Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 72
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Carenza di motivazione

    L'atto impugnato è corredato da una completa, seppur sintetica, motivazione relativa ai presupposti di fatto e giuridici in forza dei quali è stato richiesto il pagamento del CUT. La ricorrente è stata posta nelle condizioni di esercitare in modo più che completo il proprio diritto di difesa.

  • Accolto
    Violazione dell'onere della prova e del diritto di difesa

    La principale questione controversa riguarda il calcolo del CUT. La giurisprudenza prevalente non considera il diniego delle comunicazioni di opzione per la cessione del credito d'imposta quali atti provvedimentali, ma alla stregua di atti meramente informativi ed interni, non impugnabili. L'atto di diniego che conclude la procedura ha la stessa natura delle ricevute di scarto del Servizio Telematico Entratel e non costituisce un atto di natura provvedimentale. I ricorsi tributari avverso i c.d. scarti vengono dichiarati inammissibili. Pertanto, nel caso in esame, non è configurabile alcuna impugnativa di atti fiscali presupposti rispetto al diniego di autotutela. L'importo del contributo unificato tributario deve essere stabilito in relazione al valore della controversia che si intende instaurare che, per il processo tributario, corrisponde al valore dell'atto impugnato. Il valore della controversia, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Decreto Legislativo n. 546/1992, è quindi l'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. Il CUT deve essere calcolato con riferimento al valore dei tributi oggetto del diniego di autotutela impugnato e, quindi, determinato nella somma di € 1.500,00.

  • Rigettato
    Contestazione spese di notifica

    L'ultimo motivo di ricorso, attinente alla contestazione dell'illegittimo addebito dell'importo di € 8.75 per spese di notifica, appare infondato. Trattasi evidentemente di un costo stabilito dal legislatore in modo forfettario e disancorato da un effettivo e specifico esborso, ma legittimo in considerazione dell'espressa previsione del DM 12.9.2012 all'art.1 commi 1 e 2.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 72
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino
    Numero : 72
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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