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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 9520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9520 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 17755/2022 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Pietro Lupi Presidente
2) Dott.ssa Barbara Di Tonto Giudice
3) Dott. Fabio Lombardo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 17755/2022 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 24.1.2025 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente al Parte_1 C.F._1
Viale Privato Comola Ricci n. 1 bis, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via M. Cervantes 55/16 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pecorella (c.f. ), dal quale è C.F._2 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto introduttivo ATTRICE CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 CP_2
(c.f. ), nato a [...] il [...], domiciliati in Giugliano in
[...] C.F._4
Campania (NA), alla Via Epitaffio n. 10/2 ed elettivamente domiciliati in Ariano Irpino, alla Piazza Plebiscito n. 14, presso lo studio dell'avv. Paolo Graziano (c.f. ), C.F._5 in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTI IN RICONVENZIONALE E (C.F. ), con sede legale in Controparte_3 P.IVA_1
Osimo (AN), Via Linguetta 3, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Maria Letizia Raponi (c.f.
), del foro di Ancona, e dall'avv. Irma Ciano (c.f. C.F._6
), del foro di Santa Maria Capua Vetere, ed elettivamente domiciliata C.F._7 presso lo studio di quest'ultima, sito in Maddaloni (CE) alla Via Nino Bixio n. 123 CONVENUTA
pagina 1 di 9 Oggetto: accertamento della illiceità della condizione testamentaria Conclusioni: all'udienza del 24.1.2025, svolta in modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7.7.2022, citava in Parte_1 giudizio il fratello e il figlio di quest'ultimo, nonché la Controparte_1 Controparte_2
deducendo: Controparte_3
- di essere la figlia di nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il Persona_1
28.6.2020;
- che il padre, alla sua morte, lasciava, quali propri eredi, i due figli, e Parte_1
e la moglie Controparte_1 Controparte_4
- che, con atto dell'8.7.2020 per NO rinunciava Persona_2 Controparte_4 alla sua quota di eredità, in favore dei figli;
- che il compendio ereditario comprendeva diversi fabbricati, oltre aree pertinenziali esterne, zone adibite ad orti, terreni e posti auto;
- che, in attesa di procedere allo scioglimento della comunione ed alla attribuzione dei beni, i due germani decidevano, tra l'altro, di concedere in locazione a terzi alcuni locali rientranti nell'asse ereditario, dividendosi il ricavato in parti uguali, e di riservarsi, reciprocamente, l'uso di altri immobili;
- che, in data 22.10.2021, occupava alcuni immobili, impedendo alla Controparte_1 sorella di accedervi e di farne pari uso e ponendo in essere nei suoi confronti “atteggiamenti e comportamenti provocatori”;
- che, in assenza di un accordo bonario in merito alla divisione dei beni, si rendeva necessario esperire il tentativo di mediazione;
- che, in pendenza del giudizio di mediazione, l'istante veniva contattata “telefonicamente da una persona che in forma anonima evidenziava l'esistenza di alcune disposizioni testamentarie che estendevano ad altri soggetti le quote ed i beni ereditari”;
- che, in base a tale testamento, beneficiari di parte del compendio ereditario risultavano essere anche (figlio di e la;
Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
- che, in data 9.6.2022, con atto per NO (Rep 8518 – Raccolta 5545), Persona_3 veniva pubblicato il testamento olografo datato 29.9.2017. Tanto premesso, l'attrice chiedeva lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione del compendio, oltre che la condanna del fratello al pagamento di indennità e danni in suo favore per l'occupazione esclusiva dei beni ereditari. Instauratosi il contraddittorio, in data 8.11.2022, si costituivano in giudizio i convenuti e i quali rappresentavano: Controparte_1 Controparte_2
pagina 2 di 9 - che, per dissidi personali con il de cuius, a partire dalla metà degli anni Controparte_1
'90, aveva frequentato la casa del padre soltanto in modo sporadico, riducendo i suoi rapporti con lo stesso quasi esclusivamente all'ambito lavorativo;
- che, dall'anno 2018, il de cuius aveva avuto modo di conoscere il nipote e di CP_2 intrattenere con lui rapporti di frequentazione abituale;
- che ciò contribuiva a rasserenare anche i rapporti tra il de cuius e il figlio , che aveva CP_1 preso a frequentare la casa del padre anche con la propria compagna, Parte_2
- che invece, aveva sempre avuto un rapporto “privilegiato” con il padre, Parte_1 al punto che quest'ultimo, in data 28.1.2020, le aveva conferito una procura generale;
- che, dopo la morte del padre, i due fratelli, di comune accordo, avevano proceduto a disciplinare l'uso dei beni comuni, concedendo in locazione alcuni appartamenti e locali, e riservandosi, reciprocamente, l'uso di altri locali;
- che non aveva mai utilizzato in modo esclusivo e contro il volere della Controparte_1 sorella taluni beni ereditari;
- che, in particolare, se aveva utilizzato l'abitazione che saltuariamente aveva abitato anche il de cuius, lo aveva fatto su esplicita insistenza della sorella e soltanto nel periodo compreso tra il mese di maggio 2021 ed il mese di gennaio 2022, allorquando aveva liberato l'immobile;
- che se non si era giunti ad una bonaria definizione della divisione ereditaria, ciò era dovuto unicamente all'atteggiamento apertamente ostruzionistico dell'attrice, la Parte_1 quale non aveva fatto pubblicare tempestivamente il testamento olografo e, benché espressamente sollecitata con pec del 10.02.2022, non aveva mai fornito al fratello una copia dello stesso, né aveva mai inteso fornire il rendiconto della gestione dell'attività posta in essere in forza della procura generale che le era stata rilasciata dal padre. I convenuti, inoltre, rilevavano che l'attrice era stata beneficiaria di due donazioni da parte del de cuius e che la stessa, quindi, in sede di collazione, doveva conferire per imputazione il controvalore: a) dell'appartamento sito in Napoli alla Via A. D'Isernia n. 38, che veniva simulatamente venduto dapprima, in data 18.2.1985, dal de cuius al marito dell'attrice, Persona_4
e successivamente da questi, in data 4.3.1985, alla stessa;
CP_1
b) del locale deposito sito in Napoli alla Via San Filippo n. 24, donato in data 3.12.1992, dal de cuius alla figlia , mediante atto per NO Pt_1 Persona_5
Inoltre, in ordine al testamento olografo, i convenuti – dopo aver dedotto che l'attrice fosse a conoscenza del contenuto del testamento olografo almeno a partire dal mese di gennaio 2022 e che la stessa lo avesse fatto pubblicare soltanto in data 7.6.2022 – eccepivano la nullità per illiceità della condizione apposta dal testatore all'istituzione di erede di ed Controparte_1 aggiungevano che, in ogni caso, “alcuni aspetti del testamento sono palesemente superati dall'evolversi dei rapporti familiari del defunto ”, dal momento che Persona_1 quest'ultimo, prima di morire, aveva avuto modo di riallacciare i rapporti personali con il figlio e con la di lui compagna, CP_1 Parte_2
Ciò posto, i convenuti chiedevano che, dichiarata aperta la successione del de cuius Per_1
, venisse accertare e dichiarata la loro qualità di eredi, nonché l'illiceità della condizione
[...] apposta, e venisse disposto lo scioglimento della comunione ereditaria, ordinando la divisione dei pagina 3 di 9 cespiti ereditari, previa collazione con il “donatum” in vita in favore dell'attrice Parte_1
.
[...]
In via gradata, chiedevano la condanna dell'attrice, ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni subiti da per non aver tempestivamente informato il fratello coerede del Controparte_1 contenuto del testamento olografo del 29.9.2017 e per averlo indotto in mala fede ad occupare l'abitazione del de cuius nel complesso di Via Pisciarelli n. 8, al solo fine di fargli violare la condizione risolutiva apposta dal testatore. Ancora, in via gradata, i convenuti chiedevano che le disposizioni testamentarie venissero ridotte in maniera proporzionale per reintegrare la quota di legittima di Controparte_1
In data 24.11.2022, si costituiva in giudizio, altresì, la Controparte_3
la quale si rimetteva al giudicante in merito al giudizio di liceità o meno della
[...] condizione apposta dal de cuius nel testamento olografo del 29.9.2017 e, in caso di ritenuta liceità della stessa, evidenziava la necessità di verificare se l'evento dedotto in condizione si fosse avverato. Ciò posto, all'udienza del 24.1.2025, il giudice istruttore riservava la causa a sentenza, per la definizione della questione preliminare avente ad oggetto l'accertamento della liceità o meno della condizione apposta all'istituzione di erede di nel testamento olografo Controparte_1 del 29.9.2017, concedendo alle parti i termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve darsi atto che il presente giudizio, avente ad oggetto, tra l'altro, anche un'azione di riduzione per lesione di quota legittima, oltre che di impugnazione del testamento, rientra nella sfera di attribuzione del Tribunale in composizione collegiale, giusto il disposto di cui all'art. 50 bis, comma 1, n. 6) c.p.c., ratione temporis.
2. La causa risulta matura per la decisione in merito alle seguenti questioni preliminari:
- declaratoria di apertura della successione di nato a [...] il Persona_1
27.10.1934 ed ivi deceduto il 28.6.2020;
- accertamento della liceità o meno della condizione apposta all'istituzione di erede di nel testamento olografo del 29.9.2017; Controparte_1
- accertamento della qualità di eredi del de cuius e delle relative quote.
3. È pacifico e non contestato tra le parti che debba dichiararsi l'apertura della successione di nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 28.6.2020. Persona_1
Né risulta oggetto di contestazione tra le parti la natura della successione dell' , in CP_1 quanto è stato prodotto in giudizio un testamento olografo contenente le ultime volontà del de cuius, della cui autenticità nessuno dubita.
pagina 4 di 9 Ne deriva che la successione di deve ritenersi regolata, in parte, dal Persona_1 testamento olografo redatto in data 29.9.2017 e pubblicato in data 9.6.2022 e, per quanto da questo eventualmente non disposto, dalla legge.
4. Dagli atti che sono stati prodotti, risulta che, disponendo con testamento olografo dei propri beni, il testatore lasciava all'odierna attrice, il 50% del “Complesso Opera Parte_1
F.D.L.S.F. in Pozzuoli alla Contrada Pisciarelli con ingressi dai civici 8/8a/8b”; al convenuto il 40% del medesimo complesso e al nipote, figlio di Controparte_1 Controparte_2
, “il 10% del valore dei due corpi di fabbrica costruiti del 1995 e 2005 condonati ed in CP_1 attesa di Licenza edilizia in sanatoria”. Il de cuius, però, subordinava siffatto riparto al rispetto delle seguenti condizioni:
“1. Il complesso intero, spazi esterni e terreni compresi devono rimanere allo stato attuale curato e mantenuto in modo dignitoso, compresa la cura delle zone verdi;
2. Il mio caro figlio non dovrà mai portare nel mio ex ufficio o casa al 1° piano la CP_1 femmina che accoppiandosi con lui gli ha dato mio nipote che eredita senza mai averlo CP_2 visto;
3. E' mio desiderio che le tre camere da me utilizzate al piano terra per la mia lunga attività in ufficio, restino allo stato attuale senza nulla cambiare come fossero un museo comprese le foto, attestati, e certificazioni posti sulla parete dell'ingresso e che non venga mai utilizzato dal mio caro figlio come pure l'appartamento al 1° piano utilizzato inizialmente da tutta la famiglia e successivamente soltanto dalla mia cara moglie e me, deve rimanere allo stato attuale con tutti i mobili in castagno massello da me realizzati ed essere mantenuti in modo perfetto e pulito, si potrà utilizzare in occasioni importanti unitamente al mio pianoforte ½ coda “Bechstein” a condizione che non venga toccato da persona incapace. In caso di mancata accettazione dei punti 1) e 2) riguardante il mio caro figlio, il signor Notaio si attiverà affinché il mio caro figlio erediterà soltanto la quota di riserva come per legge, donando la parte eccedente all'Associazione Lega del Filo D'Oro, strada provinciale 112 Molfetta-Terlizzi km. 2 – Bari”. Orbene, i convenuti e hanno eccepito la nullità per Controparte_1 Controparte_2 illiceità della condizione di cui al punto n. 2 che è stata apposta al testamento olografo redatto dal de cuius in data 29.9.2017 e pubblicato in data 9.6.2022. Persona_1
Si tratta, come è ovvio, di un'eccezione che deve essere affrontata necessariamente in via preliminare rispetto alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria apertasi a seguito del decesso del de cuius, in quanto dalla decisione della stessa dipende l'accertamento dei chiamati all'eredità e il calcolo delle relative quote.
5. L'eccezione di nullità della condizione testamentaria sollevata dai convenuti CP_1
e è fondata e deve essere, quindi, accolta.
[...] Controparte_2
5.1 In punto di diritto, deve dirsi che la condizione (o clausola condizionale) è un elemento accidentale che consiste in un avvenimento futuro e incerto da cui le parti possono far dipendere o la produzione degli effetti del negozio giuridico al quale la condizione è apposta (condizione
“sospensiva”) o l'eliminazione degli effetti che il negozio ha prodotto (condizione “risolutiva”).
pagina 5 di 9 Come in ogni negozio giuridico, anche in materia testamentaria, l'autonomia privata consente al testatore di apporre delle condizioni, il cui ambito di applicazione è limitato però alla sola quota disponibile;
l'art. 549 c.c., infatti, vieta al testatore di imporre pesi o condizioni sulle quote spettanti ai legittimari. In caso di condizione “sospensiva”, l'efficacia di una disposizione testamentaria – quale può essere, ad esempio, l'istituzione di un erede – è subordinata al verificarsi di un evento futuro e incerto e, finché l'evento non si verifica, l'eredità non viene acquisita;
in caso di condizione
“risolutiva”, invece, la disposizione testamentaria è destinata a perdere efficacia al verificarsi di un determinato evento: in tal caso, gli effetti della condizione operano retroattivamente, motivo per cui, ai sensi dell'art. 646 c.c., al momento dell'avveramento della condizione, l'erede istituito sotto condizione risolutiva sarà considerato come se non fosse mai stato erede. Anche nel testamento, come negli atti inter vivos, la condizione, con riferimento all'evento dedotto, si distingue in “potestativa” o “casuale”, a seconda che la disposizione testamentaria sia subordinata al verificarsi di un evento che dipende dalla volontà dell'istituìto, ovvero dal caso o dal fatto del terzo. Si considera “mista”, invece, la condizione in cui l'evento dipende, in parte, dalla volontà del testatore e, in parte, dal caso o dalla volontà di un terzo. A differenza di quanto avviene per gli atti inter vivos, per i quali l'art. 1354 c.c. prevede la nullità dell'intero contratto, l'art. 634 c.c. stabilisce che “nelle disposizioni testamentarie si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume”, salvo che costituisca il motivo unico e determinante della disposizione, nel qual caso, ai sensi dell'art. 626 c.c., la nullità della condizione si estende alla disposizione. Una condizione risolutiva è espressamente contemplata dall'art. 638 c.c., a mente del quale il testatore può disporre che l'erede o il legatario “non faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato”.
5.2 Ciò posto, dalla lettura del testamento olografo di cui si discute, emerge chiaramente che la volontà del testatore è stata quella di istituire il figlio, quale proprio erede di Controparte_1 una quota ereditaria pari al 40% del complesso immobiliare sito in Pozzuoli (NA) alla Contrada Pisciarelli, a condizione che lo stesso non avrebbe mai portato nel suo ex ufficio o nella casa al 1° piano la sua compagna, Parte_2
Orbene, tale condizione deve senz'altro qualificarsi come “risolutiva”, ai sensi dell'art 638 c.c., atteso che il testatore, dopo aver istituito erede il proprio figlio, attribuendogli una quota del proprio patrimonio, ha disposto che lo stesso, per non perdere il lascito, non dovesse tenere un certo comportamento per un tempo indeterminato. La disposizione testamentaria in parola, in altri termini, deve ritenersi immediatamente efficace ma, nell'ottica del de cuius, deve venir meno al verificarsi della condizione, con la conseguenza che la quota di eredità attribuita al convenuto, ed eccedente la legittima deve Controparte_1 essere donata alla Controparte_3
Orbene, al fine di accertare se la condizione debba ritenersi lecita o illecita, occorre fare riferimento non soltanto al fatto dedotto in condizione, ma anche all'intenzione del testatore. Sotto il primo aspetto, non vi è dubbio che la condizione in parola, a prescindere da ogni considerazione in termini di iniquità, lascerebbe comunque all' la libertà di CP_1 autodeterminarsi da un punto di vista strettamente patrimoniale, senza porsi in netto contrasto con pagina 6 di 9 i principi costituzionali: il convenuto, infatti, potrebbe scegliere liberamente di utilizzare l'immobile che gli è stato lasciato in eredità senza la propria compagna o, in subordine, decidere di convivere con quest'ultima in altre parti del complesso immobiliare non espressamente inibite dal de cuius alla . Pt_2
Sotto il profilo dell'intenzione del testatore, però, la previsione di una siffatta condizione, risolvendosi in una imposizione indiretta all'erede nella scelta della persona con la quale convivere, determina una compressione della libertà di autodeterminazione dell'individuo, che, a parere di questo Tribunale, non appare meritevole di tutela nella misura in cui limita l'adozione di una scelta che coinvolge il profilo intimo ed esistenziale di un soggetto ed impedisce il pieno sviluppo della sua personalità in una formazione sociale, quale è la famiglia di fatto, che risulta tutelata dall'art. 2 Cost. Nell'intenzione del de cuius che, con tutta evidenza, nel momento della redazione del testamento non approvava la scelta del figlio di convivere con la (appellata, in maniera Pt_2 dispregiativa, nel testamento come “la femmina che accoppiandosi con lui gli ha dato mio nipote
”), infatti, la disposizione testamentaria – anche perché non limitata ad un periodo CP_2 temporale predeterminato – doveva mirare a condizionare profondamente le scelte di vita del figlio, costringendolo ad optare tra l'accettazione del lascito testamentario e la possibilità stessa di poter continuare a vivere con la propria compagna more uxorio. In quest'ottica, quindi, si tratta di una condizione illecita, in quanto idonea a ledere una libertà costituzionalmente garantita, quale è quella di ciascun individuo di poter scegliere liberamente e senza alcuna forma di pressione o di coartazione l'abitazione nella quale fissare la propria dimora con il proprio nucleo familiare di fatto. In tal senso, deve osservarsi che l'opinione maggioritaria, sia in dottrina che in giurisprudenza, ritiene illecita ogni forma di condizionamento, più o meno incisivo – quand'anche previsto nell'interesse dello stesso beneficiario – in quanto incidente su valutazioni e diritti di carattere personalissimo che, come tali, non tollerano ingerenze da parte di estranei. Del resto, in diverse pronunce, la Suprema Corte, in merito all'art 636 c.c., ha stabilito che la condizione di nozze è da ritenersi in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico, in quanto limitativa della libertà dell'individuo in merito alle fondamentali scelte di vita in cui si esplica la sua personalità, in palese violazione dell'art. 2 Cost.: “l'art. 636 comma primo c.c., secondo cui è illecita la condizione testamentaria che impedisce le prime nozze e le ulteriori, ha lo scopo di tutelare la libertà di contrarre matrimonio della persona e non è quindi violato nei casi in cui la condizione non sia dettata dal fine di impedire le nozze ma preveda per l'istituito un trattamento più favorevole in caso di mancato matrimonio, e, senza per ciò influire sulle relative decisioni, abbia di mira di provvedere, nel modo più adeguato, alle esigenze dell'istituito, connesse ad una scelta di vita che lo privi degli aiuti materiali e morali di cui avrebbe potuto godere con il matrimonio (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 2122 del 21.2.1992; nonché, più di recente, nello stesso senso, Cass., sez. II, sentenza n. 8941 del 15.4.2009)”. La condizione testamentaria, pertanto, in quanto incidente sui diritti personalissimi del convenuto appare illecita e, quindi, nulla;
come tale, la stessa, ai sensi dell'art. 634 c.c., Controparte_1 deve considerarsi non apposta.
pagina 7 di 9 6. Quanto alla qualità di eredi in capo all'attrice, e ai convenuti, Parte_1
e deve dirsi che la stessa non è mai stata oggetto di Controparte_1 Controparte_2 contestazione da parte di alcuno. In ogni caso, l'attrice promuovendo il presente giudizio nel mese di luglio del 2022, ha chiesto, tra l'altro, lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione dei beni del padre,
deceduto in data 28.6.2020; mentre i convenuti e Persona_1 Controparte_1
costituendosi tempestivamente in giudizio, hanno prestato acquiescenza Controparte_2 alla richiesta di scioglimento della comunione ereditaria. Ne consegue che tutti i chiamati all'eredità hanno posto in essere un atto che presuppone necessariamente la loro volontà di accettarla e che non avrebbero potuto compiere se non nella spiegata qualità di eredi;
circostanza, questa, che integra senz'altro un'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità, ex art. 476 c.c., la quale è avvenuta ben prima dello spirare del termine di prescrizione decennale (dal momento che la successione si è aperta il 28.6.2020). Inoltre, alla luce delle disposizioni testamentarie, che, eccezion fatta per la condizione illecita, devono ritenersi pienamente valide, e della rinuncia all'eredità da parte della moglie del de cuius,
ritualmente avvenuta in data 8.7.2020, deve dirsi che alla successione Controparte_4 concorrono l'attrice (figlia del de cuius), per la quota di 1/2, ed i due Parte_1 convenuti, e ai quali spetta rispettivamente – in forza Controparte_1 Controparte_2 del lascito testamentario disposto in loro favore – la quota di 2/5 e di 1/10.
7. In ragione dell'accertamento della nullità per illiceità della clausola condizionale apposta alla istituzione di erede di deve ritenersi del tutto irrilevante il fatto che, dopo la Controparte_1 morte del de cuius, la condizione si sia avverata, in quanto il convenuto ha effettivamente vissuto con la propria compagna all'interno di quella parte di immobile che il testatore aveva interdetto alla stessa. Alla luce di quanto sopra, deve rilevarsi che non rientra nel novero dei chiamati all'eredità del de cuius la la quale infatti, in base al Controparte_3 CP_3 testamento, era chiamata a succedere nella quota eccedente la legittima di Controparte_1 unicamente nel caso di accertamento della liceità della condizione e dell'avveramento della stessa. Ne deriva che la deve essere estromessa dal Controparte_3 presente giudizio e che la sentenza, per quanto concerne la sua posizione, deve ritenersi definitiva, con la conseguenza che, sul punto, il Tribunale deve pronunciarsi anche sulle spese processuali. Orbene, per quanto concerne il rapporto tra l'attrice e la convenuta Controparte_3
la controvertibilità della questione di diritto che ha imposto l'estensione
[...] della domanda nei confronti della ed il corretto comportamento processuale tenuto dalle CP_3 parti giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le stesse.
8. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, la causa va rimessa sul ruolo istruttorio, con separata ordinanza, al fine di procedere all'ulteriore istruzione del giudizio e, in particolare, per dare corso allo scioglimento della comunione ereditaria.
pagina 8 di 9 Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in considerazione della natura non definitiva della presente sentenza, la liquidazione delle spese di lite tra l'attrice e i convenuti e Controparte_1 CP_2
avrà luogo soltanto con la pronuncia terminativa del giudizio.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- dichiara la nullità per illiceità della condizione apposta alla istituzione di erede di nel testamento olografo del de cuius e, per Controparte_1 Persona_1
l'effetto, dispone che la stessa debba considerarsi per non apposta;
- dichiara aperta la successione testamentaria di nato a [...] il Persona_1
27.10.1934 ed ivi deceduto il 28.6.2020;
- dichiara che gli eredi di sono (con la quota di 1/2), Persona_1 Parte_1
(con la quota di 2/5) e (con la quota di 1/10), Controparte_1 Controparte_2 avendone gli stessi accettato tacitamente l'eredità;
- ordina l'estromissione dal giudizio della convenuta Controparte_3
[...]
- dichiara interamente compensate le spese di lite tra l'attrice e la Parte_1 convenuta Controparte_3
- rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Napoli, 22/10/2025 Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Fabio Lombardo Dott. Pietro Lupi
pagina 9 di 9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Pietro Lupi Presidente
2) Dott.ssa Barbara Di Tonto Giudice
3) Dott. Fabio Lombardo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 17755/2022 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 24.1.2025 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente al Parte_1 C.F._1
Viale Privato Comola Ricci n. 1 bis, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via M. Cervantes 55/16 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pecorella (c.f. ), dal quale è C.F._2 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto introduttivo ATTRICE CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 CP_2
(c.f. ), nato a [...] il [...], domiciliati in Giugliano in
[...] C.F._4
Campania (NA), alla Via Epitaffio n. 10/2 ed elettivamente domiciliati in Ariano Irpino, alla Piazza Plebiscito n. 14, presso lo studio dell'avv. Paolo Graziano (c.f. ), C.F._5 in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTI IN RICONVENZIONALE E (C.F. ), con sede legale in Controparte_3 P.IVA_1
Osimo (AN), Via Linguetta 3, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Maria Letizia Raponi (c.f.
), del foro di Ancona, e dall'avv. Irma Ciano (c.f. C.F._6
), del foro di Santa Maria Capua Vetere, ed elettivamente domiciliata C.F._7 presso lo studio di quest'ultima, sito in Maddaloni (CE) alla Via Nino Bixio n. 123 CONVENUTA
pagina 1 di 9 Oggetto: accertamento della illiceità della condizione testamentaria Conclusioni: all'udienza del 24.1.2025, svolta in modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7.7.2022, citava in Parte_1 giudizio il fratello e il figlio di quest'ultimo, nonché la Controparte_1 Controparte_2
deducendo: Controparte_3
- di essere la figlia di nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il Persona_1
28.6.2020;
- che il padre, alla sua morte, lasciava, quali propri eredi, i due figli, e Parte_1
e la moglie Controparte_1 Controparte_4
- che, con atto dell'8.7.2020 per NO rinunciava Persona_2 Controparte_4 alla sua quota di eredità, in favore dei figli;
- che il compendio ereditario comprendeva diversi fabbricati, oltre aree pertinenziali esterne, zone adibite ad orti, terreni e posti auto;
- che, in attesa di procedere allo scioglimento della comunione ed alla attribuzione dei beni, i due germani decidevano, tra l'altro, di concedere in locazione a terzi alcuni locali rientranti nell'asse ereditario, dividendosi il ricavato in parti uguali, e di riservarsi, reciprocamente, l'uso di altri immobili;
- che, in data 22.10.2021, occupava alcuni immobili, impedendo alla Controparte_1 sorella di accedervi e di farne pari uso e ponendo in essere nei suoi confronti “atteggiamenti e comportamenti provocatori”;
- che, in assenza di un accordo bonario in merito alla divisione dei beni, si rendeva necessario esperire il tentativo di mediazione;
- che, in pendenza del giudizio di mediazione, l'istante veniva contattata “telefonicamente da una persona che in forma anonima evidenziava l'esistenza di alcune disposizioni testamentarie che estendevano ad altri soggetti le quote ed i beni ereditari”;
- che, in base a tale testamento, beneficiari di parte del compendio ereditario risultavano essere anche (figlio di e la;
Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
- che, in data 9.6.2022, con atto per NO (Rep 8518 – Raccolta 5545), Persona_3 veniva pubblicato il testamento olografo datato 29.9.2017. Tanto premesso, l'attrice chiedeva lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione del compendio, oltre che la condanna del fratello al pagamento di indennità e danni in suo favore per l'occupazione esclusiva dei beni ereditari. Instauratosi il contraddittorio, in data 8.11.2022, si costituivano in giudizio i convenuti e i quali rappresentavano: Controparte_1 Controparte_2
pagina 2 di 9 - che, per dissidi personali con il de cuius, a partire dalla metà degli anni Controparte_1
'90, aveva frequentato la casa del padre soltanto in modo sporadico, riducendo i suoi rapporti con lo stesso quasi esclusivamente all'ambito lavorativo;
- che, dall'anno 2018, il de cuius aveva avuto modo di conoscere il nipote e di CP_2 intrattenere con lui rapporti di frequentazione abituale;
- che ciò contribuiva a rasserenare anche i rapporti tra il de cuius e il figlio , che aveva CP_1 preso a frequentare la casa del padre anche con la propria compagna, Parte_2
- che invece, aveva sempre avuto un rapporto “privilegiato” con il padre, Parte_1 al punto che quest'ultimo, in data 28.1.2020, le aveva conferito una procura generale;
- che, dopo la morte del padre, i due fratelli, di comune accordo, avevano proceduto a disciplinare l'uso dei beni comuni, concedendo in locazione alcuni appartamenti e locali, e riservandosi, reciprocamente, l'uso di altri locali;
- che non aveva mai utilizzato in modo esclusivo e contro il volere della Controparte_1 sorella taluni beni ereditari;
- che, in particolare, se aveva utilizzato l'abitazione che saltuariamente aveva abitato anche il de cuius, lo aveva fatto su esplicita insistenza della sorella e soltanto nel periodo compreso tra il mese di maggio 2021 ed il mese di gennaio 2022, allorquando aveva liberato l'immobile;
- che se non si era giunti ad una bonaria definizione della divisione ereditaria, ciò era dovuto unicamente all'atteggiamento apertamente ostruzionistico dell'attrice, la Parte_1 quale non aveva fatto pubblicare tempestivamente il testamento olografo e, benché espressamente sollecitata con pec del 10.02.2022, non aveva mai fornito al fratello una copia dello stesso, né aveva mai inteso fornire il rendiconto della gestione dell'attività posta in essere in forza della procura generale che le era stata rilasciata dal padre. I convenuti, inoltre, rilevavano che l'attrice era stata beneficiaria di due donazioni da parte del de cuius e che la stessa, quindi, in sede di collazione, doveva conferire per imputazione il controvalore: a) dell'appartamento sito in Napoli alla Via A. D'Isernia n. 38, che veniva simulatamente venduto dapprima, in data 18.2.1985, dal de cuius al marito dell'attrice, Persona_4
e successivamente da questi, in data 4.3.1985, alla stessa;
CP_1
b) del locale deposito sito in Napoli alla Via San Filippo n. 24, donato in data 3.12.1992, dal de cuius alla figlia , mediante atto per NO Pt_1 Persona_5
Inoltre, in ordine al testamento olografo, i convenuti – dopo aver dedotto che l'attrice fosse a conoscenza del contenuto del testamento olografo almeno a partire dal mese di gennaio 2022 e che la stessa lo avesse fatto pubblicare soltanto in data 7.6.2022 – eccepivano la nullità per illiceità della condizione apposta dal testatore all'istituzione di erede di ed Controparte_1 aggiungevano che, in ogni caso, “alcuni aspetti del testamento sono palesemente superati dall'evolversi dei rapporti familiari del defunto ”, dal momento che Persona_1 quest'ultimo, prima di morire, aveva avuto modo di riallacciare i rapporti personali con il figlio e con la di lui compagna, CP_1 Parte_2
Ciò posto, i convenuti chiedevano che, dichiarata aperta la successione del de cuius Per_1
, venisse accertare e dichiarata la loro qualità di eredi, nonché l'illiceità della condizione
[...] apposta, e venisse disposto lo scioglimento della comunione ereditaria, ordinando la divisione dei pagina 3 di 9 cespiti ereditari, previa collazione con il “donatum” in vita in favore dell'attrice Parte_1
.
[...]
In via gradata, chiedevano la condanna dell'attrice, ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni subiti da per non aver tempestivamente informato il fratello coerede del Controparte_1 contenuto del testamento olografo del 29.9.2017 e per averlo indotto in mala fede ad occupare l'abitazione del de cuius nel complesso di Via Pisciarelli n. 8, al solo fine di fargli violare la condizione risolutiva apposta dal testatore. Ancora, in via gradata, i convenuti chiedevano che le disposizioni testamentarie venissero ridotte in maniera proporzionale per reintegrare la quota di legittima di Controparte_1
In data 24.11.2022, si costituiva in giudizio, altresì, la Controparte_3
la quale si rimetteva al giudicante in merito al giudizio di liceità o meno della
[...] condizione apposta dal de cuius nel testamento olografo del 29.9.2017 e, in caso di ritenuta liceità della stessa, evidenziava la necessità di verificare se l'evento dedotto in condizione si fosse avverato. Ciò posto, all'udienza del 24.1.2025, il giudice istruttore riservava la causa a sentenza, per la definizione della questione preliminare avente ad oggetto l'accertamento della liceità o meno della condizione apposta all'istituzione di erede di nel testamento olografo Controparte_1 del 29.9.2017, concedendo alle parti i termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve darsi atto che il presente giudizio, avente ad oggetto, tra l'altro, anche un'azione di riduzione per lesione di quota legittima, oltre che di impugnazione del testamento, rientra nella sfera di attribuzione del Tribunale in composizione collegiale, giusto il disposto di cui all'art. 50 bis, comma 1, n. 6) c.p.c., ratione temporis.
2. La causa risulta matura per la decisione in merito alle seguenti questioni preliminari:
- declaratoria di apertura della successione di nato a [...] il Persona_1
27.10.1934 ed ivi deceduto il 28.6.2020;
- accertamento della liceità o meno della condizione apposta all'istituzione di erede di nel testamento olografo del 29.9.2017; Controparte_1
- accertamento della qualità di eredi del de cuius e delle relative quote.
3. È pacifico e non contestato tra le parti che debba dichiararsi l'apertura della successione di nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 28.6.2020. Persona_1
Né risulta oggetto di contestazione tra le parti la natura della successione dell' , in CP_1 quanto è stato prodotto in giudizio un testamento olografo contenente le ultime volontà del de cuius, della cui autenticità nessuno dubita.
pagina 4 di 9 Ne deriva che la successione di deve ritenersi regolata, in parte, dal Persona_1 testamento olografo redatto in data 29.9.2017 e pubblicato in data 9.6.2022 e, per quanto da questo eventualmente non disposto, dalla legge.
4. Dagli atti che sono stati prodotti, risulta che, disponendo con testamento olografo dei propri beni, il testatore lasciava all'odierna attrice, il 50% del “Complesso Opera Parte_1
F.D.L.S.F. in Pozzuoli alla Contrada Pisciarelli con ingressi dai civici 8/8a/8b”; al convenuto il 40% del medesimo complesso e al nipote, figlio di Controparte_1 Controparte_2
, “il 10% del valore dei due corpi di fabbrica costruiti del 1995 e 2005 condonati ed in CP_1 attesa di Licenza edilizia in sanatoria”. Il de cuius, però, subordinava siffatto riparto al rispetto delle seguenti condizioni:
“1. Il complesso intero, spazi esterni e terreni compresi devono rimanere allo stato attuale curato e mantenuto in modo dignitoso, compresa la cura delle zone verdi;
2. Il mio caro figlio non dovrà mai portare nel mio ex ufficio o casa al 1° piano la CP_1 femmina che accoppiandosi con lui gli ha dato mio nipote che eredita senza mai averlo CP_2 visto;
3. E' mio desiderio che le tre camere da me utilizzate al piano terra per la mia lunga attività in ufficio, restino allo stato attuale senza nulla cambiare come fossero un museo comprese le foto, attestati, e certificazioni posti sulla parete dell'ingresso e che non venga mai utilizzato dal mio caro figlio come pure l'appartamento al 1° piano utilizzato inizialmente da tutta la famiglia e successivamente soltanto dalla mia cara moglie e me, deve rimanere allo stato attuale con tutti i mobili in castagno massello da me realizzati ed essere mantenuti in modo perfetto e pulito, si potrà utilizzare in occasioni importanti unitamente al mio pianoforte ½ coda “Bechstein” a condizione che non venga toccato da persona incapace. In caso di mancata accettazione dei punti 1) e 2) riguardante il mio caro figlio, il signor Notaio si attiverà affinché il mio caro figlio erediterà soltanto la quota di riserva come per legge, donando la parte eccedente all'Associazione Lega del Filo D'Oro, strada provinciale 112 Molfetta-Terlizzi km. 2 – Bari”. Orbene, i convenuti e hanno eccepito la nullità per Controparte_1 Controparte_2 illiceità della condizione di cui al punto n. 2 che è stata apposta al testamento olografo redatto dal de cuius in data 29.9.2017 e pubblicato in data 9.6.2022. Persona_1
Si tratta, come è ovvio, di un'eccezione che deve essere affrontata necessariamente in via preliminare rispetto alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria apertasi a seguito del decesso del de cuius, in quanto dalla decisione della stessa dipende l'accertamento dei chiamati all'eredità e il calcolo delle relative quote.
5. L'eccezione di nullità della condizione testamentaria sollevata dai convenuti CP_1
e è fondata e deve essere, quindi, accolta.
[...] Controparte_2
5.1 In punto di diritto, deve dirsi che la condizione (o clausola condizionale) è un elemento accidentale che consiste in un avvenimento futuro e incerto da cui le parti possono far dipendere o la produzione degli effetti del negozio giuridico al quale la condizione è apposta (condizione
“sospensiva”) o l'eliminazione degli effetti che il negozio ha prodotto (condizione “risolutiva”).
pagina 5 di 9 Come in ogni negozio giuridico, anche in materia testamentaria, l'autonomia privata consente al testatore di apporre delle condizioni, il cui ambito di applicazione è limitato però alla sola quota disponibile;
l'art. 549 c.c., infatti, vieta al testatore di imporre pesi o condizioni sulle quote spettanti ai legittimari. In caso di condizione “sospensiva”, l'efficacia di una disposizione testamentaria – quale può essere, ad esempio, l'istituzione di un erede – è subordinata al verificarsi di un evento futuro e incerto e, finché l'evento non si verifica, l'eredità non viene acquisita;
in caso di condizione
“risolutiva”, invece, la disposizione testamentaria è destinata a perdere efficacia al verificarsi di un determinato evento: in tal caso, gli effetti della condizione operano retroattivamente, motivo per cui, ai sensi dell'art. 646 c.c., al momento dell'avveramento della condizione, l'erede istituito sotto condizione risolutiva sarà considerato come se non fosse mai stato erede. Anche nel testamento, come negli atti inter vivos, la condizione, con riferimento all'evento dedotto, si distingue in “potestativa” o “casuale”, a seconda che la disposizione testamentaria sia subordinata al verificarsi di un evento che dipende dalla volontà dell'istituìto, ovvero dal caso o dal fatto del terzo. Si considera “mista”, invece, la condizione in cui l'evento dipende, in parte, dalla volontà del testatore e, in parte, dal caso o dalla volontà di un terzo. A differenza di quanto avviene per gli atti inter vivos, per i quali l'art. 1354 c.c. prevede la nullità dell'intero contratto, l'art. 634 c.c. stabilisce che “nelle disposizioni testamentarie si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume”, salvo che costituisca il motivo unico e determinante della disposizione, nel qual caso, ai sensi dell'art. 626 c.c., la nullità della condizione si estende alla disposizione. Una condizione risolutiva è espressamente contemplata dall'art. 638 c.c., a mente del quale il testatore può disporre che l'erede o il legatario “non faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato”.
5.2 Ciò posto, dalla lettura del testamento olografo di cui si discute, emerge chiaramente che la volontà del testatore è stata quella di istituire il figlio, quale proprio erede di Controparte_1 una quota ereditaria pari al 40% del complesso immobiliare sito in Pozzuoli (NA) alla Contrada Pisciarelli, a condizione che lo stesso non avrebbe mai portato nel suo ex ufficio o nella casa al 1° piano la sua compagna, Parte_2
Orbene, tale condizione deve senz'altro qualificarsi come “risolutiva”, ai sensi dell'art 638 c.c., atteso che il testatore, dopo aver istituito erede il proprio figlio, attribuendogli una quota del proprio patrimonio, ha disposto che lo stesso, per non perdere il lascito, non dovesse tenere un certo comportamento per un tempo indeterminato. La disposizione testamentaria in parola, in altri termini, deve ritenersi immediatamente efficace ma, nell'ottica del de cuius, deve venir meno al verificarsi della condizione, con la conseguenza che la quota di eredità attribuita al convenuto, ed eccedente la legittima deve Controparte_1 essere donata alla Controparte_3
Orbene, al fine di accertare se la condizione debba ritenersi lecita o illecita, occorre fare riferimento non soltanto al fatto dedotto in condizione, ma anche all'intenzione del testatore. Sotto il primo aspetto, non vi è dubbio che la condizione in parola, a prescindere da ogni considerazione in termini di iniquità, lascerebbe comunque all' la libertà di CP_1 autodeterminarsi da un punto di vista strettamente patrimoniale, senza porsi in netto contrasto con pagina 6 di 9 i principi costituzionali: il convenuto, infatti, potrebbe scegliere liberamente di utilizzare l'immobile che gli è stato lasciato in eredità senza la propria compagna o, in subordine, decidere di convivere con quest'ultima in altre parti del complesso immobiliare non espressamente inibite dal de cuius alla . Pt_2
Sotto il profilo dell'intenzione del testatore, però, la previsione di una siffatta condizione, risolvendosi in una imposizione indiretta all'erede nella scelta della persona con la quale convivere, determina una compressione della libertà di autodeterminazione dell'individuo, che, a parere di questo Tribunale, non appare meritevole di tutela nella misura in cui limita l'adozione di una scelta che coinvolge il profilo intimo ed esistenziale di un soggetto ed impedisce il pieno sviluppo della sua personalità in una formazione sociale, quale è la famiglia di fatto, che risulta tutelata dall'art. 2 Cost. Nell'intenzione del de cuius che, con tutta evidenza, nel momento della redazione del testamento non approvava la scelta del figlio di convivere con la (appellata, in maniera Pt_2 dispregiativa, nel testamento come “la femmina che accoppiandosi con lui gli ha dato mio nipote
”), infatti, la disposizione testamentaria – anche perché non limitata ad un periodo CP_2 temporale predeterminato – doveva mirare a condizionare profondamente le scelte di vita del figlio, costringendolo ad optare tra l'accettazione del lascito testamentario e la possibilità stessa di poter continuare a vivere con la propria compagna more uxorio. In quest'ottica, quindi, si tratta di una condizione illecita, in quanto idonea a ledere una libertà costituzionalmente garantita, quale è quella di ciascun individuo di poter scegliere liberamente e senza alcuna forma di pressione o di coartazione l'abitazione nella quale fissare la propria dimora con il proprio nucleo familiare di fatto. In tal senso, deve osservarsi che l'opinione maggioritaria, sia in dottrina che in giurisprudenza, ritiene illecita ogni forma di condizionamento, più o meno incisivo – quand'anche previsto nell'interesse dello stesso beneficiario – in quanto incidente su valutazioni e diritti di carattere personalissimo che, come tali, non tollerano ingerenze da parte di estranei. Del resto, in diverse pronunce, la Suprema Corte, in merito all'art 636 c.c., ha stabilito che la condizione di nozze è da ritenersi in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico, in quanto limitativa della libertà dell'individuo in merito alle fondamentali scelte di vita in cui si esplica la sua personalità, in palese violazione dell'art. 2 Cost.: “l'art. 636 comma primo c.c., secondo cui è illecita la condizione testamentaria che impedisce le prime nozze e le ulteriori, ha lo scopo di tutelare la libertà di contrarre matrimonio della persona e non è quindi violato nei casi in cui la condizione non sia dettata dal fine di impedire le nozze ma preveda per l'istituito un trattamento più favorevole in caso di mancato matrimonio, e, senza per ciò influire sulle relative decisioni, abbia di mira di provvedere, nel modo più adeguato, alle esigenze dell'istituito, connesse ad una scelta di vita che lo privi degli aiuti materiali e morali di cui avrebbe potuto godere con il matrimonio (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 2122 del 21.2.1992; nonché, più di recente, nello stesso senso, Cass., sez. II, sentenza n. 8941 del 15.4.2009)”. La condizione testamentaria, pertanto, in quanto incidente sui diritti personalissimi del convenuto appare illecita e, quindi, nulla;
come tale, la stessa, ai sensi dell'art. 634 c.c., Controparte_1 deve considerarsi non apposta.
pagina 7 di 9 6. Quanto alla qualità di eredi in capo all'attrice, e ai convenuti, Parte_1
e deve dirsi che la stessa non è mai stata oggetto di Controparte_1 Controparte_2 contestazione da parte di alcuno. In ogni caso, l'attrice promuovendo il presente giudizio nel mese di luglio del 2022, ha chiesto, tra l'altro, lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione dei beni del padre,
deceduto in data 28.6.2020; mentre i convenuti e Persona_1 Controparte_1
costituendosi tempestivamente in giudizio, hanno prestato acquiescenza Controparte_2 alla richiesta di scioglimento della comunione ereditaria. Ne consegue che tutti i chiamati all'eredità hanno posto in essere un atto che presuppone necessariamente la loro volontà di accettarla e che non avrebbero potuto compiere se non nella spiegata qualità di eredi;
circostanza, questa, che integra senz'altro un'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità, ex art. 476 c.c., la quale è avvenuta ben prima dello spirare del termine di prescrizione decennale (dal momento che la successione si è aperta il 28.6.2020). Inoltre, alla luce delle disposizioni testamentarie, che, eccezion fatta per la condizione illecita, devono ritenersi pienamente valide, e della rinuncia all'eredità da parte della moglie del de cuius,
ritualmente avvenuta in data 8.7.2020, deve dirsi che alla successione Controparte_4 concorrono l'attrice (figlia del de cuius), per la quota di 1/2, ed i due Parte_1 convenuti, e ai quali spetta rispettivamente – in forza Controparte_1 Controparte_2 del lascito testamentario disposto in loro favore – la quota di 2/5 e di 1/10.
7. In ragione dell'accertamento della nullità per illiceità della clausola condizionale apposta alla istituzione di erede di deve ritenersi del tutto irrilevante il fatto che, dopo la Controparte_1 morte del de cuius, la condizione si sia avverata, in quanto il convenuto ha effettivamente vissuto con la propria compagna all'interno di quella parte di immobile che il testatore aveva interdetto alla stessa. Alla luce di quanto sopra, deve rilevarsi che non rientra nel novero dei chiamati all'eredità del de cuius la la quale infatti, in base al Controparte_3 CP_3 testamento, era chiamata a succedere nella quota eccedente la legittima di Controparte_1 unicamente nel caso di accertamento della liceità della condizione e dell'avveramento della stessa. Ne deriva che la deve essere estromessa dal Controparte_3 presente giudizio e che la sentenza, per quanto concerne la sua posizione, deve ritenersi definitiva, con la conseguenza che, sul punto, il Tribunale deve pronunciarsi anche sulle spese processuali. Orbene, per quanto concerne il rapporto tra l'attrice e la convenuta Controparte_3
la controvertibilità della questione di diritto che ha imposto l'estensione
[...] della domanda nei confronti della ed il corretto comportamento processuale tenuto dalle CP_3 parti giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le stesse.
8. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, la causa va rimessa sul ruolo istruttorio, con separata ordinanza, al fine di procedere all'ulteriore istruzione del giudizio e, in particolare, per dare corso allo scioglimento della comunione ereditaria.
pagina 8 di 9 Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in considerazione della natura non definitiva della presente sentenza, la liquidazione delle spese di lite tra l'attrice e i convenuti e Controparte_1 CP_2
avrà luogo soltanto con la pronuncia terminativa del giudizio.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- dichiara la nullità per illiceità della condizione apposta alla istituzione di erede di nel testamento olografo del de cuius e, per Controparte_1 Persona_1
l'effetto, dispone che la stessa debba considerarsi per non apposta;
- dichiara aperta la successione testamentaria di nato a [...] il Persona_1
27.10.1934 ed ivi deceduto il 28.6.2020;
- dichiara che gli eredi di sono (con la quota di 1/2), Persona_1 Parte_1
(con la quota di 2/5) e (con la quota di 1/10), Controparte_1 Controparte_2 avendone gli stessi accettato tacitamente l'eredità;
- ordina l'estromissione dal giudizio della convenuta Controparte_3
[...]
- dichiara interamente compensate le spese di lite tra l'attrice e la Parte_1 convenuta Controparte_3
- rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Napoli, 22/10/2025 Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Fabio Lombardo Dott. Pietro Lupi
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