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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1021/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
RINALDI ERMINIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4436/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Aniello Califano, 68 84131 Pagani SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008164700000 RITENUTE CESSAZ 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008164700000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008164700000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008164700000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008164700000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008164700000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008164700000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008164700000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008164700000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008164700000 IRAP 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008164700000 IRAP 2005
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Aniello Califano, 68 84131 Pagani SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020070059353145000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020080013515246501 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020080047765631501 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020090003857377501 IRAP 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 528/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: contesta la documentazione prodotta in copia da parte resistente che non prova l'avvenuta notifica degli atti presupposti e, seppure la notifica fosse ritenuta valida, l' atto impugnato è stato tardivamente emesso. Insiste nell'accoglimentoi del ricorso.
Resistente/Appellato: Ader si riporta. Il rappresentante di A.E. chiede l'estromissione in assenza di censure sul proprio operato.
L'avv. Difensore_1 si oppone all'estromissione e si oppone alla liquidazione delle spese a favore dell'A.E.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ha proposto ricorso avverso la suddetta intimazione di pagamento chiedendone l'annullamento, sollevando le seguenti eccezioni:
Incompetenza territoriale dell'Agente della riscossione emittente;
Omessa notifica degli atti prodromici;
vizio di motivazione dell'atto; atto notificato da pec non censita, prescrizione;
mancata indicazione del calcolo degli interessi.
Costituitasi la resistente ADER eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre l'AE eccepisce la definitività del credito erariale per mancata impugnazione.
E' stata prodotta documentazione varia.
All'udienza del 5 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione su conclusioni delle parti come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti dalla resistente ADER non si rileva né quale atto sia stato notificato ne il corretto iter di notifica, fra l'altro trattandosi di atto depositato presso la casa comunale non è stata prodotta alcuna copia di avviso. Il ricorrente ha contestato, come da verbale, “la documentazione prodotta in copia da parte resistente che non prova l'avvenuta notifica degli atti presupposti e, seppure la notifica fosse ritenuta valida, l'atto impugnato è stato tardivamente emesso”. Dunque gli atti sono in copia e tutti e tre gli allegati sono uguali la stesa relata di notifica del 15/11/12; l'allegato 1 (a cui non è stato dato nome diverso per la individuazione dell'atto) è illegibile in quanto, come da errore segnalato dal sistema, di dimensione oltre il limite. A fronte della contestazione del ricorrente nessun elemento è stato fornito da parte resistente. Ne discende evidente la nullità dell'atto impugnato per assoluta mancanza di prova della avvenuta notifica degli atti presupposti. Tanto assorbe le altre censura a cominciare dalla eccepita nullità della notifica dell'atto impugnato percheè proveniente da pec non censita. Con il ricorso si è esercitato il diritto di difesa e pertanto, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, ogni vizio è sanato. Non sussistono motivi per la estromissione della AE mancando la prova circa l'avvenuta notifica di tutti gli atti e dell'esistenza degli stessi giacchè non prodotti. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna le resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1) liquidate in € 1000,00, oltre oltre accessori come per legge e se dovuti (iva al 22%, cap al 4%, rimborso forfettario ex art 2 comma 2 DM 55/14 in ragione del 15% e rimborso cut) con attribuzione all'avv Difensore_1 (CF_Difensore_1) dichiaratasi distrattaria.
Salerno, 5 febbraio 2026
Il Presidente relatore Giovanni Battista De Simone -firma digitale-
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
RINALDI ERMINIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4436/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Aniello Califano, 68 84131 Pagani SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008164700000 RITENUTE CESSAZ 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008164700000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008164700000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008164700000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008164700000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008164700000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008164700000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008164700000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008164700000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008164700000 IRAP 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008164700000 IRAP 2005
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Aniello Califano, 68 84131 Pagani SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020070059353145000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020080013515246501 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020080047765631501 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020090003857377501 IRAP 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 528/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: contesta la documentazione prodotta in copia da parte resistente che non prova l'avvenuta notifica degli atti presupposti e, seppure la notifica fosse ritenuta valida, l' atto impugnato è stato tardivamente emesso. Insiste nell'accoglimentoi del ricorso.
Resistente/Appellato: Ader si riporta. Il rappresentante di A.E. chiede l'estromissione in assenza di censure sul proprio operato.
L'avv. Difensore_1 si oppone all'estromissione e si oppone alla liquidazione delle spese a favore dell'A.E.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ha proposto ricorso avverso la suddetta intimazione di pagamento chiedendone l'annullamento, sollevando le seguenti eccezioni:
Incompetenza territoriale dell'Agente della riscossione emittente;
Omessa notifica degli atti prodromici;
vizio di motivazione dell'atto; atto notificato da pec non censita, prescrizione;
mancata indicazione del calcolo degli interessi.
Costituitasi la resistente ADER eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre l'AE eccepisce la definitività del credito erariale per mancata impugnazione.
E' stata prodotta documentazione varia.
All'udienza del 5 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione su conclusioni delle parti come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti dalla resistente ADER non si rileva né quale atto sia stato notificato ne il corretto iter di notifica, fra l'altro trattandosi di atto depositato presso la casa comunale non è stata prodotta alcuna copia di avviso. Il ricorrente ha contestato, come da verbale, “la documentazione prodotta in copia da parte resistente che non prova l'avvenuta notifica degli atti presupposti e, seppure la notifica fosse ritenuta valida, l'atto impugnato è stato tardivamente emesso”. Dunque gli atti sono in copia e tutti e tre gli allegati sono uguali la stesa relata di notifica del 15/11/12; l'allegato 1 (a cui non è stato dato nome diverso per la individuazione dell'atto) è illegibile in quanto, come da errore segnalato dal sistema, di dimensione oltre il limite. A fronte della contestazione del ricorrente nessun elemento è stato fornito da parte resistente. Ne discende evidente la nullità dell'atto impugnato per assoluta mancanza di prova della avvenuta notifica degli atti presupposti. Tanto assorbe le altre censura a cominciare dalla eccepita nullità della notifica dell'atto impugnato percheè proveniente da pec non censita. Con il ricorso si è esercitato il diritto di difesa e pertanto, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, ogni vizio è sanato. Non sussistono motivi per la estromissione della AE mancando la prova circa l'avvenuta notifica di tutti gli atti e dell'esistenza degli stessi giacchè non prodotti. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna le resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1) liquidate in € 1000,00, oltre oltre accessori come per legge e se dovuti (iva al 22%, cap al 4%, rimborso forfettario ex art 2 comma 2 DM 55/14 in ragione del 15% e rimborso cut) con attribuzione all'avv Difensore_1 (CF_Difensore_1) dichiaratasi distrattaria.
Salerno, 5 febbraio 2026
Il Presidente relatore Giovanni Battista De Simone -firma digitale-