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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 72/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1099/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. V06 2025 000471594 4 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Come da atti di causa e verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, con ricorso tempestivamente e ritualmente notificato in data 7.10.25, ha impugnato l'invito al pagamento del CUT, notificato a mezzo pec in data 8.7.2025, per l'importo complessivo di € 3.030,00, oltre
€ 8.75 per spese di notifica, a titolo di omesso versamento del contributo unificato per la proposizione del ricorso innanzi alla CGT di I grado di Avellino r.g. n. 805/2025.
La ricorrente ha chiesto l'annullamento totale dell'atto impugnato, in quanto illegittimo per carenza di motivazione, violazione dell'onere della prova e del diritto di difesa.
La ricorrente precisava che la motivazione dell'atto impugnato non conteneva l'indicazione dei criteri di calcolo del CUT, ma solo il generico ed inesatto riferimento al fatto che il CUT fosse dovuto per ogni singolo atto impugnato. Aggiungeva che il ricorso introduttivo del giudizio tributario aveva ad oggetto l'impugnazione di un singolo diniego di autotutela e che il valore della lite ammontava ad € 238.608,32, cosicché l'importo dovuto quale CUT era pari ad € 1.500,00 (ultimo scaglione degli importi superiori ad € 200.000,00).
Infine, la ricorrente contestava l'indebita richiesta di pagamento della somma € 8,75 a titolo di spese di notifica, in considerazione del fatto che la notifica era avvenuta a mezzo pec e l'Ufficio non aveva sopportato alcuna spesa.
La parte resistente si costituiva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese di lite.
Evidenziava che la ricorrente era incorsa in un omesso versamento dell'intero importo dovuto. Ribadiva che in base al combinato disposto dell'artt. 14 comma 3-bis TUSG e dell'art. 12 co. 5 del D.lgs. 546/1992 l'obbligo di versamento del contributo sorgeva per ogni singolo atto tributario impugnato e che nel ricorso proposta dalla ricorrente (r.g. 805/2025) erano stati impugnati ben n. 12 atti (diniego di autotutela e lo scarto delle n.
10 comunicazioni di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura Ecobonus 110%). Infine, l'Ufficio rilevava la legittima richiesta del costo relativo alle spese di notifica, in quanto legislativamente previste dall'art. 1 del DM 12.9.2012.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
In primo luogo, l'atto impugnato è corredato da una completa, seppur sintetica, motivazione relativa ai presupposti di fatto e giuridici in forza dei quali è stato richiesto il pagamento del CUT nell'importo sopra indicato.
Del resto, dall'esame del ricorso, appare evidente che la ricorrente è stato posta nelle condizioni di esercitare in modo più che completo il proprio diritto di difesa, censurando l'atto impugnato sotto il profilo dell'illegittimo ed erroneo calcolo del CUT dovuto, nonché dei costi, anche se esigui, addebitati.
Orbene, la principale questione controversa tra le parti impone di delibare se l'Ufficio abbia legittimamente calcolato il CUT con riferimento sia al diniego di autotutela impugnato in via principale, sia con riferimento alle comunicazioni di comunicazioni di diniego degli effetti delle opzioni, esercitate e comunicate ai sensi dell'art. 121 d.l. 34 del 2020, di cessione/sconto in fattura relative agli interventi edilizi di riqualificazione energetica, analiticamente descritti in atti (c.d. scarto) quali atti presupposti rispetto al diniego di autotutela.
Giova premettere come la questione prospettata è peculiare, in quanto va ricordato che la giurisprudenza di merito assolutamente prevalente non considera il diniego delle comunicazioni di opzione per la cessione del credito d'imposta quali atti provvedimentali, cioè fiscali veri e propri, ma alla stregua di atti meramente informativi ed interni, non impugnabili, non compresi tra l'elenco degli “atti impugnabili” innanzi alle Corti di
Giustizia Tributaria contenuto nell'art. 19 d.lgs. 546/1992. L'atto di diniego che conclude la procedura ha la stessa natura delle ricevute di scarto del Servizio Telematico Entratel e non costituisce un atto di natura provvedimentale. Tant'è che tale atto viene comunicato dall'Agenzia delle Entrate con una ricevuta resa disponibile tramite i servizi telematici o inviata all'intermediario che abbia inviato la comunicazione di opzione.
Tant'è che i ricorsi tributari avverso i c.d. scarti vengono dichiarati inammissibili dalla giurisprudenza di merito
(cfr. CGT di Trieste n. 81/2023 ex plurimis).
Dunque, nel caso in esame, non è configurabile alcuna impugnativa di atti fiscali presupposti rispetto al diniego di autotutela.
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità è oramai orientata chiaramente per ritenere che l'importo del contributo unificato tributario deve essere stabilito in relazione al valore della controversia che si intende instaurare che, per il processo tributario, corrisponde al valore dell'atto impugnato. Il valore della controversia, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Decreto Legislativo n. 546/1992, è quindi l'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma
3, del Decreto Legislativo n. 546/1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, come nel caso di specie, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza o meno di tale pretesa. La Direttiva n. 2 del 14 dicembre 2012 del Ministero delle Finanze, rispondendo ad un quesito avente ad oggetto le modalità di determinazione del valore di lite ai fini del calcolo del contributo unificato nell'ipotesi di impugnazione di un avviso di fermo o di ipoteca, ha stabilito che l'avviso di fermo e l'iscrizione di ipoteca sono atti prodromici alla riscossione coattiva dei crediti tributari e detti provvedimenti sono, altresì, impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie ex articolo 19, comma 1, lettere e-bis) ed e-ter), del Decreto Legislativo n. 546/1992. Al fine della quantificazione del valore del contributo unificato, nel caso di specie, occorre tener conto esclusivamente del valore dei crediti tributari, al netto di interessi, sanzioni e altri oneri accessori, per i quali viene effettuata la richiesta di fermo o di iscrizione ipotecaria (cfr. Cass. sez. trib. 2024 n. 26439).
Dall'applicazione dei principi illustrati discende che, nel caso in esame, il CUT deve essere calcolato con riferimento al valore dei tributi oggetto del diniego di autotutela impugnato e, quindi, determinato nella somma di € 1.500,00.
Appare infondato l'ultimo motivo di ricorso, attinente alla contestazione dell'illegittimo addebito dell'importo di € 8.75 per spese di notifica.
Trattasi evidentemente di un costo stabilito dal legislatore in modo forfettario e disancorato da un effettivo e specifico esborso, ma legittimo in considerazione dell'espressa previsione del DM 12.9.2012 all'art.1 commi
1 e 2.
Passando all'esame del merito, va rilevato come la disciplina della procedura comparativa indetta dall'ASL
Salerno escludeva espressamente il
In definitiva, in parziale accoglimento del ricorso, il CUT dovuto va rideterminato nella somma di € 1.500,00, oltre accessori di legge come indicati nell'atto impugnato.
Sussistono gravi motivi, connessi alla complessità in fatto ed in diritto della presente decisione, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie in parte il ricorso come da motivazione e compensa le spese.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1099/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. V06 2025 000471594 4 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Come da atti di causa e verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, con ricorso tempestivamente e ritualmente notificato in data 7.10.25, ha impugnato l'invito al pagamento del CUT, notificato a mezzo pec in data 8.7.2025, per l'importo complessivo di € 3.030,00, oltre
€ 8.75 per spese di notifica, a titolo di omesso versamento del contributo unificato per la proposizione del ricorso innanzi alla CGT di I grado di Avellino r.g. n. 805/2025.
La ricorrente ha chiesto l'annullamento totale dell'atto impugnato, in quanto illegittimo per carenza di motivazione, violazione dell'onere della prova e del diritto di difesa.
La ricorrente precisava che la motivazione dell'atto impugnato non conteneva l'indicazione dei criteri di calcolo del CUT, ma solo il generico ed inesatto riferimento al fatto che il CUT fosse dovuto per ogni singolo atto impugnato. Aggiungeva che il ricorso introduttivo del giudizio tributario aveva ad oggetto l'impugnazione di un singolo diniego di autotutela e che il valore della lite ammontava ad € 238.608,32, cosicché l'importo dovuto quale CUT era pari ad € 1.500,00 (ultimo scaglione degli importi superiori ad € 200.000,00).
Infine, la ricorrente contestava l'indebita richiesta di pagamento della somma € 8,75 a titolo di spese di notifica, in considerazione del fatto che la notifica era avvenuta a mezzo pec e l'Ufficio non aveva sopportato alcuna spesa.
La parte resistente si costituiva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese di lite.
Evidenziava che la ricorrente era incorsa in un omesso versamento dell'intero importo dovuto. Ribadiva che in base al combinato disposto dell'artt. 14 comma 3-bis TUSG e dell'art. 12 co. 5 del D.lgs. 546/1992 l'obbligo di versamento del contributo sorgeva per ogni singolo atto tributario impugnato e che nel ricorso proposta dalla ricorrente (r.g. 805/2025) erano stati impugnati ben n. 12 atti (diniego di autotutela e lo scarto delle n.
10 comunicazioni di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura Ecobonus 110%). Infine, l'Ufficio rilevava la legittima richiesta del costo relativo alle spese di notifica, in quanto legislativamente previste dall'art. 1 del DM 12.9.2012.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
In primo luogo, l'atto impugnato è corredato da una completa, seppur sintetica, motivazione relativa ai presupposti di fatto e giuridici in forza dei quali è stato richiesto il pagamento del CUT nell'importo sopra indicato.
Del resto, dall'esame del ricorso, appare evidente che la ricorrente è stato posta nelle condizioni di esercitare in modo più che completo il proprio diritto di difesa, censurando l'atto impugnato sotto il profilo dell'illegittimo ed erroneo calcolo del CUT dovuto, nonché dei costi, anche se esigui, addebitati.
Orbene, la principale questione controversa tra le parti impone di delibare se l'Ufficio abbia legittimamente calcolato il CUT con riferimento sia al diniego di autotutela impugnato in via principale, sia con riferimento alle comunicazioni di comunicazioni di diniego degli effetti delle opzioni, esercitate e comunicate ai sensi dell'art. 121 d.l. 34 del 2020, di cessione/sconto in fattura relative agli interventi edilizi di riqualificazione energetica, analiticamente descritti in atti (c.d. scarto) quali atti presupposti rispetto al diniego di autotutela.
Giova premettere come la questione prospettata è peculiare, in quanto va ricordato che la giurisprudenza di merito assolutamente prevalente non considera il diniego delle comunicazioni di opzione per la cessione del credito d'imposta quali atti provvedimentali, cioè fiscali veri e propri, ma alla stregua di atti meramente informativi ed interni, non impugnabili, non compresi tra l'elenco degli “atti impugnabili” innanzi alle Corti di
Giustizia Tributaria contenuto nell'art. 19 d.lgs. 546/1992. L'atto di diniego che conclude la procedura ha la stessa natura delle ricevute di scarto del Servizio Telematico Entratel e non costituisce un atto di natura provvedimentale. Tant'è che tale atto viene comunicato dall'Agenzia delle Entrate con una ricevuta resa disponibile tramite i servizi telematici o inviata all'intermediario che abbia inviato la comunicazione di opzione.
Tant'è che i ricorsi tributari avverso i c.d. scarti vengono dichiarati inammissibili dalla giurisprudenza di merito
(cfr. CGT di Trieste n. 81/2023 ex plurimis).
Dunque, nel caso in esame, non è configurabile alcuna impugnativa di atti fiscali presupposti rispetto al diniego di autotutela.
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità è oramai orientata chiaramente per ritenere che l'importo del contributo unificato tributario deve essere stabilito in relazione al valore della controversia che si intende instaurare che, per il processo tributario, corrisponde al valore dell'atto impugnato. Il valore della controversia, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Decreto Legislativo n. 546/1992, è quindi l'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma
3, del Decreto Legislativo n. 546/1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, come nel caso di specie, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza o meno di tale pretesa. La Direttiva n. 2 del 14 dicembre 2012 del Ministero delle Finanze, rispondendo ad un quesito avente ad oggetto le modalità di determinazione del valore di lite ai fini del calcolo del contributo unificato nell'ipotesi di impugnazione di un avviso di fermo o di ipoteca, ha stabilito che l'avviso di fermo e l'iscrizione di ipoteca sono atti prodromici alla riscossione coattiva dei crediti tributari e detti provvedimenti sono, altresì, impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie ex articolo 19, comma 1, lettere e-bis) ed e-ter), del Decreto Legislativo n. 546/1992. Al fine della quantificazione del valore del contributo unificato, nel caso di specie, occorre tener conto esclusivamente del valore dei crediti tributari, al netto di interessi, sanzioni e altri oneri accessori, per i quali viene effettuata la richiesta di fermo o di iscrizione ipotecaria (cfr. Cass. sez. trib. 2024 n. 26439).
Dall'applicazione dei principi illustrati discende che, nel caso in esame, il CUT deve essere calcolato con riferimento al valore dei tributi oggetto del diniego di autotutela impugnato e, quindi, determinato nella somma di € 1.500,00.
Appare infondato l'ultimo motivo di ricorso, attinente alla contestazione dell'illegittimo addebito dell'importo di € 8.75 per spese di notifica.
Trattasi evidentemente di un costo stabilito dal legislatore in modo forfettario e disancorato da un effettivo e specifico esborso, ma legittimo in considerazione dell'espressa previsione del DM 12.9.2012 all'art.1 commi
1 e 2.
Passando all'esame del merito, va rilevato come la disciplina della procedura comparativa indetta dall'ASL
Salerno escludeva espressamente il
In definitiva, in parziale accoglimento del ricorso, il CUT dovuto va rideterminato nella somma di € 1.500,00, oltre accessori di legge come indicati nell'atto impugnato.
Sussistono gravi motivi, connessi alla complessità in fatto ed in diritto della presente decisione, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie in parte il ricorso come da motivazione e compensa le spese.