Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 3635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3635 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro e previdenza ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa LA RO, all'udienza del 09.05.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 9809/2024
tra
, C.F. nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Anacapri alla Via Tuoro n. 56, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Agnese Gualtieri e Teodorico Boniello elettivamente domicilia presso lo studio della prima in Ercolano (NA) al Corso Resina n. 326, come in atti
Ricorrente e l' (C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura INPS.
Resistente
Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 23.04.2024 e ritualmente notificato, l'istante deduceva:
1. Di aver lavorato, dal 01/01/1979 al 28/2/2021, per conto e alle dipendenze del con qualifica di Assistente Amministrativo Gestionale II Area F3; Controparte_2
2) che il rapporto era cessato per raggiunti limiti di età, con un'anzianità di servizio, dal 01/05/1984 al 28/02/2021 di anni 36 mesi 10, dal 01/01/1979 al 09/05/1984 di anni 5 mesi 4 di servizio pre-ruolo e, quindi, alla data del 28/2/2021, ultimo giorno di servizio, di aver maturato un'anzianità contributiva complessiva pari ad anni 42, mesi 2;
[...] procedimento di liquidazione del trattamento di fine servizio, e quest'ultimo trasmetteva in riscontro nota del 2/1/2024, allegando il Mod. PL1 prot. 1044 del 12/02/2021 indirizzato all' - Buonuscita, corredato di Stato Matricolare CP_1 CP_4
Civile, Delibera di Riscatto servizio pre-ruolo ex L 285/77 e modalità di riscossione del TFS;
4) che, nella stessa nota, il Ministero precisava di aver proceduto alla riliquidazione definitiva del trattamento di Fine Servizio con l'applicazione dei benefici economici previsti dal CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019/2021 mediante mod. P.L. 2 prot.
4198 del 23/05/2023; 5) che, ciò nonostante, la ricorrente non aveva percepito dall' Gestione CP_1
Dipendenti Pubblici alcun importo a titolo di indennità di buonuscita;
Tutto ciò premesso parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale:
<< che la S.V. Ill.ma, fissata con decreto l'udienza di discussione della causa, con invito
alla parte convenuta a costituirsi coi modi e nei termini di legge ed espressa avvertenza che, in mancanza, si procederà in contumacia, per ivi sentire così provvedere: accertare e dichiarare, per tutte le suesposte ragioni, il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di buonuscita ex art. 3, comma 2, e art. 38 del DPR 29 dicembre 1973, n.
1032 e, per l'effetto, condannare l' in persona del Direttore, quale legale rapp.te CP_1
p.t., a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 78.594,18, o quello diverso, maggiore e/o minore, che fosse ritenuto di giustizia, oltre interessi ex art. 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e rivalutazione monetaria dal dì del diritto e sino al soddisfo;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari.>>
Si costituiva l' con memoria difensiva del 18.11.2024 contestando l'avverso ricorso CP_1
e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e diritto. Il tutto con vittoria di spese di lite. Per quanto concerne il merito della controversia l educeva che l'indennità per CP_1 cui è causa risultava interamente pagata.
In particolare, risultava in data 28.5.24 pagamento della prima rata per l'importo di E. 46.338,24 e in data 31.5.24 quello pari ad E. 24.511,83 quale seconda rata del TFS da parte dell' Controparte_5
Ne conseguiva l'intervenuta cessazione della materia del contendere per quanto dedotto e documentato. Pertanto, concludeva cessata materia del contendere per le ragioni esposte con integrale compensazione delle spese di lite.>> All'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note in atti, la causa è stata decisa con la presente sentenza telematica. Deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
La formula di cessazione della materia del contendere, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito - a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee ad incidere sull'oggetto sostanziale della lite ed a determinare in relazione ad esso il venir meno di ogni ragione di contrasto ed appare, quindi, senz'altro utilizzabile nel caso di specie (cfr., in relazione alla avvenuta transazione,ex plurimis Cass. 4035/1999; 2197/1998). La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite. La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere. Orbene, nella fattispecie emerge che in corso di causa l' ha provveduto a liquidare CP_1 alla ricorrente, in due rate, il TFS nella misura corrispondente al capitale indicato dall' amministrazione datrice. La parte istante ha aderito alla quantificazione operata chiedendo tuttavia la liquidazione degli accessori di legge a fronte del ritardato pagamento. Va invero sottolineato a questo proposito che tale erogazione è certamente avvenuta con notevole ritardo rispetto all' epoca del pensionamento.
Invero, i tempi di erogazione della prestazione differiscono a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e s.m.i.).
Il pagamento del TFS deve avvenire:
• entro 105 giorni, in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso. Decorso tale arco temporale, se la prestazione non viene pagata, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;
• dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, nell'ipotesi in cui questa sia avvenuta per raggiungimento del limite di età o a causa del termine del contratto a tempo determinato, oppure per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata. Se la prestazione non viene corrisposta entro i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;
• dopo 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione, ecc.). Se la prestazione non viene corrisposta entro i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo.
Ciò premesso, nella specie emerge dagli atti di causa che l' nonostante l' invio da CP_1 parte dell' amministrazione datrice dei modelli Pl1 e Pl2 contenenti tutti gli elementi necessari alla determinazione dell' importo dovuto alla ricorrente a titolo di TFS, ha provveduto al pagamento solo dopo la notifica del presente ricorso a distanza di tre anni dal pensionamento.
Sono pertanto dovuti gli accessori e, ai fini del relativo calcolo, la norma di riferimento è contenuta nella L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6, che ha disciplinato il regime degli accessori inerenti alle prestazioni dovute dagli "enti gestori di forme di previdenza obbligatoria": essa dispone, in primo luogo (primo periodo), che tali enti "sono tenuti a corrispondere gli interessi legali........a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda" e, in secondo luogo (ultimo periodo), che "l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito". Con quest'ultima disposizione è stato sancito il cosiddetto "divieto di cumulo" fra interessi legali e rivalutazione monetaria riguardo alle prestazioni erogate in ritardo dagli enti suddetti, con la conseguenza che la mora deve essere risarcita mediante la corresponsione della maggior somma risultante dal calcolo degli interessi e dal calcolo della rivalutazione. " (cfr. CORTE D'APPELLO DI ROMA, Sentenza n. 781/2023 del 07- 03-2023). In base all' art. 22 della predetta legge la disposizione contenuta nel ciato art. 16, comma 6, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva , pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici … ( vedasi sul punto altresì sentenza Corte Cost. n.459 del 2000).
Conseguentemente, l' va condannato a corrispondere a la CP_1 Parte_1 somma di euro 5.459,86 così calcolata quale maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria in seno alle note difensive autorizzate depositate dalla parte ricorrente in vista dell' odierna udienza.
Quanto alle spese del giudizio, in applicazione del principio di soccombenza, anche virtuale, esse vanno poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla sorte capitale.
Condanna l' a corrispondere a la somma di euro 5.459,86 CP_1 Parte_1 quale maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria.
Condanna infine il convenuto alle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.500,00, comprensivi di spese generali, oltre Iva e Cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 9.5.2025.
IL GDL
Dott.ssa LA RO