Sentenza 9 novembre 1977
Massime • 1
I criteri previsti da una legge speciale in materia di Determinazione dell'indennita di espropriazione (nella specie: art 4 della legge 24 marzo 1932, n 355, per l'espropriazione di edifici e di zone per opere previste dal piano regolatore di Roma o ad esse connesse) devono essere adottati, indipendentemente dal loro carattere riduttivo o meno rispetto al criterio generale ispirato al valore venale del bene, anche per stabilire il prezzo dell'eventuale retrocessione del bene o di parte residua di esso. Tale principio non si pone in contrasto con il RDL 11 marzo 1923, n 691, il quale, nell'abrogare la norma dettata dall'art 60 della legge 25 giugno 1865, n 2359, secondo cui il prezzo di retrocessione non poteva eccedere l'ammontare dell'indennita, ha inteso evitare ingiustizie a danno dell'espropriante per effetto della svalutazione monetaria, ma non anche stabilire che il prezzo della retrocessione debba essere sempre quantificato secondo il criterio generale del valore venale. ( Conf 4253/76, mass n 382944; ( Conf 4122/76, mass n 382776; ( Conf 1574/73, mass n 364395).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/11/1977, n. 4779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4779 |
| Data del deposito : | 9 novembre 1977 |
Testo completo
I criteri previsti da una legge speciale in materia di Determinazione dell'indennita di espropriazione (nella specie: art 4 della legge 24 marzo 1932, n 355, per l'espropriazione di edifici e di zone per opere previste dal piano regolatore di Roma o ad esse connesse) devono essere adottati, indipendentemente dal loro carattere riduttivo o meno rispetto al criterio generale ispirato al valore venale del bene, anche per stabilire il prezzo dell'eventuale retrocessione del bene o di parte residua di esso. Tale principio non si pone in contrasto con il RDL 11 marzo 1923, n 691, il quale, nell'abrogare la norma dettata dall'art 60 della legge 25 giugno 1865, n 2359, secondo cui il prezzo di retrocessione non poteva eccedere l'ammontare dell'indennita, ha inteso evitare ingiustizie a danno dell'espropriante per effetto della svalutazione monetaria, ma non anche stabilire che il prezzo della retrocessione debba essere sempre quantificato secondo il criterio generale del valore venale. ( Conf 4253/76, mass n 382944; ( Conf 4122/76, mass n 382776; ( Conf 1574/73, mass n 364395).*