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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 19/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 1799/2019 promossa
DA
(C.F. , con l'avv. Rosa Di Pietro Parte_1 C.F._1
RICORRENTE OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
(P.IVA , con l'avv. Paola Fatima Cortesi
[...] P.IVA_1
RESISTENTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto di rilascio alloggio E.R.P.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con ricorso ex art. 617 c.p.c. regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, si opponeva al decreto di rilascio ex art. Parte_1
18 del D.P.R. n. 1035/1972 notificatogli in data 03/10/2019, relativo all'alloggio
E.R.P. sito in Avezzano, Via Pietro Nenni n. 2, utenza n. 9435, dalla stessa occupato. Deduceva in particolare l'opponente, l'illegittimità della richiesta di rilascio con conseguente revoca del decreto, perché intervenuta nonostante il deposito da parte della stessa di apposita istanza di regolarizzazione, a seguito della quale doveva pervenirsi all'emanazione di un provvedimento di assegnazione definitiva, sul presupposto dell'effettivo possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla disciplina di riferimento in suo favore.
Altresì l'opponente deduceva di aver regolarmente pagato i bollettini relativi ai singoli ratei, ovvero di non aver più provveduto ai pagamenti a seguito dell'aumento operato dall' , perché trattavasi, a suo dire, di maggiorazioni non CP_1 giustificate.
Concludeva, quindi, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ Voglia l'Ill.mo Giudice, per i motivi e le causali dedotte,
- dichiarare la fondatezza e, nel merito voglia - revocare e/o annullate il decreto di rilascio notificato in data 4.10.2019
- Dichiarare la nullità per erronea valutazione della mancanza dei requisiti per procedere all'assegnazione definitiva
- In subordine riconoscere l'assegnazione definitiva dell'alloggio utenza n. 9435 alla sig.ra Parte_1
- Condannare al pagamento delle spese di lite”.
3) Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto delle domande avversarie CP_1 eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice Amministrativo, in quanto, non essendo intervenuto lcun provvedimento amministrativo di assegnazione di alloggio E.R.P., l'opponente non poteva vantare alcun diritto soggettivo.
Sempre in via preliminare, l'opposta deduceva la violazione del principio del ne bis in idem, perché trattavasi di medesime questioni già dalle stesse parti sollevate dinanzi l'intestato Tribunale, decise con sentenza n. 225/2016 passata in giudicato.
Nel merito, deduceva che nessuna regolarizzazione poteva concretizzarsi sul presupposto che l'opponente già risiedeva, in qualità di componente del nucleo familiare del padre, di un diverso alloggio di E.R.P., precisamente quello con utenza
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 6
n. 9437; altresì deduceva che comunque trattavasi di occupazione abusiva e che gli intervenuti pagamenti ad opera della signora erano dovuti a titolo di Pt_1 indennità di godimento dell'immobile ovvero di compenso per occupazione sine titulo e quindi non a titolo di canoni di locazione, come dalla stessa dedotto.
Concludeva pertanto per l'integrale rigetto del ricorso.
4) il G.I. con ordinanza del 19.2.2020 rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di rilascio dell'immobile di edilizia residenziale pubblica sito in
Avezzano, alla via Pietro Nenni, n. 2, fabbricato 1405/26, utenza 9435, nei confronti di
; il giudizio veniva istruito mediante l'acquisizione delle prove Parte_1 documentali offerte dalle parti.
5) La causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., cui le parti provvedevano.
6) Tanto premesso in estrema sintesi, in primo luogo deve vagliarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte opposta.
Ed invero, dalla lettura di tutti gli atti defensionali di parte opponente, si evince chiaramente di come oggetto della domanda risulta essere il sostanziale riconoscimento dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia economica e popolare con utenza n. 9435 in suo favore;
alloggio già dalla stessa occupato sine titulo.
Ebbene, come noto, il procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale economica e popolare, si articola in due fasi, ovvero la prima che ha natura pubblicistica ed è caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ai quali corrispondono posizioni di interesse legittimo dei richiedenti, mentre nella seconda, la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo, poiché, in detta fase, la Pubblica Amministrazione non
è titolare di poteri di supremazia di alcun genere e vede limitato il suo intervento alla verifica del corretto adempimento di obbligazioni civili che gravano sull'assegnatario.
"Nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 6
provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico” (cfr. Cass.,
Sez. Un. n. 621/2021, n. 3623/2012, n. 9918/2018, n. 5252/2020 e n.
5253/2020).
Ne discende che tutte quelle controversie rientranti nella prima fase, sono di competenza esclusiva del Giudice Amministrativo, a differenza di quelle rientranti nella seconda fase, che sono di competenza del Giudice Ordinario.
Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del Giudice Amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla P.A. all'istanza di assegnazione (o mancata assegnazione), a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all'esercizio di pubblici poteri.
Invece, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento di rilascio di un immobile di edilizia residenziale popolare occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario, essendo contestato il diritto della
Pubblica Amministrazione di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse;
e ciò vale anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del Giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (cfr. Cass.
Sez. Un. n. 20761/2021, n. 9683/2019, n. 14267/2019 e n. 24148/2017).
In ragione di quanto innanzi esposto, pertanto, deve essere affermata la giurisdizione di questo Giudice.
7) Nel merito, deve in primo luogo osservarsi di come l'azione promossa dalla opponente debba essere riqualificata come azione di accertamento negativo dei presupposti e requisiti per l'emissione del decreto di rilascio con conseguente annullamento del medesimo (cfr. Trib. Roma sent. n. 9086/2022)
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 6
Ciò premesso, si evidenzia che dalle emergenze istruttorie è emerso di come la signora al di la della mera istanza di regolarizzazione, non ha dato prova Pt_1 del possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa di riferimento per il godimento dell'alloggio E.R.P., così come di essere stata inserita nella rispettiva graduatoria previa partecipazione a pubblico bando di concorso;
invero si è limitata a dedurre la propria situazione familiare personale e la necessità di disporre di una abitazione.
Ad ogni modo è emerso di come la signora non debba ritenersi titolare Pt_1 del diritto al subentro, perché già a far data dell'istanza di regolarizzazione, risiedeva, in qualità di componente del nucleo familiare del padre, dell'alloggio di
E.R.P. con utenza n. 9437.
Altresì perché comunque manca un contratto di locazione stipulato in forma scritta ad substantiam. Invero, per la natura dell'alloggio e del locatore non è ipotizzabile una costituzione tacita per facta concludentia del rapporto. La legge prevede l'obbligo della forma scritta ad substantiam, pena la nullità del rapporto contrattuale, in considerazione del principio generale secondo cui la manifestazione della volontà della P.A. non può derivare per implicito o per fatti concludenti ma deve promanare attraverso le rigide forme richieste dalla legge
(Cass. n. 6406/1998).
In base alla normativa speciale in materia di alloggi E.R.P. poi, la presenza di soggetti diversi dall'assegnatario, l'assenza di un provvedimento a favore dell'utilizzatore che qualifichi la sua detenzione giustifica, anzi, obbliga l'Ente
Gestore a negare ed impedire il godimento del bene pubblico da parte di un soggetto terzo all'assegnazione. Il decreto di rilascio è il provvedimento finale della speciale procedura esecutiva di rilascio di un bene a destinazione pubblica vincolata regolamentata dagli artt. 11 e 18 del D.P.R. n. 1035/1972.
Sicché in presenza di condotta qualificabile come sostanziale sottrazione della disponibilità di un immobile all'Ente Gestore del patrimonio destinato all'E.R.P., il decreto di rilascio deve ritenersi del tutto legittimo.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 6
In conclusione, non sussistendo il diritto della ricorrente ad occupare l'alloggio popolare per cui è causa, l'opposizione deve essere rigettata.
8) Assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
9) Si da atto della sussistenza dei presupposti per la revoca dell'ammissione della ricorrente opponente al gratuito patrocinio “per oggettiva manifesta infondatezza della domanda”. Sul punto, infatti, giova sottolineare che l'ammissione al gratuito patrocinio viene sempre disposta in via provvisoria e “che appare ulteriormente ragionevole che, in sede di verifica finale, si faccia luogo alla revoca del beneficio in tutti i casi in cui la sua anticipata concessione si rilevi non giustificata in ragione, alternativamente o cumulativamente, dell'atteggiamento soggettivo dell'interessato ovvero dell'oggettiva manifesta infondatezza della domanda da esso proposta” (così Cass. 7879/2020) .
10) Le spese processuali seguono la soccombenza della opponente
[...]
e vanno liquidate come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., ai Parte_1 valori minimi con esclusione della sola fase istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo;
- revoca l'ammissione di al gratuito patrocinio;
Parte_1
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
Controparte_1 delle spese di giudizio liquidate in € 852,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Avezzano il 18/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 1799/2019 promossa
DA
(C.F. , con l'avv. Rosa Di Pietro Parte_1 C.F._1
RICORRENTE OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
(P.IVA , con l'avv. Paola Fatima Cortesi
[...] P.IVA_1
RESISTENTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto di rilascio alloggio E.R.P.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con ricorso ex art. 617 c.p.c. regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, si opponeva al decreto di rilascio ex art. Parte_1
18 del D.P.R. n. 1035/1972 notificatogli in data 03/10/2019, relativo all'alloggio
E.R.P. sito in Avezzano, Via Pietro Nenni n. 2, utenza n. 9435, dalla stessa occupato. Deduceva in particolare l'opponente, l'illegittimità della richiesta di rilascio con conseguente revoca del decreto, perché intervenuta nonostante il deposito da parte della stessa di apposita istanza di regolarizzazione, a seguito della quale doveva pervenirsi all'emanazione di un provvedimento di assegnazione definitiva, sul presupposto dell'effettivo possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla disciplina di riferimento in suo favore.
Altresì l'opponente deduceva di aver regolarmente pagato i bollettini relativi ai singoli ratei, ovvero di non aver più provveduto ai pagamenti a seguito dell'aumento operato dall' , perché trattavasi, a suo dire, di maggiorazioni non CP_1 giustificate.
Concludeva, quindi, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ Voglia l'Ill.mo Giudice, per i motivi e le causali dedotte,
- dichiarare la fondatezza e, nel merito voglia - revocare e/o annullate il decreto di rilascio notificato in data 4.10.2019
- Dichiarare la nullità per erronea valutazione della mancanza dei requisiti per procedere all'assegnazione definitiva
- In subordine riconoscere l'assegnazione definitiva dell'alloggio utenza n. 9435 alla sig.ra Parte_1
- Condannare al pagamento delle spese di lite”.
3) Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto delle domande avversarie CP_1 eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice Amministrativo, in quanto, non essendo intervenuto lcun provvedimento amministrativo di assegnazione di alloggio E.R.P., l'opponente non poteva vantare alcun diritto soggettivo.
Sempre in via preliminare, l'opposta deduceva la violazione del principio del ne bis in idem, perché trattavasi di medesime questioni già dalle stesse parti sollevate dinanzi l'intestato Tribunale, decise con sentenza n. 225/2016 passata in giudicato.
Nel merito, deduceva che nessuna regolarizzazione poteva concretizzarsi sul presupposto che l'opponente già risiedeva, in qualità di componente del nucleo familiare del padre, di un diverso alloggio di E.R.P., precisamente quello con utenza
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 6
n. 9437; altresì deduceva che comunque trattavasi di occupazione abusiva e che gli intervenuti pagamenti ad opera della signora erano dovuti a titolo di Pt_1 indennità di godimento dell'immobile ovvero di compenso per occupazione sine titulo e quindi non a titolo di canoni di locazione, come dalla stessa dedotto.
Concludeva pertanto per l'integrale rigetto del ricorso.
4) il G.I. con ordinanza del 19.2.2020 rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di rilascio dell'immobile di edilizia residenziale pubblica sito in
Avezzano, alla via Pietro Nenni, n. 2, fabbricato 1405/26, utenza 9435, nei confronti di
; il giudizio veniva istruito mediante l'acquisizione delle prove Parte_1 documentali offerte dalle parti.
5) La causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., cui le parti provvedevano.
6) Tanto premesso in estrema sintesi, in primo luogo deve vagliarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte opposta.
Ed invero, dalla lettura di tutti gli atti defensionali di parte opponente, si evince chiaramente di come oggetto della domanda risulta essere il sostanziale riconoscimento dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia economica e popolare con utenza n. 9435 in suo favore;
alloggio già dalla stessa occupato sine titulo.
Ebbene, come noto, il procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale economica e popolare, si articola in due fasi, ovvero la prima che ha natura pubblicistica ed è caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ai quali corrispondono posizioni di interesse legittimo dei richiedenti, mentre nella seconda, la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo, poiché, in detta fase, la Pubblica Amministrazione non
è titolare di poteri di supremazia di alcun genere e vede limitato il suo intervento alla verifica del corretto adempimento di obbligazioni civili che gravano sull'assegnatario.
"Nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 6
provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico” (cfr. Cass.,
Sez. Un. n. 621/2021, n. 3623/2012, n. 9918/2018, n. 5252/2020 e n.
5253/2020).
Ne discende che tutte quelle controversie rientranti nella prima fase, sono di competenza esclusiva del Giudice Amministrativo, a differenza di quelle rientranti nella seconda fase, che sono di competenza del Giudice Ordinario.
Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del Giudice Amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla P.A. all'istanza di assegnazione (o mancata assegnazione), a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all'esercizio di pubblici poteri.
Invece, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento di rilascio di un immobile di edilizia residenziale popolare occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario, essendo contestato il diritto della
Pubblica Amministrazione di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse;
e ciò vale anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del Giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (cfr. Cass.
Sez. Un. n. 20761/2021, n. 9683/2019, n. 14267/2019 e n. 24148/2017).
In ragione di quanto innanzi esposto, pertanto, deve essere affermata la giurisdizione di questo Giudice.
7) Nel merito, deve in primo luogo osservarsi di come l'azione promossa dalla opponente debba essere riqualificata come azione di accertamento negativo dei presupposti e requisiti per l'emissione del decreto di rilascio con conseguente annullamento del medesimo (cfr. Trib. Roma sent. n. 9086/2022)
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 6
Ciò premesso, si evidenzia che dalle emergenze istruttorie è emerso di come la signora al di la della mera istanza di regolarizzazione, non ha dato prova Pt_1 del possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa di riferimento per il godimento dell'alloggio E.R.P., così come di essere stata inserita nella rispettiva graduatoria previa partecipazione a pubblico bando di concorso;
invero si è limitata a dedurre la propria situazione familiare personale e la necessità di disporre di una abitazione.
Ad ogni modo è emerso di come la signora non debba ritenersi titolare Pt_1 del diritto al subentro, perché già a far data dell'istanza di regolarizzazione, risiedeva, in qualità di componente del nucleo familiare del padre, dell'alloggio di
E.R.P. con utenza n. 9437.
Altresì perché comunque manca un contratto di locazione stipulato in forma scritta ad substantiam. Invero, per la natura dell'alloggio e del locatore non è ipotizzabile una costituzione tacita per facta concludentia del rapporto. La legge prevede l'obbligo della forma scritta ad substantiam, pena la nullità del rapporto contrattuale, in considerazione del principio generale secondo cui la manifestazione della volontà della P.A. non può derivare per implicito o per fatti concludenti ma deve promanare attraverso le rigide forme richieste dalla legge
(Cass. n. 6406/1998).
In base alla normativa speciale in materia di alloggi E.R.P. poi, la presenza di soggetti diversi dall'assegnatario, l'assenza di un provvedimento a favore dell'utilizzatore che qualifichi la sua detenzione giustifica, anzi, obbliga l'Ente
Gestore a negare ed impedire il godimento del bene pubblico da parte di un soggetto terzo all'assegnazione. Il decreto di rilascio è il provvedimento finale della speciale procedura esecutiva di rilascio di un bene a destinazione pubblica vincolata regolamentata dagli artt. 11 e 18 del D.P.R. n. 1035/1972.
Sicché in presenza di condotta qualificabile come sostanziale sottrazione della disponibilità di un immobile all'Ente Gestore del patrimonio destinato all'E.R.P., il decreto di rilascio deve ritenersi del tutto legittimo.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 6
In conclusione, non sussistendo il diritto della ricorrente ad occupare l'alloggio popolare per cui è causa, l'opposizione deve essere rigettata.
8) Assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
9) Si da atto della sussistenza dei presupposti per la revoca dell'ammissione della ricorrente opponente al gratuito patrocinio “per oggettiva manifesta infondatezza della domanda”. Sul punto, infatti, giova sottolineare che l'ammissione al gratuito patrocinio viene sempre disposta in via provvisoria e “che appare ulteriormente ragionevole che, in sede di verifica finale, si faccia luogo alla revoca del beneficio in tutti i casi in cui la sua anticipata concessione si rilevi non giustificata in ragione, alternativamente o cumulativamente, dell'atteggiamento soggettivo dell'interessato ovvero dell'oggettiva manifesta infondatezza della domanda da esso proposta” (così Cass. 7879/2020) .
10) Le spese processuali seguono la soccombenza della opponente
[...]
e vanno liquidate come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., ai Parte_1 valori minimi con esclusione della sola fase istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo;
- revoca l'ammissione di al gratuito patrocinio;
Parte_1
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
Controparte_1 delle spese di giudizio liquidate in € 852,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Avezzano il 18/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 6