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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/12/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1195/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1195 del Ruolo Generale degli affari della
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], C. da Mortilla n°142, rappresentato e difeso dall'avv.
BI LI, giusta procura in atti,
E
(C.F. ) nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
IC GR, giusta procura in atti,
- ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 14/11/2025;
OGGETTO: modifica condizioni esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.07.2025, e , Parte_1 CP_1 premettendo che: dall'unione tra i due conviventi more uxorio sono nati i figli
[...]
, nato a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], e che Per_1 Persona_2 in relazione ai predetti minori non è stato emesso alcun provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità; la famiglia ha fissato la residenza anagrafica in
MO UL (RG), C.da Mortilla n°142 nell'immobile di proprietà di entrambe le parti su cui grava un mutuo pari ad €.37.000,00, con rata mensile di €.240,89, corrisposto esclusivamente e regolarmente da;
oltre al suddetto mutuo, gravano sulle parti Parte_1 ulteriori oneri, quali il prestito Agos di €.30.000,00 con rata mensile di €.388,00 ed un prestito Ibl Banca di €.4.000,00 con cessione del quinto di €.120,00, corrisposti entrambi i prestiti esclusivamente e regolarmente da;
lavora come operaio Parte_1 Parte_1 presso una ditta, percependo uno stipendio mensile netto di circa €1.300,00; tra i ricorrenti si sono verificati fatti e circostanze tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza e, pertanto, hanno deciso di vivere separati;
insieme ai due figli CP_1
è andata a vivere presso l'abitazione dei genitori sita in Palazzolo Acreide nella via
Tagliamento; le parti, nell'interesse dei due figli, hanno raggiunto un accordo sul mantenimento della propria prole ed anche sulla regolamentazione del diritto di visita;
Ciò premesso, le parti hanno depositato congiuntamente accordo di cui chiedono accoglimento alle seguenti condizioni:
1) i figli minori sono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con impegno da parte di entrambi di curarne l'educazione e l'istruzione, ma vivranno con la madre presso l'abitazione sita in Palazzolo Acreide via Tagliamento dove attualmente si trovano, con facoltà del padre di vederli ed averli con sé - previa comunicazione telefonica o di messaggistica tra i coniugi – due giorni alla settimana (solo nella settimana in cui non è previsto il pernotto il fine settimana, mentre un giorno nella settimana in cui è previsto il pernotto), dalle ore 17:00 alle ore 21:00 (in orario estivo implementabile fino alle ore 22:00) e, durante il fine settimana (a settimane alterne), dalle ore 18:30 del venerdì alle ore 20:00 della domenica (in orario estivo fino alle ore 21:00). Il padre, inoltre, avrà facoltà di vedere e avere con sé i due figli
2 minori per almeno 10 giorni consecutivi nel periodo estivo (che, in futuro, potrà essere accresciuto a 15), per 4 giorni consecutivi nel periodo natalizio (esclusi, per rispetto alla regola dell'alternatività, i giorni del 24, 25, 31 dicembre e 1° gennaio) e con partecipazione a tutte le festività familiari di entrambi i rami;
2) il Sig. avrà diritto di chiamare o video-chiamare i figli una volta al giorno, Pt_1 tenendo conto delle esigenze dei minori;
3) il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo per il Pt_1 CP_1 mantenimento dei due figli, la somma mensile complessiva di € 300,00, (€ 150,00 per ciascun figlio) con rivalutazione annuale Istat, entro e non oltre il 18 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie (sempre da concordare così come da
Linee Guida del Tribunale di Siracusa);
4) il Sig. rinuncerà in favore della Sig.ra alla propria quota parte Pt_1 CP_1
(50%) dell'assegno unico mensile con decorrenza immediata, tanto per il presente che per gli anni a venire. Altresì presta consenso e si obbliga alla collaborazione per la presentazione di analoghe istanze a sostegno dei nuclei familiari e dei minori comunque denominate che saranno rese note dalla P.A. in futuro;
5) la casa familiare sita in MO UL (RG), c. da Mortilla n°142 viene assegnata al Sig. che continuerà ad abitare la detta casa, la quale sarà Pt_1 oggetto di futura divisione/scioglimento della comunione in uno ai mobili che
l'arredano, tenendo conto delle spese affrontate da ciascuna delle parti in sede di futura determinazione dei conguagli;
6) il sig. presta sin da ora il solo consenso (nell'interesse dei due figli minori) Pt_1 alla Sig.ra alla scelta del medico di famiglia ed a richiedere i permessi di CP_1 entrata ed uscita da scuola con delega ai nonni materni;
Le parti dichiarano che le condizioni di cui sopra sono adeguate e rispondenti agli interessi dei figli minori ed . Persona_1 Persona_2
Ritenuto che nulla osta all'accoglimento delle superiori condizioni relative ai minori e , in quanto non in contrasto con gli interessi degli stessi figli o con Per_1 Per_2 norme di legge;
Ritenuto che nulla va disposto sulle spese, avendo le parti concluso congiuntamente;
Ritenuto che il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1195 /2025
R.G.V.G., nel quale le parti hanno depositato un accordo, con l'intervento in causa del
Pubblico Ministero, così decide:
- Omologa le condizioni inerenti ai minori e , ai rapporti economici Per_1 Per_2 relativi al mantenimento dei figli ed all'assegnazione della casa familiare, provvedendo in conformità alle condizioni concordate, da intendersi qui trascritte;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
19.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1195 del Ruolo Generale degli affari della
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], C. da Mortilla n°142, rappresentato e difeso dall'avv.
BI LI, giusta procura in atti,
E
(C.F. ) nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
IC GR, giusta procura in atti,
- ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 14/11/2025;
OGGETTO: modifica condizioni esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.07.2025, e , Parte_1 CP_1 premettendo che: dall'unione tra i due conviventi more uxorio sono nati i figli
[...]
, nato a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], e che Per_1 Persona_2 in relazione ai predetti minori non è stato emesso alcun provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità; la famiglia ha fissato la residenza anagrafica in
MO UL (RG), C.da Mortilla n°142 nell'immobile di proprietà di entrambe le parti su cui grava un mutuo pari ad €.37.000,00, con rata mensile di €.240,89, corrisposto esclusivamente e regolarmente da;
oltre al suddetto mutuo, gravano sulle parti Parte_1 ulteriori oneri, quali il prestito Agos di €.30.000,00 con rata mensile di €.388,00 ed un prestito Ibl Banca di €.4.000,00 con cessione del quinto di €.120,00, corrisposti entrambi i prestiti esclusivamente e regolarmente da;
lavora come operaio Parte_1 Parte_1 presso una ditta, percependo uno stipendio mensile netto di circa €1.300,00; tra i ricorrenti si sono verificati fatti e circostanze tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza e, pertanto, hanno deciso di vivere separati;
insieme ai due figli CP_1
è andata a vivere presso l'abitazione dei genitori sita in Palazzolo Acreide nella via
Tagliamento; le parti, nell'interesse dei due figli, hanno raggiunto un accordo sul mantenimento della propria prole ed anche sulla regolamentazione del diritto di visita;
Ciò premesso, le parti hanno depositato congiuntamente accordo di cui chiedono accoglimento alle seguenti condizioni:
1) i figli minori sono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con impegno da parte di entrambi di curarne l'educazione e l'istruzione, ma vivranno con la madre presso l'abitazione sita in Palazzolo Acreide via Tagliamento dove attualmente si trovano, con facoltà del padre di vederli ed averli con sé - previa comunicazione telefonica o di messaggistica tra i coniugi – due giorni alla settimana (solo nella settimana in cui non è previsto il pernotto il fine settimana, mentre un giorno nella settimana in cui è previsto il pernotto), dalle ore 17:00 alle ore 21:00 (in orario estivo implementabile fino alle ore 22:00) e, durante il fine settimana (a settimane alterne), dalle ore 18:30 del venerdì alle ore 20:00 della domenica (in orario estivo fino alle ore 21:00). Il padre, inoltre, avrà facoltà di vedere e avere con sé i due figli
2 minori per almeno 10 giorni consecutivi nel periodo estivo (che, in futuro, potrà essere accresciuto a 15), per 4 giorni consecutivi nel periodo natalizio (esclusi, per rispetto alla regola dell'alternatività, i giorni del 24, 25, 31 dicembre e 1° gennaio) e con partecipazione a tutte le festività familiari di entrambi i rami;
2) il Sig. avrà diritto di chiamare o video-chiamare i figli una volta al giorno, Pt_1 tenendo conto delle esigenze dei minori;
3) il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo per il Pt_1 CP_1 mantenimento dei due figli, la somma mensile complessiva di € 300,00, (€ 150,00 per ciascun figlio) con rivalutazione annuale Istat, entro e non oltre il 18 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie (sempre da concordare così come da
Linee Guida del Tribunale di Siracusa);
4) il Sig. rinuncerà in favore della Sig.ra alla propria quota parte Pt_1 CP_1
(50%) dell'assegno unico mensile con decorrenza immediata, tanto per il presente che per gli anni a venire. Altresì presta consenso e si obbliga alla collaborazione per la presentazione di analoghe istanze a sostegno dei nuclei familiari e dei minori comunque denominate che saranno rese note dalla P.A. in futuro;
5) la casa familiare sita in MO UL (RG), c. da Mortilla n°142 viene assegnata al Sig. che continuerà ad abitare la detta casa, la quale sarà Pt_1 oggetto di futura divisione/scioglimento della comunione in uno ai mobili che
l'arredano, tenendo conto delle spese affrontate da ciascuna delle parti in sede di futura determinazione dei conguagli;
6) il sig. presta sin da ora il solo consenso (nell'interesse dei due figli minori) Pt_1 alla Sig.ra alla scelta del medico di famiglia ed a richiedere i permessi di CP_1 entrata ed uscita da scuola con delega ai nonni materni;
Le parti dichiarano che le condizioni di cui sopra sono adeguate e rispondenti agli interessi dei figli minori ed . Persona_1 Persona_2
Ritenuto che nulla osta all'accoglimento delle superiori condizioni relative ai minori e , in quanto non in contrasto con gli interessi degli stessi figli o con Per_1 Per_2 norme di legge;
Ritenuto che nulla va disposto sulle spese, avendo le parti concluso congiuntamente;
Ritenuto che il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1195 /2025
R.G.V.G., nel quale le parti hanno depositato un accordo, con l'intervento in causa del
Pubblico Ministero, così decide:
- Omologa le condizioni inerenti ai minori e , ai rapporti economici Per_1 Per_2 relativi al mantenimento dei figli ed all'assegnazione della casa familiare, provvedendo in conformità alle condizioni concordate, da intendersi qui trascritte;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
19.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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