente insussistente, essendo stato contestato al lavoratore una condotta lecita in ogni suo aspetto, circostanza che conduce alla tutela reintegratoria accordata dal Giudice di prime cure.
In conclusione, l'appello proposto va rigettato, con conseguente conferma della pronuncia gravata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidandosi, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari, secondo l'importo reputato congruo alla luce della tabella allegata al d.m. n.
55 del 2014, come aggiornata dal d.m. n. 147 del 2022.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.T.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna a corrispondere a , con distrazione, le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 grado, liquidate in euro 3.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa.
4 Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.
115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. DA Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. DA Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 21 ottobre 2025, tenuta ex art. 127 ter udienza, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1346/25 r. g. l., vertente
TRA
, quale titolare dell'”Hotel Terme il Gattopardo”, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
RI De LI, presso il quale elettivamente domicilia, in Forio, via Chiena n. 45
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Macleod e Neil Andrew Controparte_1
Macleod
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti nella qualità indicata, proponeva tempestivo appello avverso la Parte_2 sent. n. 3354 del 2025 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, che aveva accolto l'impugnativa di licenziamento di , già sua dipendente con mansioni di cameriera Controparte_1 ai piani, 6^ livello del CCNL applicato, dichiarando la nullità del licenziamento disciplinare intimatole in data 30 luglio 2024, così ordinando la sua reintegra nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della l. n. 300 del 1970.
1 Censurava detta pronuncia, in primo luogo riproponendo le eccezioni, già formulate nella memoria di costituzione di primo grado, sull'irregolarità della notifica a mezzo pec dell'impugnazione di licenziamento e sull'improcedibilità dell'originario ricorso per vizi della procura e della relata di notifica.
Lamentava, poi, che il Tribunale non avesse proceduto all'istruzione della causa, per l'accertamento di fatti caratterizzati da offese, aggressioni e atti di insubordinazione, basandosi sul solo vizio procedurale, erroneamente equiparando la mancata previa contestazione degli addebiti, comunque avvenuta verbalmente, all'insussistenza del fatto.
Si doleva, ancora, dell'erronea applicazione della tutela reintegratoria, anziché indennitaria, come prevista dall'art. 3 de d.l.vo n. 23 del 2015.
Lamentava, infine, l'eccessiva condanna al risarcimento del danno, senza contemplazione dell'aliunde percpetum, e alla rifusione delle spese di lite.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con il rigetto dell'impugnativa proposta da controparte con il ricorso di primo grado.
Si costituiva , che resisteva all'appello. Controparte_2
All'esito della trattazione scritta la causa è stata riservata per la decisione.
L'appello è infondato.
Va preliminarmente rilevato, in ordine alle eccezione relativa alla regolare notifica dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, che l'appello rasenta l'inammissibilità, limitandosi a semplicemente richiamare le analoghe eccezioni spiegate nella memoria di costituzione in primo grado, cui il
Tribunale, con argomentazioni peraltro del tutto condivisibili e che qui si richiamano, ha già articolatamente risposto. Nell'atto di appello la avrebbe dovuto esprime un'almeno qualche Pt_1 censura, invece del tutto mancante, alla motivazione riportata nella sentenza impugnata.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma un discorso del tutto analogo si adatta anche al quadro normativo scaturente dalla modifiche introdotte dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabile) vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
2 In tale contesto, il gravame si appalesa inammissibile quando le doglianze proposte dall'appellante
“non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass.,
II, 29.8.2019 n. 21824).
Ciò posto, va, altresì, chiarito che il contratto di lavoro attoreo era a tempo determinato e tuttavia, di fatto, è stato azionato come rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il solo cui si applica la disciplina limitativa del licenziamenti di cui alla l. n. 300 del 1970 e del d.l.vo n. 23 del 2015.
Tale profilo, tuttavia, non è stato sollevato nella memoria di costituzione in primo grado, non è stato rilevato dal Giudice di prime cure e, soprattutto, non è stato in alcun modo dedotto nell'atto di appello, per cui non può essere più oggetto di vaglio giudiziale, per la copertura offerta dal giudicato. La difesa datoriale solleva la questione, ma del tutto tardivamente, per la prima volta nelle note di trattazione scritta.
Per il resto va rilevato che il licenziamento impugnato, irrogato per mancanze disciplinari, pacificamente non è stato preceduto dalla contestazione disciplinare scritta (naturalmente del tutto ininfluente e inefficace quella, eventuale, verbale).
Orbene, un'ipotesi del genere integra non una mera irregolarità procedurale e nemmeno un'ipotesi di nullità, come ritenuto nella sentenza impugnata, ma una fattispecie di licenziamento del tutto ingiustificato.
Secondo la condivisibile impostazione della S.C. (arg. ex Cass., Sez. Lav., 11.11.2024 n.28927), in tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, equiparandosi al caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuta di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 o dell'art. 3, comma 1, del d.l.vo n. 23 del 2015 (quest'ultima normativa ratione temporis tutela applicabile alla fattispecie al vaglio e azionata dalla Polito).
Dunque, se da un lato non può addivenirsi alla tesi dell'appellante in ordine a una mera irregolarità della procedura (che sola recupererebbe l'esame del merito della vicenda), anche il Tribunale, con la declaratoria di nullità, è andato oltre (la stessa aveva richiesto la tutela reintegratoria ex art. 3, CP_1 comma 2, cit. e non quella ex art. 18, comma 1, della l. n. 300 del 1970).
Va tuttavia puntualizzato da un lato che tale profilo anch'esso non costituisce oggetto dell'appello, dall'altro che, essendo la pronuncia reintegratoria intervenuta meno di nove mesi dopo il licenziamento, la distinzione diviene di fatto irrilevante. Il risarcimento, infatti, anche nella forma attenuta di cui all'art. 3, comma 2., cit., è sino a dodici mensilità dalla data del recesso datoriale, secondo uno schema predeterminato dalla norma.
3 Dunque, il licenziamento, illegittimo per carenza assoluta dei fatti contestati, va considerato nullo in virtù del giudicato formatosi, con la conseguente tutela reintegratoria e risarcitoria, in termini comunque corrispondenti a quelli del dispositivo della sentenza impugnata.
Non è emerso, d'altronde, nel breve lasso temporale coperto dal risarcimento, alcun aliunde perceptum,
Al riguardo è opportuno puntualizzare, in relazione a eventuali indennità previdenziali percepite dalla in ragione della risoluzione del rapporto di lavoro, che la S.C. ha ripetutamente chiarito (cfr., CP_1 ex plurimis, Cass., Sez,. Lav., 15.5.2018 n.11835) che le somme percepite dal lavoratore a tali titoli non possono essere detratte da quanto egli abbia ricevuto come risarcimento del danno, atteso che detta indennità opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al dipendente per effetto del licenziamento.
Del tutto priva di pregio, infine, la censura sulle spese di lite, che hanno seguito la soccombenza, con una liquidazione che appare rispettosa dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornata dal d.m. n. 147 del 2022, né parte appellante specifica ove si sarebbe registrata una violazione dei parametri di cui a detto d.m. n. 55, limitandosi a genericamente dolersi dell'eccessività delle spese.
A quanto esposto consegue che la giusta causa posta a base del recesso datoriale è radicalmente insussistente, essendo stato contestato al lavoratore una condotta lecita in ogni suo aspetto, circostanza che conduce alla tutela reintegratoria accordata dal Giudice di prime cure.
In conclusione, l'appello proposto va rigettato, con conseguente conferma della pronuncia gravata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidandosi, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari, secondo l'importo reputato congruo alla luce della tabella allegata al d.m. n.
55 del 2014, come aggiornata dal d.m. n. 147 del 2022.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.T.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna a corrispondere a , con distrazione, le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 grado, liquidate in euro 3.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa.
4 Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.
115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. DA Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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