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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/12/2025, n. 3410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3410 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 19.12.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, dall'avv. Antonio Parte_1
Pompigna Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso, dagli avv. Antonio Andriulli, F. Certomà CP_1
Resistente
OGGETTO: Reddito di Cittadinanza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12.06.2024 la ricorrente – premesso di aver presentato plurime istanze di RdC tutte accolte - impugnava e contestava la legittimità dei provvedimenti emessi dall' in data 11.03.2024 ed in data 25.09.2024 con cui CP_1
l' , dapprima, revocava il RdC in godimento e, successivamente, chiedeva in CP_2 restituzione la somma di € 20.300,00 in quanto asseritamente non dovuta a titolo di Reddito di Cittadinanza per il periodo da aprile 2021 a dicembre 2023 con la seguente motivazione: “accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 DPCM 159/2013”.
In particolare, la ricorrente riferiva di aver correttamente omesso l'indicazione in
DSU, per gli anni 2021 -2022-2023, del padre dei figli minori, Persona_1
, in quanto non coniugato e non convivente all'epoca della presentazione
[...] della DSU. La riferiva di aver contratto matrimonio con il Parte_1 Per_1 solo in data 20.02.2024, successivamente alle DSU in contestazione nelle quali, pertanto, sosteneva di aver correttamente indicato la dicitura “nucleo composto esclusivamente da genitore solo con figli minorenni”. Per tali ragioni, la ricorrente agiva in giudizio chiedendo l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito ovvero, in subordine, l'irripetibilità dello stesso per assenza di dolo, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' che, con propria memoria, contestava quanto dedotto CP_1 dalla ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, documentalmente istruita, era discussa oralmente all'udienza del
19.12.2025 e, matura per la decisione, era decisa con la presente sentenza contestuale.
Tanto premesso il ricorso non è fondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, si osserva che in materia di onere probatorio la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "in tema di indebito, ove l'accipiens chieda
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicchè egli ha l' onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto" (Cass. S.U. n. 18046 del 2010).
Con riferimento al merito della pretesa si osserva che, tra i presupposti per accedere all'erogazione del RdC, l'art.2 del d.l. 4/2019 prevede che “il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea (…); 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), (…) inferiore a 9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, (…); 4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui (…);”. Nel caso di specie l'indebito scaturisce dalla scorretta compilazione della DSU ai fini ISSE rilevante, come si evince dalla normativa appena richiamata, ai fini della spettanza e della misura del beneficio. In particolare, a fondamento della revoca e dell'indebito in contestazione vi è l'indicazione in DSU del “nucleo composto esclusivamente da genitore solo con figli minorenni”, senza menzione del “genitore non coniugato e non convivente” in violazione delle regole di compilazione della
DSU a fini ISEE.
Dalla documentazione in atti (cfr. DSU 2021-2022-2023) si evince che la ricorrente ha sbarrato la casella del GENITORE SOLO con figli minori anche se non si trovava nelle condizioni per farlo in quanto, in presenza di genitore non coniugato e non convivente, come il nel caso di specie, lo stesso modello di DSU rimanda Per_1 alle specifiche indicazioni di compilazione sul punto.
Tali indicazioni prevedono che: “Si deve barrare la seconda casella della stessa tabella quando il nucleo è composto esclusivamente da un solo genitore con figlio minorenne. Nel caso di genitori non coniugati e non conviventi tra loro tale casella deve essere barrata solo se il genitore non convivente nel nucleo del minorenne si trovi in una delle situazioni di seguito indicate: a) risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
b) risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato ai sensi dell'articolo 333 c.c. il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali le estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.
Se l'altro genitore non è in una delle condizioni sopra specificate ai fini isee il nucleo non può essere considerato composto esclusivamente dal minore e da un solo genitore. Le ipotesi relative alle due caselle di questa sezione che determinano un calcolo più vantaggioso della situazione economica del nucleo familiare mediante una maggiorazione della scala di equivalenza possono coesistere ed in tal caso possono essere barrate entrambe le caselle” (cfr. all. istruzioni per la compilazione della CP_1
DSU parte II punto 1.2).
Ebbene, nel caso di specie non vi è prova in atti che il quale genitore non Per_1 coniugato e non convivente, si trovasse in una delle condizioni previste affinchè la in qualità di altro genitore convivente, potesse correttamente indicare Parte_1 in DSU la dicitura “genitore solo con figli minori” come ha, invece, effettivamente fatto.
In punto di dichiarazioni in DSU non corrispondenti al vero l'art. 7 co. 4 l. 26/19 prevede che: “fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Pertanto, in applicazione della normativa in materia di RdC e di false dichiarazioni in DSU, l' ha correttamente proceduto alla revoca della prestazione con CP_1 efficacia retroattiva, avvenuta con provvedimento dell'11.03.2024, e alla richiesta di restituzione di quanto indebitamente percepito con provvedimenti del
25.09.2024 oggetto di impugnazione.
Sotto il profilo della asserita irripetibilità dell'indebito si osserva che si è andato affermando e consolidando nel tempo un “principio di settore” nell'ambito delle prestazioni assistenziali secondo il quale, in tale sottosistema, è esclusa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto (variamente articolata, ma comunque) avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta.
Dal momento che, nel caso di specie, l'indebito contestato al ricorrente si fonda sulla carenza del requisito reddituale per superamento delle soglie di legge troverà applicazione, ai fini della ripetibilità o meno delle somme erogate, la disciplina dettata dall' art.
3-ter d.l. 850/76 (con. Con modif. dalla l. n. 29/77) e dall'art. 3 co. 9 d.l. 173/88 (conv. Con modif. l. 291/88).
Dalla lettura e dall'analisi di tale normativa si evince che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta e cioè, dalla data del provvedimento che verifica il venir meno dei presupposti. Resta esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, salvo che il percipiente non versi in dolo (Cass. 13223/2020; 13915/2021). Ebbene, nel caso di specie la disciplina prevista in materia di indebito assistenziale con conseguente sanatoria delle somme indebitamente versate nel periodo antecedente all'accertamento dell'indebito non può trovare applicazione in quanto, in primo luogo, derogata dalla normativa speciale in materia di RdC che prevede, in caso di indebita erogazione scaturente da dichiarazioni non veritiere, la revoca della prestazione con efficacia retroattiva. In secondo luogo, nel caso di specie, non può sostenersi la buona fede della ricorrente e la conseguente assenza di dolo dal momento che la stessa DSU rimandava alle “istruzioni per la compilazione” nel caso di genitore non coniugato e non convivente, con conseguente possibilità di scongiurare l'erronea compilazione.
Quest'ultima è ancor più rilevante se si considera che l'inserimento in DSU del padre dei minori avrebbe comportato il rigetto della domanda di RdC per carenza del requisito dell'ISEE inferiore alla soglia di € 9.360,00. Difatti, nelle attestazioni
ISSE presentate per gli anni 2021-2022-2023 dal solo i evince una soglia Per_1 di ISEE nettamente superiore al limite richiesto per accedere al beneficio (cfr. all. attestazioni ISSE padre). CP_1
Tale dato non era, peraltro, autonomamente valutabile dall' ai fini della CP_1 richiesta di RdC presentata dalla in quanto in mancanza di coniugio Parte_1
e in mancanza di indicazione del come genitore non coniugato e non Per_1 convivente, l'Istituto non avrebbe potuto autonomamente valutarne i redditi ai fini dell'erogazione del beneficio.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio non sono dovute in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
, nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso;
2. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Taranto, 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 19.12.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, dall'avv. Antonio Parte_1
Pompigna Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso, dagli avv. Antonio Andriulli, F. Certomà CP_1
Resistente
OGGETTO: Reddito di Cittadinanza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12.06.2024 la ricorrente – premesso di aver presentato plurime istanze di RdC tutte accolte - impugnava e contestava la legittimità dei provvedimenti emessi dall' in data 11.03.2024 ed in data 25.09.2024 con cui CP_1
l' , dapprima, revocava il RdC in godimento e, successivamente, chiedeva in CP_2 restituzione la somma di € 20.300,00 in quanto asseritamente non dovuta a titolo di Reddito di Cittadinanza per il periodo da aprile 2021 a dicembre 2023 con la seguente motivazione: “accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 DPCM 159/2013”.
In particolare, la ricorrente riferiva di aver correttamente omesso l'indicazione in
DSU, per gli anni 2021 -2022-2023, del padre dei figli minori, Persona_1
, in quanto non coniugato e non convivente all'epoca della presentazione
[...] della DSU. La riferiva di aver contratto matrimonio con il Parte_1 Per_1 solo in data 20.02.2024, successivamente alle DSU in contestazione nelle quali, pertanto, sosteneva di aver correttamente indicato la dicitura “nucleo composto esclusivamente da genitore solo con figli minorenni”. Per tali ragioni, la ricorrente agiva in giudizio chiedendo l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito ovvero, in subordine, l'irripetibilità dello stesso per assenza di dolo, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' che, con propria memoria, contestava quanto dedotto CP_1 dalla ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, documentalmente istruita, era discussa oralmente all'udienza del
19.12.2025 e, matura per la decisione, era decisa con la presente sentenza contestuale.
Tanto premesso il ricorso non è fondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, si osserva che in materia di onere probatorio la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "in tema di indebito, ove l'accipiens chieda
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicchè egli ha l' onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto" (Cass. S.U. n. 18046 del 2010).
Con riferimento al merito della pretesa si osserva che, tra i presupposti per accedere all'erogazione del RdC, l'art.2 del d.l. 4/2019 prevede che “il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea (…); 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), (…) inferiore a 9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, (…); 4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui (…);”. Nel caso di specie l'indebito scaturisce dalla scorretta compilazione della DSU ai fini ISSE rilevante, come si evince dalla normativa appena richiamata, ai fini della spettanza e della misura del beneficio. In particolare, a fondamento della revoca e dell'indebito in contestazione vi è l'indicazione in DSU del “nucleo composto esclusivamente da genitore solo con figli minorenni”, senza menzione del “genitore non coniugato e non convivente” in violazione delle regole di compilazione della
DSU a fini ISEE.
Dalla documentazione in atti (cfr. DSU 2021-2022-2023) si evince che la ricorrente ha sbarrato la casella del GENITORE SOLO con figli minori anche se non si trovava nelle condizioni per farlo in quanto, in presenza di genitore non coniugato e non convivente, come il nel caso di specie, lo stesso modello di DSU rimanda Per_1 alle specifiche indicazioni di compilazione sul punto.
Tali indicazioni prevedono che: “Si deve barrare la seconda casella della stessa tabella quando il nucleo è composto esclusivamente da un solo genitore con figlio minorenne. Nel caso di genitori non coniugati e non conviventi tra loro tale casella deve essere barrata solo se il genitore non convivente nel nucleo del minorenne si trovi in una delle situazioni di seguito indicate: a) risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
b) risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato ai sensi dell'articolo 333 c.c. il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali le estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.
Se l'altro genitore non è in una delle condizioni sopra specificate ai fini isee il nucleo non può essere considerato composto esclusivamente dal minore e da un solo genitore. Le ipotesi relative alle due caselle di questa sezione che determinano un calcolo più vantaggioso della situazione economica del nucleo familiare mediante una maggiorazione della scala di equivalenza possono coesistere ed in tal caso possono essere barrate entrambe le caselle” (cfr. all. istruzioni per la compilazione della CP_1
DSU parte II punto 1.2).
Ebbene, nel caso di specie non vi è prova in atti che il quale genitore non Per_1 coniugato e non convivente, si trovasse in una delle condizioni previste affinchè la in qualità di altro genitore convivente, potesse correttamente indicare Parte_1 in DSU la dicitura “genitore solo con figli minori” come ha, invece, effettivamente fatto.
In punto di dichiarazioni in DSU non corrispondenti al vero l'art. 7 co. 4 l. 26/19 prevede che: “fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Pertanto, in applicazione della normativa in materia di RdC e di false dichiarazioni in DSU, l' ha correttamente proceduto alla revoca della prestazione con CP_1 efficacia retroattiva, avvenuta con provvedimento dell'11.03.2024, e alla richiesta di restituzione di quanto indebitamente percepito con provvedimenti del
25.09.2024 oggetto di impugnazione.
Sotto il profilo della asserita irripetibilità dell'indebito si osserva che si è andato affermando e consolidando nel tempo un “principio di settore” nell'ambito delle prestazioni assistenziali secondo il quale, in tale sottosistema, è esclusa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto (variamente articolata, ma comunque) avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta.
Dal momento che, nel caso di specie, l'indebito contestato al ricorrente si fonda sulla carenza del requisito reddituale per superamento delle soglie di legge troverà applicazione, ai fini della ripetibilità o meno delle somme erogate, la disciplina dettata dall' art.
3-ter d.l. 850/76 (con. Con modif. dalla l. n. 29/77) e dall'art. 3 co. 9 d.l. 173/88 (conv. Con modif. l. 291/88).
Dalla lettura e dall'analisi di tale normativa si evince che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta e cioè, dalla data del provvedimento che verifica il venir meno dei presupposti. Resta esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, salvo che il percipiente non versi in dolo (Cass. 13223/2020; 13915/2021). Ebbene, nel caso di specie la disciplina prevista in materia di indebito assistenziale con conseguente sanatoria delle somme indebitamente versate nel periodo antecedente all'accertamento dell'indebito non può trovare applicazione in quanto, in primo luogo, derogata dalla normativa speciale in materia di RdC che prevede, in caso di indebita erogazione scaturente da dichiarazioni non veritiere, la revoca della prestazione con efficacia retroattiva. In secondo luogo, nel caso di specie, non può sostenersi la buona fede della ricorrente e la conseguente assenza di dolo dal momento che la stessa DSU rimandava alle “istruzioni per la compilazione” nel caso di genitore non coniugato e non convivente, con conseguente possibilità di scongiurare l'erronea compilazione.
Quest'ultima è ancor più rilevante se si considera che l'inserimento in DSU del padre dei minori avrebbe comportato il rigetto della domanda di RdC per carenza del requisito dell'ISEE inferiore alla soglia di € 9.360,00. Difatti, nelle attestazioni
ISSE presentate per gli anni 2021-2022-2023 dal solo i evince una soglia Per_1 di ISEE nettamente superiore al limite richiesto per accedere al beneficio (cfr. all. attestazioni ISSE padre). CP_1
Tale dato non era, peraltro, autonomamente valutabile dall' ai fini della CP_1 richiesta di RdC presentata dalla in quanto in mancanza di coniugio Parte_1
e in mancanza di indicazione del come genitore non coniugato e non Per_1 convivente, l'Istituto non avrebbe potuto autonomamente valutarne i redditi ai fini dell'erogazione del beneficio.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio non sono dovute in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
, nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso;
2. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Taranto, 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli