Sentenza 30 novembre 2022
Massime • 1
In tema di reati transnazionali, è legittima la confisca per equivalente disposta, con sentenza di patteggiamento, ex art. 11 legge 16 marzo 2006, n. 146, atteso che il legislatore, recependo la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale del 15 dicembre 2000, ha utilizzato il medesimo riferimento alla "condanna" dalla stessa dottato, senza alcun richiamo a uno specifico modello procedimentale, da intendersi, pertanto, come comprensivo anche della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/11/2022, n. 5778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5778 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2022 |
Testo completo
HASS 05778-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2287/2022 MARIA DANIELA BORSELLINO · Presidente - -CC 30/11/2022 Relatore- FABIO DI PISA R.G.N. 27873/2022 MASSIMO PERROTTI GIUSEPPE NICASTRO AN CERSOSIMO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO IV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/03/2022 del GIP del TRIBUNALE di MONZA udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
in subordine, ha chiesto la rimessione alle Sezioni Unite;
udito il difensore dell'imputato Avv. LUIGI BRUNO PERONETTI il quale ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso e chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. NO GG ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza emessa a seguito di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. dal G.I.P. del Tribunale di Monza in data 22 Marzo 2022 in forza della quale il giudice, applicata la pena concordata dalle parti in relazione ai reati ascritti fra cui quello di cui al capo 2) (art. 166 comma 1. lett. A) e C) comma 2 D. Lgs 58/1998, 61 n. 2 e 61 bis c.p.), ha ordinato, in relazione al 1 je profitto di detto reato, la confisca dei beni, crediti ed altre utilità nella disponibilità di NO GG già oggetto di provvedimento di sequestro sino alla concorrenza di euro 245.000,00. Il difensore del ricorrente deduce, con un unico motivo, violazione di legge. Rileva che in tema di reati transazionali, secondo la giurisprudenza di legittimità, la confisca, ai sensi della citata norma, non può trovare applicazione in ipotesi di sentenza di patteggiamento, non assimilabile alla sentenza di condanna. Lamenta, in particolare, che la confisca del prezzo, prodotto o profitto del reato di cui all'art. 11 del D. Lvo 146/2006 ha natura sanzionatoria ad essa non è estensibile analogicamente il disposto di cui all'art. 445 c.p.p. nella parte in cui fa richiamo all'art. 240 c.p. e che la suddetta norma, avente natura speciale, prevede la confisca solo in ipotesi di sentenza di condanna e non anche in ipotesi di sentenza ex art. 444 del codice di rito, altrimenti ricorrendo un'ipotesi di analogia in malam partem. Osserva che è palese il vizio in cui era incorso il G.I.P. in quanto aveva disposto la confisca del "profitto del reato" non ammissibile in ipotesi di patteggiamento in relazione al reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. La questione in diritto sollevata dal ricorrente attiene alla asserita illegalità della confisca disposta con la sentenza di patteggiamento, in quanto l'art. 11 della legge n. 146 del 2006 applicabile alla fattispecie in esame, assume il ricorrente, richiama solo la sentenza di condanna e non quella di applicazione della pena, a differenza di quanto previsto in varie norme del codice penale o in altre leggi speciali.
2.1. Questo Collegio non ignora il precedente invocato dal ricorrente secondo cui in tema di reati transnazionali, nell'ipotesi di applicazione della pena su richiesta, non può essere disposta la confisca per equivalente del prodotto, del profitto o del prezzo del reato, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 marzo 2006, n. 146, poiché detta disposizione presuppone espressamente una sentenza di condanna e non una sentenza di patteggiamento. (In motivazione, la Corte ha precisato che inducono a tale conclusione sia la natura speciale della norma, da ritenersi di stretta interpretazione, sia la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, da cui discende il divieto di analogia "in malam partem"). (Sez. 5 -, Sentenza n. 10438 del 07/02/2019 Cc. (dep. 08/03/2019) Rv. 276503 - 01. Ritiene, tuttavia, di non poterlo condividere sulla scorta delle considerazioni, maggiormente condivisibili, formulate da Sez. 2, Sentenza n. 16100 del 27/02/2019 Rv. 276051 - 01. Secondo tale ultimo orientamento cui in questa sede va data continuità, non ravvisandosi allo stato ragioni per una rimessione della questione alle S.U. in tema di reati 2 transnazionali, è legittima la confisca per equivalente disposta, ex art. 11 della legge 16 marzo 2006, n.146, con sentenza di patteggiamento, atteso che il legislatore, nel recepire la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale del 15 dicembre 2000, ha utilizzato il medesimo riferimento alla "condanna" adottato dalla Convenzione senza alcun richiamo ad uno specifico modello procedimentale e, dunque, da intendersi come comprensivo anche della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. Il thema decidendum riguarda, dunque, la portata della confisca per equivalente disposta in ipotesi di reati transnazionali ai sensi dell'art. 11 Legge 16 marzo 2006, n. 146, secondo il quale "per i reati di cui all'articolo 3 della presente legge, qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. In caso di usura è comunque ordinata la confisca di un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari. In tali casi, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni o le utilità assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato". Questa Corte, nella pronunzia da ultimo citata, muove dal presupposto che il legislatore, nel recepire la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, ha utilizzato la medesima espressione "sentenza di condanna" adottata dalla Convenzione senza fare riferimento ad uno specifico modello procedimentale» compiendo una «scelta comprensibile alla luce dei diversi ordinamenti dei 189 Stati Parte, in alcuni soltanto dei quali previsto il patteggiamento della pena». si legge nella Peraltro, al momento dell'approvazione della legge n. 146 del 2006 - le Sezioni unite avevano da poco definitivamente chiarito la natura della sentenza di decisione- patteggiamento, affermando che «la sentenza emessa all'esito della procedura di cui agli artt. 444 e segg. c.p.p. poiché è, ai sensi dell'art. 445, comma 1-bis, equiparata "salvo diverse disposizioni di legge a una pronuncia di condanna" costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, 1° comma, n. 1, c.p., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa». In conclusione, ribadita la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, che non costituisce né pena in senso stretto, oggetto di accordo vincolante per il giudice in sede di patteggiamento, né pena accessoria, è stata affermata la legittimità della decisione del giudice di applicare la confisca per equivalente, sulla base del disposto dell'art. 11 della legge n. 146 del 2006, da intendere riferito anche alla sentenza ex art. 444 c.p.p. Osserva il Collegio che il primo argomento, condivisibilmente, valorizza nella sostanza la "atecnicità" della disposizione posta dall'art. 11 I.146/2006 e del riferimento alla sentenza di condanna che vi si legge dovuta alla peculiarità dell'occasione normativa rappresentata dalla ratifica di una convenzione internazionale (la Convenzione di Palermo del dicembre 2000 contro il crimine organizzato transnazionale) le cui elaborazioni finali, interessando comunità 3 с ordinamentali di diversa tradizione giuridica, non potevano non essere generali ed atecniche, in modo da poter consentire un comune percorso agli Stati aderenti;
la specificità del contesto, secondo quanto correttamente ritenuto depone, pervero, a favore di un'interpretazione non strettamente letterale dell' inciso «sentenza di condanna», che, di contro, sembra includere anche gli altri possibili epiloghi decisori del giudizio di merito fondati anche se non su una formale condanna su un accertamento, sia pure implicito, di responsabilità, al quale consegua - l'irrogazione di una pena, in accordo, del resto, allo spirito della Convenzione, che testualmente si proponeva di «rafforzare la cooperazione internazionale ai fini della confisca» (art. 13) anche attraverso l'impegno degli Stati ad adottare nella più ampia misura possibile nell'ambito dei loro ordinamenti giuridici interni, le misure necessarie a consentire la confisca» dei proventi derivanti dai reati di cui alla Convenzione o di «beni il cui valore corrisponda a quello di tali proventi» (art. 12, comma 1, lett. a). Sotto altro verso la citata pronunzia sottolinea la natura della sentenza di patteggiamento che viene espressamente equiparata, nel sistema codicistico ex art. 445, comma 1-bis, c.p.p. ad una sentenza di condanna, di cui riproduce gli effetti, ad eccezione delle conseguenze penali che non siano categoricamente escluse, richiamando in tal senso l' orientamento espresso dalle S.U. n. 17781 del 29 novembre 2005, Diop, Rv. 233518 - 01, che hanno chiarito come sentenza di patteggiamento "in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa " Non può, poi, non considerarsi che, come è stato acutamente osservato, l'art. 11 .146/2006 fa riferimento alla sentenza di condanna esclusivamente nel terzo ed ultimo periodo dell'unico comma di cui si compone, laddove demanda al giudice di determinare la somma di danaro o individuare i beni e le utilità assoggettati alla confisca per equivalente, "dettando una regolamentazione diretta più che a disciplinare la latitudine applicativa dell'istituto ablatorio a precisarne il concreto momento irrogativo". Per contro nel primo periodo nel prevedere quale sanzione specifica rispetto ai reati transnazionali ai sensi dell'art. 3 1.146/2006, la confisca per equivalente, la disposizione si limita a stabilire che il giudice, quando non sia possibile la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, «ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità [...] per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo»; appare evidente, alla luce della complessiva formulazione della norma, che il legislatore abbia contemplato la confisca per equivalente quale ordinario strumento di contrasto specifico del reato transnazionale, qualunque forma assuma il provvedimento che ne abbia accertato la sussistenza, indifferentemente di condanna ovvero di applicazione consensuale della pena. In tal senso appare non decisiva l'obiezione che il legislatore non abbia giustapposto alla sentenza di condanna la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., come, invece, nella disciplina della confisca per equivalente ai sensi dell'art. 322 ter c.p. che hanno esteso la confisca de qua ai più svariati ambiti criminologici.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, apparendo infondate le censure proposte, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 30 Novembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente Fabio Di Pisa,Di Pisar Maria Daniela Borsellino DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 10 FEB. 2023 FCASS Il Cancelliere Funzionano giudiziario O N E S dott.ssa Vincenza Stefania PUMARA 5