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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/10/2025, n. 4133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4133 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa CI TI, nella causa iscritta al N. 9484 del
2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. SCIORTINO ANTONINO ricorrente
CONTRO
CP_1 con l'Avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 06/10/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso e dichiara la insussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta;
dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell CP_1
Pone definitivamente a carico dell le spese di CTU di entrambe le CP_1 fasi del giudizio già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 09/11/2023, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere la prestazione richiesta (condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza di trattazione scritta del 06/10/2025;
1 - rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. cpc nella formulazione attualmente in vigore. Restano definitivamente a carico dell le spese per la consulenza tecnica di entrambe le fasi del CP_1 giudizio, già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Palermo, così deciso all'udienza di trattazione scritta del 06/10/2025
La Giudice
CI TI
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa CI TI, nella causa iscritta al N. 9484 del
2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. SCIORTINO ANTONINO ricorrente
CONTRO
CP_1 con l'Avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 06/10/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso e dichiara la insussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta;
dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell CP_1
Pone definitivamente a carico dell le spese di CTU di entrambe le CP_1 fasi del giudizio già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 09/11/2023, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere la prestazione richiesta (condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza di trattazione scritta del 06/10/2025;
1 - rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. cpc nella formulazione attualmente in vigore. Restano definitivamente a carico dell le spese per la consulenza tecnica di entrambe le fasi del CP_1 giudizio, già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Palermo, così deciso all'udienza di trattazione scritta del 06/10/2025
La Giudice
CI TI
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