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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 20/12/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 311/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 311 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti SILVIA Parte_1 C.F._1
LI (c.f. ) e SS AC (c.f. ), entrambi C.F._2 C.F._3 del foro di Spoleto, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Foligno, p.zza Santa Angela
n.3, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
- attore
CONTRO (C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCA CHIARANTI ( , C.F._4 che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Terni, Via G. Bruno n.24;
- convenuta
OGGETTO: Assicurazione contro danni
CONCLUSIONI:
- Per la parte attrice “previo accertamento dell'operatività della polizza n. 408018315, stipulata con la compagnia e del valore effettivo del mezzo motociclo Harley Controparte_1
Davidson FS2 Variante S5F Versione GTAFL0, targato EY17642, condannare la convenuta al pagamento dell'importo residuo di € 13.500,00, oltre interessi e rivalutazione, ovvero alla diversa somma che verrà determinata in corso di causa, anche a mezzo di CTU che sin d'ora si richiede;
- con condanna alla refusione delle spese di lite. condannare la convenuta al pagamento dell'importo residuo di € 13.500,00, oltre interessi e rivalutazione, ovvero alla diversa somma che verrà determinata in corso di causa, anche a mezzo di CTU che sin d'ora si richiede;
con condanna alla refusione delle spese di lite”
-Per la parte convenuta “respingere la domanda attrice perché infondata e non provata -in via subordinata accertata l'effettiva entità dei danni subiti dal sig. a seguito del furto di Parte_1 cui è causa, secondo il giusto, il vero ed il rigorosamente provato, esclusa ogni indebita e non dovuta voce e/o richiesta, dichiarare che l'importo di €.6.000,oo offerto in data 01.03.2023 dalla
è esaustivo quale risarcimento del furto da costui subito e dichiarare che Controparte_1
1 null'altro è dovuto e quindi respingere ogni domanda volta ad ottenere somme maggiori a detto importo, con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre il 15% per spese generali, oltre il contributo previdenziale, oltre l'Iva come per legge"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I)Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate. Controparte_1
A fondamento della domanda assumeva: che in data 16.12.21 il sig. acquistava il Parte_1
motoveicolo usato modello Harley Davidson FS2 Variante S5F, Versione GTAFL0, targato
EY17642; che il veicolo veniva assicurato con la compagnia polizza n. Controparte_1
408018315, che includeva anche la copertura per furto;
che il giorno 11.4.22 il sig. subiva il Pt_1
furto del motociclo, parcheggiato negli appositi spazi posti lungo la pubblica via e regolarmente chiuso a chiave;
che, immediatamente, veniva sporta denuncia-querela contro ignoti presso la locale
Stazione dei Carabinieri di Terni;
di aver provveduto alla comunicazione della perdita di possesso,
presso il Pubblico Registro Automobilistico;
che, in data 29.8.22, veniva inviata la richiesta di risarcimento alla compagnia di assicurazioni;
che la domanda veniva parzialmente accolta (a seguito di regolare consegna delle chiavi), con riconoscimento del complessivo importo di €
6.000,00; che tale somma veniva trattenuta a titolo di acconto in ragione del maggior valore del veicolo, come accertato dal perito di parte;
che nessun ulteriore importo è stato versato al danneggiato e del tutto inutile si è rivelato il tentativo di definire stragiudizialmente la posizione;
che, pertanto, in data 13.6.23, il sig. trasmetteva l'invito alla negoziazione assistita, con esito Pt_1
negativo.
La si costituiva con comparsa depositata in data 21/05/2024, la Controparte_1
quale, pur non contestando il rapporto assicurativo, si opponeva al pagamento di una somma ulteriore rispetto a quella già versata, affermando che il risarcimento corrisposto al ricorrente era pienamente satisfattivo in base alla perizia effettuata dal consulente di parte dott. . Persona_1
La convenuta concludeva quindi per l'integrale rigetto dell'avversa domanda.
2 Espletata la ctu volta a determinare il valore della moto oggetto del giudizio, veniva fissata l'udienza ex art. 281-sexies c.p.c., con concessione di un termine anticipato per note conclusionali.
II)La domanda attorea è fondata per le ragioni e nei termini che di seguito si esporranno.
E' provato documentalmente (all.2 e 3 alla citazione) e non contestato che il giorno 11.4.22 il motociclo Harley Davidson targato EY17642, di proprietà del signor è stato rubato mentre era Pt_1
posteggiato in un parcheggio pubblico e che lo stesso era assicurato dalla Controparte_1
, la quale non ha contestato l'operatività della polizza n. 408018315, che includeva anche la
[...]
copertura per il furto (all. 1 alla citazione), con la conseguenza che la stessa può ritenersi pacifica.
Oggetto dell'odierno contendere è l'ammontare dell'indennizzo che la compagnia di assicurazione deve versare al proprietario in forza della suddetta polizza, in quanto la società convenuta ritiene che la somma pagata in via stragiudiziale sia sufficiente in relazione al valore del motociclo, mentre parte attrice afferma il contrario.
Il Tribunale ritiene che la difesa della convenuta non sia meritevole di accoglimento, sulla base delle risultanze della ctu, ben argomentate e pienamente condivisibili.
Si rammenta che, nel prestare adesione al parere del CTU, il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche puntuali e specifiche, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 31227/2024, Cass. 29673/2023, Cass. 16075/2022, Cass. 11917/2021, Cass.
7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017 e Cass. 12703/2015).
Nel caso di specie non sono state espresse osservazioni alla ctu, elemento che fonda ulteriormente la piena adesione di questo giudice alle conclusioni del consulente nominato.
Il ctu, pur non avendo potuto esaminare direttamente il motociclo Harley Davidson targato
EY17642, ha svolto le indagini peritali sulla base delle fotografie in atti, comparate con le immagini del veicolo nella sua configurazione originale.
3 Il ctu ha evidenziato che il motociclo è stato oggetto di interventi di customizzazione estesi,
riguardanti sia la componentistica estetica (verniciatura speciale, parti metalliche, scarichi modificati, sella artigianale, ecc.) che elementi funzionali e meccanici (manubrio, sospensioni,
comandi, illuminazione, gruppo propulsivo, ecc.), in misura tale da discostarsi sensibilmente dalla configurazione originale di fabbrica.
Tali interventi, per quanto possano essere espressione di una personalizzazione estetica qualitativa,
non possono essere quantificati in misura esatta poiché non risultano omologati.
In particolare il ctu ha chiarito che non è stato possibile effettuare un raffronto diretto con veicoli analoghi presenti sul mercato, data l'unicità del veicolo in questione ed ha osservato che: “Le moto
custom, per definizione, sono pezzi unici o comunque privi di uno standard condiviso, e non esiste
un mercato omogeneo che consenta di individuare un valore medio attendibile.”
Il ctu ha, dunque, illustrato il criterio di stima adottato, ossia una valutazione ibrida, che tiene conto del valore base del modello di riferimento in configurazione standard e della maggiorazione parziale riferita ai componenti personalizzati che, ragionevolmente, sono da ritenere valorizzanti e coerenti con il mercato del “custom” ed è giunto così a stimare il valore economico complessivo del motociclo in un importo compreso tra € 12.500,00 e € 14.500,00.
Alla luce di quanto emerso dalla suddetta consulenza tecnica d'ufficio il Tribunale ritiene che il valore del motociclo Harley Davidson targato EY17642 debba essere quantificato in misura prossima al valore minimo indicato dal CTU e precisamente € 13.000,00, in quanto la mancata omologazione delle modifiche effettuate dal sig. non permette di stabilire con certezza se la Pt_1
configurazione apportata al veicolo sia di valore medio-alto e dunque di attestare la liquidazione nella misura massima indicata dal CTU.
E' dunque fondata la domanda di esatto adempimento dell'attore, che lamenta il mancato riconoscimento di una somma ulteriore rispetto a quella già versata stragiudizialmente in ragione del furto del motociclo, dovendosi ritenere la compagnia di assicurazione inadempiente rispetto alle
4 obbligazioni assunte con la polizza a fronte della pacifica sussistenza dei presupposti per l'indennizzo (v. transazione all. 8 alla comparsa) e del valore della moto accertato dal ctu.
Tenuto conto del valore del motociclo accertato (euro 13.000,00) e della somma versata stragiudizialmente e trattenuta in acconto (euro 6.000,00), l'importo ulteriormente dovuto dalla compagnia di assicurazione in favore dell'attore è pari ad euro 7.000,00.
Su tale importo sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi dalla data dell'evento (11.4.22) fino all'odierna pronuncia, secondo l'insegnamento della Suprema Corte che afferma: "l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, anche se esso sia stato predeterminato in una somma fissa o in un valore a punto percentuale, assolvendo una funzione reintegratoria della perdita subita del patrimonio dell'assicurato ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ex art. 1224 cod. civ." ( cfr. Cass n. 1712/1995; n. 25099/2017; n.4333/2022).
II)In ragione del significativo ridimensionamento quantitativo della domanda sussistono giusti motivi per disporre la parziale compensazione delle spese di lite tra l'attore e la convenuta, nella misura di un terzo, ponendo a carico della convenuta i restanti due terzi.
Gli importi sono liquidati in dispositivo per tutte le fasi, in base alla tabella allegata al D.M.
55/2014 (aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al decisum (Cass. n. 197/2020), con applicazione dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, tenuto conto della natura, della non elevata complessità
della istruttoria e delle tematiche sottese alla controversia, elementi che, complessivamente considerati, consentono di attestare la liquidazione in misura prossima ai valori minimi della tabella di riferimento.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono integralmente poste a carico della convenuta, che ha dato causa al giudizio. 5
P.Q.M.
Il giudice istruttore, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1)accertata l'operatività della polizza assicurativa N. 408018315 e l'inadempimento della
[...]
alle obbligazioni assunte in relazione al furto della moto Harley Davidson targata Controparte_1
EY17642, assicurata con la suddetta polizza, condanna la convenuta al pagamento in favore di
[...]
della somma di € 7.000,00, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
Pt_1
2)condanna la alla rifusione di due terzi delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
che liquida in € 264,00 per esborsi, € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e Pt_1
CPA come per legge;
compensa fra le parti il restante terzo delle spese di lite;
3)pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di
[...]
Controparte_1
Terni, 20.12.2025 Il giudice dott.ssa Dorita Fratini
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 311 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti SILVIA Parte_1 C.F._1
LI (c.f. ) e SS AC (c.f. ), entrambi C.F._2 C.F._3 del foro di Spoleto, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Foligno, p.zza Santa Angela
n.3, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
- attore
CONTRO (C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCA CHIARANTI ( , C.F._4 che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Terni, Via G. Bruno n.24;
- convenuta
OGGETTO: Assicurazione contro danni
CONCLUSIONI:
- Per la parte attrice “previo accertamento dell'operatività della polizza n. 408018315, stipulata con la compagnia e del valore effettivo del mezzo motociclo Harley Controparte_1
Davidson FS2 Variante S5F Versione GTAFL0, targato EY17642, condannare la convenuta al pagamento dell'importo residuo di € 13.500,00, oltre interessi e rivalutazione, ovvero alla diversa somma che verrà determinata in corso di causa, anche a mezzo di CTU che sin d'ora si richiede;
- con condanna alla refusione delle spese di lite. condannare la convenuta al pagamento dell'importo residuo di € 13.500,00, oltre interessi e rivalutazione, ovvero alla diversa somma che verrà determinata in corso di causa, anche a mezzo di CTU che sin d'ora si richiede;
con condanna alla refusione delle spese di lite”
-Per la parte convenuta “respingere la domanda attrice perché infondata e non provata -in via subordinata accertata l'effettiva entità dei danni subiti dal sig. a seguito del furto di Parte_1 cui è causa, secondo il giusto, il vero ed il rigorosamente provato, esclusa ogni indebita e non dovuta voce e/o richiesta, dichiarare che l'importo di €.6.000,oo offerto in data 01.03.2023 dalla
è esaustivo quale risarcimento del furto da costui subito e dichiarare che Controparte_1
1 null'altro è dovuto e quindi respingere ogni domanda volta ad ottenere somme maggiori a detto importo, con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre il 15% per spese generali, oltre il contributo previdenziale, oltre l'Iva come per legge"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I)Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate. Controparte_1
A fondamento della domanda assumeva: che in data 16.12.21 il sig. acquistava il Parte_1
motoveicolo usato modello Harley Davidson FS2 Variante S5F, Versione GTAFL0, targato
EY17642; che il veicolo veniva assicurato con la compagnia polizza n. Controparte_1
408018315, che includeva anche la copertura per furto;
che il giorno 11.4.22 il sig. subiva il Pt_1
furto del motociclo, parcheggiato negli appositi spazi posti lungo la pubblica via e regolarmente chiuso a chiave;
che, immediatamente, veniva sporta denuncia-querela contro ignoti presso la locale
Stazione dei Carabinieri di Terni;
di aver provveduto alla comunicazione della perdita di possesso,
presso il Pubblico Registro Automobilistico;
che, in data 29.8.22, veniva inviata la richiesta di risarcimento alla compagnia di assicurazioni;
che la domanda veniva parzialmente accolta (a seguito di regolare consegna delle chiavi), con riconoscimento del complessivo importo di €
6.000,00; che tale somma veniva trattenuta a titolo di acconto in ragione del maggior valore del veicolo, come accertato dal perito di parte;
che nessun ulteriore importo è stato versato al danneggiato e del tutto inutile si è rivelato il tentativo di definire stragiudizialmente la posizione;
che, pertanto, in data 13.6.23, il sig. trasmetteva l'invito alla negoziazione assistita, con esito Pt_1
negativo.
La si costituiva con comparsa depositata in data 21/05/2024, la Controparte_1
quale, pur non contestando il rapporto assicurativo, si opponeva al pagamento di una somma ulteriore rispetto a quella già versata, affermando che il risarcimento corrisposto al ricorrente era pienamente satisfattivo in base alla perizia effettuata dal consulente di parte dott. . Persona_1
La convenuta concludeva quindi per l'integrale rigetto dell'avversa domanda.
2 Espletata la ctu volta a determinare il valore della moto oggetto del giudizio, veniva fissata l'udienza ex art. 281-sexies c.p.c., con concessione di un termine anticipato per note conclusionali.
II)La domanda attorea è fondata per le ragioni e nei termini che di seguito si esporranno.
E' provato documentalmente (all.2 e 3 alla citazione) e non contestato che il giorno 11.4.22 il motociclo Harley Davidson targato EY17642, di proprietà del signor è stato rubato mentre era Pt_1
posteggiato in un parcheggio pubblico e che lo stesso era assicurato dalla Controparte_1
, la quale non ha contestato l'operatività della polizza n. 408018315, che includeva anche la
[...]
copertura per il furto (all. 1 alla citazione), con la conseguenza che la stessa può ritenersi pacifica.
Oggetto dell'odierno contendere è l'ammontare dell'indennizzo che la compagnia di assicurazione deve versare al proprietario in forza della suddetta polizza, in quanto la società convenuta ritiene che la somma pagata in via stragiudiziale sia sufficiente in relazione al valore del motociclo, mentre parte attrice afferma il contrario.
Il Tribunale ritiene che la difesa della convenuta non sia meritevole di accoglimento, sulla base delle risultanze della ctu, ben argomentate e pienamente condivisibili.
Si rammenta che, nel prestare adesione al parere del CTU, il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche puntuali e specifiche, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 31227/2024, Cass. 29673/2023, Cass. 16075/2022, Cass. 11917/2021, Cass.
7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017 e Cass. 12703/2015).
Nel caso di specie non sono state espresse osservazioni alla ctu, elemento che fonda ulteriormente la piena adesione di questo giudice alle conclusioni del consulente nominato.
Il ctu, pur non avendo potuto esaminare direttamente il motociclo Harley Davidson targato
EY17642, ha svolto le indagini peritali sulla base delle fotografie in atti, comparate con le immagini del veicolo nella sua configurazione originale.
3 Il ctu ha evidenziato che il motociclo è stato oggetto di interventi di customizzazione estesi,
riguardanti sia la componentistica estetica (verniciatura speciale, parti metalliche, scarichi modificati, sella artigianale, ecc.) che elementi funzionali e meccanici (manubrio, sospensioni,
comandi, illuminazione, gruppo propulsivo, ecc.), in misura tale da discostarsi sensibilmente dalla configurazione originale di fabbrica.
Tali interventi, per quanto possano essere espressione di una personalizzazione estetica qualitativa,
non possono essere quantificati in misura esatta poiché non risultano omologati.
In particolare il ctu ha chiarito che non è stato possibile effettuare un raffronto diretto con veicoli analoghi presenti sul mercato, data l'unicità del veicolo in questione ed ha osservato che: “Le moto
custom, per definizione, sono pezzi unici o comunque privi di uno standard condiviso, e non esiste
un mercato omogeneo che consenta di individuare un valore medio attendibile.”
Il ctu ha, dunque, illustrato il criterio di stima adottato, ossia una valutazione ibrida, che tiene conto del valore base del modello di riferimento in configurazione standard e della maggiorazione parziale riferita ai componenti personalizzati che, ragionevolmente, sono da ritenere valorizzanti e coerenti con il mercato del “custom” ed è giunto così a stimare il valore economico complessivo del motociclo in un importo compreso tra € 12.500,00 e € 14.500,00.
Alla luce di quanto emerso dalla suddetta consulenza tecnica d'ufficio il Tribunale ritiene che il valore del motociclo Harley Davidson targato EY17642 debba essere quantificato in misura prossima al valore minimo indicato dal CTU e precisamente € 13.000,00, in quanto la mancata omologazione delle modifiche effettuate dal sig. non permette di stabilire con certezza se la Pt_1
configurazione apportata al veicolo sia di valore medio-alto e dunque di attestare la liquidazione nella misura massima indicata dal CTU.
E' dunque fondata la domanda di esatto adempimento dell'attore, che lamenta il mancato riconoscimento di una somma ulteriore rispetto a quella già versata stragiudizialmente in ragione del furto del motociclo, dovendosi ritenere la compagnia di assicurazione inadempiente rispetto alle
4 obbligazioni assunte con la polizza a fronte della pacifica sussistenza dei presupposti per l'indennizzo (v. transazione all. 8 alla comparsa) e del valore della moto accertato dal ctu.
Tenuto conto del valore del motociclo accertato (euro 13.000,00) e della somma versata stragiudizialmente e trattenuta in acconto (euro 6.000,00), l'importo ulteriormente dovuto dalla compagnia di assicurazione in favore dell'attore è pari ad euro 7.000,00.
Su tale importo sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi dalla data dell'evento (11.4.22) fino all'odierna pronuncia, secondo l'insegnamento della Suprema Corte che afferma: "l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, anche se esso sia stato predeterminato in una somma fissa o in un valore a punto percentuale, assolvendo una funzione reintegratoria della perdita subita del patrimonio dell'assicurato ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ex art. 1224 cod. civ." ( cfr. Cass n. 1712/1995; n. 25099/2017; n.4333/2022).
II)In ragione del significativo ridimensionamento quantitativo della domanda sussistono giusti motivi per disporre la parziale compensazione delle spese di lite tra l'attore e la convenuta, nella misura di un terzo, ponendo a carico della convenuta i restanti due terzi.
Gli importi sono liquidati in dispositivo per tutte le fasi, in base alla tabella allegata al D.M.
55/2014 (aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al decisum (Cass. n. 197/2020), con applicazione dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, tenuto conto della natura, della non elevata complessità
della istruttoria e delle tematiche sottese alla controversia, elementi che, complessivamente considerati, consentono di attestare la liquidazione in misura prossima ai valori minimi della tabella di riferimento.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono integralmente poste a carico della convenuta, che ha dato causa al giudizio. 5
P.Q.M.
Il giudice istruttore, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1)accertata l'operatività della polizza assicurativa N. 408018315 e l'inadempimento della
[...]
alle obbligazioni assunte in relazione al furto della moto Harley Davidson targata Controparte_1
EY17642, assicurata con la suddetta polizza, condanna la convenuta al pagamento in favore di
[...]
della somma di € 7.000,00, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
Pt_1
2)condanna la alla rifusione di due terzi delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
che liquida in € 264,00 per esborsi, € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e Pt_1
CPA come per legge;
compensa fra le parti il restante terzo delle spese di lite;
3)pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di
[...]
Controparte_1
Terni, 20.12.2025 Il giudice dott.ssa Dorita Fratini
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