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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 20/03/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2437/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UD
I Sezione Civile composto dai magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2437/2024 R.G. in data
27.9.2024 e promossa con ricorso del 26.9.2024
DA
(Cod. fisc. , con il proc. e dom. Parte_1 C.F._1 avv. Patrizia Fiore, come da procura allegata al ricorso;
- ricorrente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO in sede
- intervenuto -
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE
Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, accertata la definitiva assunzione del genere femminile della ricorrente e il conseguente diritto della stessa ad ottenere la rettificazione del sesso negli atti di stato civile da “maschile” a “femminile”:
pagina 1 di 7 - ORDINARE agli uffici di stato civile e anagrafici del Comune di Udine
(UD) la rettifica del sesso e del nome della ricorrente, Parte_1
, nata il [...] a [...], e ivi residente in via Mantova
[...]
n. 96/A, C.F. disponendo che gli uffici competenti C.F._1 rettifichino l'atto di nascita e tutti i documenti di stato civile e anagrafici riferiti a , nel senso che ove sia scritto “maschile” risulti Parte_1
“femminile” e quale prenome, ove sia scritto ” sia scritto “ ”. Pt_1 Per_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi del titolo IV-bis cod. proc. civ.,
[...]
, deducendo di essersi visto assegnare alla nascita, per Parte_1
l'appunto, il prenome “ ” ed il sesso maschile, di risultare libero Pt_1 quanto a stato civile in ragione del divorzio da Controparte_1 intervenuto in data 10.2.2012 e di non avere figli, ha adito l'intestato
Tribunale in composizione collegiale per sentir accertare la sua definitiva assunzione del genere femminile e il conseguente diritto ad ottenere la rettificazione del sesso negli atti di stato civile.
A sostegno della sua domanda, il ricorrente ha quindi allegato:
1) che, sin dall'infanzia, aveva presentato tendenze di genere femminile, di fatto represse a causa dell'ambiente familiare chiuso nel quale era vissuto, anche per il timore, peraltro, di arrecare dolore alla madre, alla quale era legatissimo;
2) che, in quest'ottica di autopersuasione, si collocava la stessa iniziativa del matrimonio, contratto a trent'anni con una donna polacca conosciuta nel corso di viaggi di lavoro, e dalla quale aveva comunque divorziato dopo soli tre anni;
3) che alla morte della madre, nel rimanere solo, aveva così deciso di affermare finalmente sé stesso, avviando l'iter finalizzato alla piena realizzazione della propria identità di genere, sia nella modifica dei caratteri sessuali secondari, sia nella libertà di indossare il più consono l'abbigliamento femminile;
4) che, in tal senso, si era sottoposto, nel novembre 2023, ad una prima visita privata presso la SOC Parte_2 dell'Azienza Sanitaria Universitaria del Friuli Occidentale - presidio pagina 2 di 7 ospedaliero “Santa Maria della Misericordia” di UD, dando seguito, poi, ad un percorso psicodiagnostico presso il Centro di Salute Mentale di
UD Nord per la verifica psichiatrica relativa alla disforia di genere e l'assenza di psicopatologie interferenti;
5) che, di seguito, in data
7.5.2024 aveva effettivamente ricevuto il referto con la diagnosi di disforia di genere con esclusione di altre patologie psicologiche rilevanti a tal fine;
6) che, in data 8.5.2024 aveva iniziato anche la terapia con gli ormoni femminilizzanti, rispondendo bene al trattamento;
7) che la sua adesione rispetto all'avviata iniziativa di transizione doveva ritenersi, quindi, ormai salda e pienamente convinta.
Così riassunti, in estrema sintesi, i termini della questione ed ascoltato all'udienza del 9.1.2025 il ricorrente, con ricevuta conferma, da parte di quest'ultimo, delle deduzioni contenute nel ricorso, la domanda al vaglio merita di essere accolta, per le motivazioni di seguito esposte.
Occorre innanzitutto rammentare che, secondo quanto precisato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 180/17, la Legge n. 164 del
1982 recante “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso” deve essere interpretata in senso rispettoso dei valori costituzionali di libertà e dignità della persona umana. L'interpretazione conforme a tali principi fondamentali, invero, è stata individuata e valorizzata sia dalla giurisprudenza di legittimità, sia da quella costituzionale.
Va pertanto osservato, in linea generale, che la predetta Legge “si colloca nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale”. In questo ordine di idee si
è posta la Corte di Cassazione, sezione prima civile, con la sentenza n. 15138 del 20 luglio 2015, laddove è stata condivisa un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU dell'art. 1 della Legge n. 164/1982, nonché del successivo art. 3 della legge medesima, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del D.lgs.
n. 150/2011. In questa pronuncia, la Corte nomofilattica ha ritenuto che, per ottenere la rettificazione dell'attribuzione di sesso nei registri dello pagina 3 di 7 stato civile, non sia obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
Si è riconosciuto, in effetti, che l'acquisizione di una nuova identità di genere possa essere il risultato di un processo individuale, che non postula la necessità di tale intervento, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale siano oggetto di accertamento anche tecnico in sede giudiziale. Con la sentenza n. 221 del
2015 la Corte Costituzionale ha riconosciuto che la disposizione censurata
“costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona” (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU).
Alla luce di tale evoluzione, che è al tempo stesso culturale e ordinamentale, il giudice delle leggi, anche con la sentenza n. 180/17, ha affermato, quindi, che «la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. [...] Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico». Più di recente, con la sentenza n. 143/2024, la Corte
pagina 4 di 7 Costituzionale, ritenuta fondata la questione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 del D.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 -per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost.- nella parte in cui detta disposizione prescrive l'autorizzazione giudiziale al trattamento medico- chirurgico, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso anagrafico. La Corte costituzionale, dando seguito, così, al suo precedente orientamento, ha osservato che “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015”.
Invero, secondo la Consulta, la “evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un
«possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015)”, atteso che, “… agli effetti della rettificazione, è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Ne consegue, considerata l'affermata illegittimità costituzionale del predetto art. 31 co. 4, del D.lgs 150/2011, che l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia, non corrispondendo la prescritta autorizzazione giudiziale alla ratio legis. La rettificazione dell'attribuzione di sesso può,
pagina 5 di 7 pertanto, essere disposta indipendentemente dall'intervento chirurgico, superfluo ai fini della rettifica.
Fermi i rilievi che precedono, nella fattispecie concreta qui in esame occorre convenire sul fatto che, alla luce della documentazione clinica prodotta, è univocamente emerso, in relazione al ricorrente, “… un quadro di disforia di genere (302.85 – F64.1) e che non si sono evidenziate acuzi(e) psicopatologiche in atto, per cui non è stata consigliata terapia psicopatologica.” (v. la relazione clinica del sig.
, rilasciata il 17.12.2024 dal Centro di Salute Mentale di Parte_1
UD Nord). Neppure dal colloquio effettuato in udienza, peraltro, si sono evidenziate patologie o disturbi di ordine psichico tali da indirre a ritenere contrindicato un adeguamento dei dati anagrafici come dallo stesso richiesto. L'interessato, invero, pare aver già raggiunto una certa armonia con il proprio corpo che l'ha portato a sentirsi donna, presentando connotati tipicamente femminili ed un chiaro orientamento volto a riaffermare la sua identità di genere. Si deve comunque dare atto, in conclusione: a) che il ricorrente “… non intende sottoporsi ad interventi chirurgici di riassegnazione di genere, in quanto il suo benessere è già raggiunto con il trattamento ormonale, gli interventi estetici e
l'abbigliamento, e sarà completo quando potrà vedere riconosciuto il nome e il genere femminile nei suoi documenti.” (v., così, a pag. 5 del ricorso); b) che il nome scelto per l'identità femminile è ”, Per_1 essendo quello con il quale il ricorrente medesimo si presenta alle altre persone e con il quale vuole essere identificato.
Ritenuta adeguatamente dimostrata, quindi, la serietà ed univocità del percorso scelto, così da poter riconoscere a tale percorso il crisma della irreversibilità, nei termini intesi dalla giurisprudenza, ne consegue che deve essere sicuramente riconosciuto all'istante il diritto alla conseguente rettifica anagrafica. Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M., a fronte della non contestazione della domanda, nulla andrà liquidato per le spese.
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P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione collegiale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
▪ DISPONE la rettificazione -a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di UD (UD)- di tutti gli atti dello stato civile ed anagrafici relativi a , nato ad [...] il [...] ed Parte_1 ivi residente in [...]n. 96/A, Cod. Fisc. nel C.F._1 senso che alla indicazione del sesso “maschile” ivi contenuta deve sostituirsi l'indicazione del sesso “femminile”, con indicazione, altresì, del prenome “ in luogo di “ ”; ciò a modifica di quanto Per_1 Pt_1 enunciato nell'atto di nascita (n. 2894, parte I, serie A, anno 1970);
▪ NULLA per le spese.
Si attesta, ai sensi dell'articolo 52 comma uno del decreto legislativo numero 196 del 2003, che la presente sentenza contiene "dati sensibili" e si dispone che venga notato, a cura della cancelleria, che in caso di riproduzione o diffusione della sentenza in qualsiasi forma non potranno essere indicate le generalità o altri dati identificativi dell'attore.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 13.3.2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Annamaria ANTONINI IL GIUDICE ESTENSORE
dr. Fabio LUONGO
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