Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/03/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente,
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1123 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. David Parte_1 C.F._1
Alemanno, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), contumace;
Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTA -
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
Per l'udienza del 21/02/2025, parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/02/2024, il ricorrente ha domandato la revisione della sentenza di separazione n. 416/2020 emessa dal Tribunale di Lecce in data 11/02/2020, chiedendo disporsi sia la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della resistente, in ragione dell'attività lavorativa da questa svolta, sia l'assegnazione del garage adiacente alla casa familiare che già in sede di separazione era stata disposta, senza, tuttavia, che il ricorrente abbia potuto medio tempore beneficiarne, in quanto lo stesso garage è nell'esclusiva disponibilità della resistente che lo utilizza come deposito.
, pur regolarmente evocata, non si è costituita nel presente giudizio. Controparte_1
1
Ritiene il Tribunale che la domanda possa trovare parziale accoglimento. Ed invero, le deduzioni di parte ricorrente, come suffragate dalla documentazione in atti ed avvalorate dal disinteresse manifestato dalla convenuta per le sorti del presente procedimento, inducono a ritenere che disponga di un reddito sufficiente per rispondere Controparte_1 autonomamente alle proprie esigenze di vita e, pertanto, non più giustificativo dell'assegno di mantenimento disposto con la sentenza che ha pronunciato la separazione tra le parti del presente giudizio.
Con riferimento all'assegnazione della pertinenza della casa coniugale, la stessa era già stata disposta in sede di separazione, così che l'eventuale inattuazione del disposto deve trovare risoluzione in sede esecutiva. La domanda sul punto deve, pertanto essere respinta.
L'esito e la natura del giudizio giustificano la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, a parziale modifica della sentenza n. 416/2020 emessa dal Tribunale di
Lecce in data 11/02/2020, così provvede:
1) revoca l'assegno di mantenimento di euro 200,00 disposto a carico del ricorrente
[...]
ed in favore dell'ex coniuge;
Parte_2 Controparte_1
2) spese compensate.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10/03/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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