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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/09/2025, n. 2692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2692 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7171/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti IG.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice rel dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7171/2018, avente ad oggetto “Separazione giudiziale”, promossa da:
(C.F.: ) rappresentata e difesa, giusto mandato in calce Parte_1 C.F._1 alla comparsa di nuovo difensore dall'Avv. Rosaria Vietri ed entrambe elettivamente domiciliate in Montoro alla Via Puzzone n.15; ricorrente e
(C.F.: rappresentato e difeso, giusta procura in calce CP_1 C.F._2 alla comparsa di costituzione e di risposta, dall'Avv. Maria Savo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Salerno al Viale N. Starita n. 4/B, resistente
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 6 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 21.12.2018 ricorreva all'intestato Tribunale per Parte_1 sentir pronunciare sentenza di separazione dal coniuge , con cui aveva CP_1 celebrato il matrimonio in Pellezzano il 27.08.2000 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2000, atto n. 908 Parte I serie A,) dal quale nasceva la figlia ad oggi maggiorenne. Per_1
Chiedeva l'affido condiviso, un mantenimento per la figlia di € 300,00 oltre spese Per_1 straordinarie nella misura del 50% e per sé stessa mantenimento di € 100,00 mensili;
nonché l'accollo del mutuo o la vendita dell'immobile di edilizia popolare di cui aveva CP_1 il possesso provvisorio in attesa di contratto di compravendita definitivo, nonché la donazione successivamente di detto immobile alla figlia con costituzione sullo stesso di usufrutto Per_1 in favore di essa ricorrente. Chiedeva altresì regolarsi il diritto di visita del padre e i giorni e gli orari di permanenza della figlia presso lo stesso, con vittoria di spese.
si è costituito concordando nella richiesta di separazione, evidenziava CP_1 difficoltà economiche legate al proprio impiego saltuario di imbianchino tali per cui si trovava nell'impossibilità dell'accollo di un mutuo per l'acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale proponendone la vendita, concordava sulla richiesta di affido condiviso della minore, proponeva mantenimento a suo carico per la stessa di € 200,00 mensili e spese straordinarie al 50% con esclusione di qualsivoglia mantenimento in favore della moglie occupata come commessa, con vittoria di spese.
Nella fase presidenziale, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti per la immediata disciplina della crisi coniugale e, in particolare, disponendo affido condiviso della minore, godimento casa coniugale alla ricorrente con permanenza della figlia presso la stessa, modalità di permanenza della Parte_1 minore presso il padre, determinando il mantenimento per la minore a carico del Per_1 resistente pari ad € 200,00 mensili.
depositava ordinanza RG N. 1145/19 V.G. emessa dalla Corte di Appello di Parte_1
Salerno – sezione civile – in data 10/12/2019 in virtù del reclamo presentato avverso i provvedimenti presidenziali provvisori disposti nel giudizio di separazione con la quale l'adita Corte d'Appello - in accoglimento parziale del reclamo - statuiva in capo al resistente CP_1
oltre la corresponsione del mantenimento di € 200,00 mensili anche il pagamento diretto
[...] di quanto necessario alle quotidiane esigenze scolastiche della minore nonché il 50% delle spese per la salute della figlia non previste e non coperte dal sistema sanitario nazionale.
Iniziata la fase istruttoria e assegnati alle parti i termini per l'integrazione delle rispettive difese e l'articolazione dei mezzi di prova, le parti non articolavano richiesta di mezzi istruttori pertanto il pagina 2 di 6 G.I., all'udienza del 13.10.2021 rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.09.2022, seguivano alcuni rinvii e all'udienza del 09.04.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti a trenta per le memorie conclusionali, oltre ulteriori venti giorni per le repliche.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del rapporto coniugale. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Sulle questioni relative all'assegnazione della casa coniugale, affidamento ed al mantenimento relative alla prole.
In corso di giudizio è emerso che la casa coniugale, appartenete alla categoria – è stata CP_2 venduta all'asta e la signora e la figlia vivono al momento in altra abitazione, per cui nulla Pt_1 va statuito sulla casa coniugale e nulla su ogni altro aspetto ad essa legato come introdotto con il ricorso che, oltretutto, si pone anche in violazione dell'art. 40 c.p.c., non essendovi connessione con i petita di cui al presente giudizio e, peraltro, chiedendo disporsi oneri (come la donazione futura) giuridicamente coercibili.
Stante la maggiore età della figlia nulla si dispone in ordine al diritto di visita e alla Per_1 permanenza della stessa presso il padre, lasciando libera la figlia e il padre di regolare i propri rapporti.
Per quanto riguarda il mantenimento della figlia divenuta maggiorenne nelle more Per_1 del giudizio, stante i redditi come documentati dalle parti, la contribuzione di entrambe all'esigenze della figlia minore, le accresciute esigenze della minore ad oggi adolescente e la collocazione della stessa presso la madre si ritiene congruo confermare a carico del resistente la somma di € 200,00 mensili oltre rivalutazione come di legge, sulla base CP_1 degli indici ISTAT a titolo di mantenimento del padre per la figlia da versare a mezzo Per_1
pagina 3 di 6 vaglia postale, o bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, alla IG.ra , Parte_1 con decorrenza dalla data della domanda giudiziale. Nel caso di specie, infatti, non ricorrono ragioni sopravvenute per discostarsi dalle statuizioni provvisorie, come riformate in sede di reclamo, anche in relazione alla contribuzione ordinaria delle spese scolastiche a carico del padre, per il tempo in cui la figlia starà con lui.
I genitori, poi, contribuiranno nella misura del 50% ciascuno, per quanto concerne la posizione di alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche e sportive e Per_1 straordinarie in generale. Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della Cassazione (Cass. n. 9372 del
2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. Nocera Inferiore, 24-06-
2013), come spese non preventivabili per il figlio e non ordinariamente affrontate per lo stesso (ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n. 21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie). Le spese scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate.
In relazione, poi, alla domanda di Assegno Unico (da intendersi, ancorché non espressamente chiarita, come percezione al 100%), la stessa risulta essere stata proposta dalla ricorrente, per la prima volta, con le memorie conclusionali e, per l'effetto, va ritenuta inammissibile. Resta inteso come, ai sensi di legge, i genitori potranno riscuotere la quota di detto emolumento nella misura del 50% ciascuno.
Mantenimento del coniuge La domanda di mantenimento di parte ricorrente deve essere rigettata. Dalla comparazione dei redditi delle parti e dalla documentazione depositata in atti non risulta uno squilibrio economico tra le parti, le quali prospettavano condizioni economiche precarie e svolgimento di attività lavorativa anche saltuaria (commessa ed imbianchino). A tal fine è stato stabilito come “In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 234 del 07/01/2025). Orbene, nel caso di specie, anche tenuto conto di quanto redditualmente dimostrato dalle parti non emerge, allo stato, una significativa disparità economica e tenuto conto dell'omessa pagina 4 di 6 allegazione specifica del contributo che la ricorrente avrebbe fornito alla famiglia durante l'unione coniugale, i, di talché non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del mantenimento, iure proprio richiesto dalla resistente.
Le spese di lite, vista la soccombenza reciproca, vanno integralmente compensate, dando atto di come sia parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato con Parte_1 delibera del locale Consiglio del 10.11.2018.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
e
nato a Salerno il 15.08.1970 CP_1
Il cui matrimonio è stato contratto in Pellezzano il 27.08.2000 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2000, atto n. 908 Parte I serie A);
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente;
dichiara inammissibile la domanda di corresponsione del 100% dell'Assegno Unico, proposta da contro dando atto della facoltà di riscuoterne il 50% Parte_1 CP_1 come di legge;
dispone che verserà a , entro il 5 di ogni mese, tramite CP_1 Parte_1 bonifico bancario o postale, o vaglia postale, la somma di euro 200,00 a titolo di mantenimento per la figlia rivalutabili come di legge, annualmente sulla base degli indici ISTAT, con Per_1 decorrenza dalla domanda giudiziale, confermando, altresì, le statuizioni sul punto rese in sede di reclamo, in tal sede richiamate per relationem e da intendersi parte integrante del presente dispositivo;
dispone che corrisponda il 50% delle spese straordinarie sostenute per la CP_1 figlia in conformità e nei termini di cui in parte motiva;
Per_1
rigetta la domanda di di mantenimento, iure proprio, per le ragioni di cui in Parte_1 parte motiva.
pagina 5 di 6 Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n. 396/2000).
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Compensa per l'intero le spese di lite.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 11.09.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti IG.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice rel dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7171/2018, avente ad oggetto “Separazione giudiziale”, promossa da:
(C.F.: ) rappresentata e difesa, giusto mandato in calce Parte_1 C.F._1 alla comparsa di nuovo difensore dall'Avv. Rosaria Vietri ed entrambe elettivamente domiciliate in Montoro alla Via Puzzone n.15; ricorrente e
(C.F.: rappresentato e difeso, giusta procura in calce CP_1 C.F._2 alla comparsa di costituzione e di risposta, dall'Avv. Maria Savo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Salerno al Viale N. Starita n. 4/B, resistente
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 6 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 21.12.2018 ricorreva all'intestato Tribunale per Parte_1 sentir pronunciare sentenza di separazione dal coniuge , con cui aveva CP_1 celebrato il matrimonio in Pellezzano il 27.08.2000 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2000, atto n. 908 Parte I serie A,) dal quale nasceva la figlia ad oggi maggiorenne. Per_1
Chiedeva l'affido condiviso, un mantenimento per la figlia di € 300,00 oltre spese Per_1 straordinarie nella misura del 50% e per sé stessa mantenimento di € 100,00 mensili;
nonché l'accollo del mutuo o la vendita dell'immobile di edilizia popolare di cui aveva CP_1 il possesso provvisorio in attesa di contratto di compravendita definitivo, nonché la donazione successivamente di detto immobile alla figlia con costituzione sullo stesso di usufrutto Per_1 in favore di essa ricorrente. Chiedeva altresì regolarsi il diritto di visita del padre e i giorni e gli orari di permanenza della figlia presso lo stesso, con vittoria di spese.
si è costituito concordando nella richiesta di separazione, evidenziava CP_1 difficoltà economiche legate al proprio impiego saltuario di imbianchino tali per cui si trovava nell'impossibilità dell'accollo di un mutuo per l'acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale proponendone la vendita, concordava sulla richiesta di affido condiviso della minore, proponeva mantenimento a suo carico per la stessa di € 200,00 mensili e spese straordinarie al 50% con esclusione di qualsivoglia mantenimento in favore della moglie occupata come commessa, con vittoria di spese.
Nella fase presidenziale, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti per la immediata disciplina della crisi coniugale e, in particolare, disponendo affido condiviso della minore, godimento casa coniugale alla ricorrente con permanenza della figlia presso la stessa, modalità di permanenza della Parte_1 minore presso il padre, determinando il mantenimento per la minore a carico del Per_1 resistente pari ad € 200,00 mensili.
depositava ordinanza RG N. 1145/19 V.G. emessa dalla Corte di Appello di Parte_1
Salerno – sezione civile – in data 10/12/2019 in virtù del reclamo presentato avverso i provvedimenti presidenziali provvisori disposti nel giudizio di separazione con la quale l'adita Corte d'Appello - in accoglimento parziale del reclamo - statuiva in capo al resistente CP_1
oltre la corresponsione del mantenimento di € 200,00 mensili anche il pagamento diretto
[...] di quanto necessario alle quotidiane esigenze scolastiche della minore nonché il 50% delle spese per la salute della figlia non previste e non coperte dal sistema sanitario nazionale.
Iniziata la fase istruttoria e assegnati alle parti i termini per l'integrazione delle rispettive difese e l'articolazione dei mezzi di prova, le parti non articolavano richiesta di mezzi istruttori pertanto il pagina 2 di 6 G.I., all'udienza del 13.10.2021 rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.09.2022, seguivano alcuni rinvii e all'udienza del 09.04.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti a trenta per le memorie conclusionali, oltre ulteriori venti giorni per le repliche.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del rapporto coniugale. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Sulle questioni relative all'assegnazione della casa coniugale, affidamento ed al mantenimento relative alla prole.
In corso di giudizio è emerso che la casa coniugale, appartenete alla categoria – è stata CP_2 venduta all'asta e la signora e la figlia vivono al momento in altra abitazione, per cui nulla Pt_1 va statuito sulla casa coniugale e nulla su ogni altro aspetto ad essa legato come introdotto con il ricorso che, oltretutto, si pone anche in violazione dell'art. 40 c.p.c., non essendovi connessione con i petita di cui al presente giudizio e, peraltro, chiedendo disporsi oneri (come la donazione futura) giuridicamente coercibili.
Stante la maggiore età della figlia nulla si dispone in ordine al diritto di visita e alla Per_1 permanenza della stessa presso il padre, lasciando libera la figlia e il padre di regolare i propri rapporti.
Per quanto riguarda il mantenimento della figlia divenuta maggiorenne nelle more Per_1 del giudizio, stante i redditi come documentati dalle parti, la contribuzione di entrambe all'esigenze della figlia minore, le accresciute esigenze della minore ad oggi adolescente e la collocazione della stessa presso la madre si ritiene congruo confermare a carico del resistente la somma di € 200,00 mensili oltre rivalutazione come di legge, sulla base CP_1 degli indici ISTAT a titolo di mantenimento del padre per la figlia da versare a mezzo Per_1
pagina 3 di 6 vaglia postale, o bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, alla IG.ra , Parte_1 con decorrenza dalla data della domanda giudiziale. Nel caso di specie, infatti, non ricorrono ragioni sopravvenute per discostarsi dalle statuizioni provvisorie, come riformate in sede di reclamo, anche in relazione alla contribuzione ordinaria delle spese scolastiche a carico del padre, per il tempo in cui la figlia starà con lui.
I genitori, poi, contribuiranno nella misura del 50% ciascuno, per quanto concerne la posizione di alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche e sportive e Per_1 straordinarie in generale. Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della Cassazione (Cass. n. 9372 del
2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. Nocera Inferiore, 24-06-
2013), come spese non preventivabili per il figlio e non ordinariamente affrontate per lo stesso (ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n. 21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie). Le spese scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate.
In relazione, poi, alla domanda di Assegno Unico (da intendersi, ancorché non espressamente chiarita, come percezione al 100%), la stessa risulta essere stata proposta dalla ricorrente, per la prima volta, con le memorie conclusionali e, per l'effetto, va ritenuta inammissibile. Resta inteso come, ai sensi di legge, i genitori potranno riscuotere la quota di detto emolumento nella misura del 50% ciascuno.
Mantenimento del coniuge La domanda di mantenimento di parte ricorrente deve essere rigettata. Dalla comparazione dei redditi delle parti e dalla documentazione depositata in atti non risulta uno squilibrio economico tra le parti, le quali prospettavano condizioni economiche precarie e svolgimento di attività lavorativa anche saltuaria (commessa ed imbianchino). A tal fine è stato stabilito come “In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 234 del 07/01/2025). Orbene, nel caso di specie, anche tenuto conto di quanto redditualmente dimostrato dalle parti non emerge, allo stato, una significativa disparità economica e tenuto conto dell'omessa pagina 4 di 6 allegazione specifica del contributo che la ricorrente avrebbe fornito alla famiglia durante l'unione coniugale, i, di talché non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del mantenimento, iure proprio richiesto dalla resistente.
Le spese di lite, vista la soccombenza reciproca, vanno integralmente compensate, dando atto di come sia parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato con Parte_1 delibera del locale Consiglio del 10.11.2018.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
e
nato a Salerno il 15.08.1970 CP_1
Il cui matrimonio è stato contratto in Pellezzano il 27.08.2000 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2000, atto n. 908 Parte I serie A);
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente;
dichiara inammissibile la domanda di corresponsione del 100% dell'Assegno Unico, proposta da contro dando atto della facoltà di riscuoterne il 50% Parte_1 CP_1 come di legge;
dispone che verserà a , entro il 5 di ogni mese, tramite CP_1 Parte_1 bonifico bancario o postale, o vaglia postale, la somma di euro 200,00 a titolo di mantenimento per la figlia rivalutabili come di legge, annualmente sulla base degli indici ISTAT, con Per_1 decorrenza dalla domanda giudiziale, confermando, altresì, le statuizioni sul punto rese in sede di reclamo, in tal sede richiamate per relationem e da intendersi parte integrante del presente dispositivo;
dispone che corrisponda il 50% delle spese straordinarie sostenute per la CP_1 figlia in conformità e nei termini di cui in parte motiva;
Per_1
rigetta la domanda di di mantenimento, iure proprio, per le ragioni di cui in Parte_1 parte motiva.
pagina 5 di 6 Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n. 396/2000).
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Compensa per l'intero le spese di lite.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 11.09.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire
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